Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3692 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6030-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 30

SC. B INT. 10, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MERLO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/02/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di TRENTO del 5/12/2011, depositata il 09/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di F.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ Grado di Trento n. 1/02/2012, depositata in data 9/01/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente (esercente la professione di dottore commercialista) per gli anni dal 1999 ai 2002 – è stata, pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione (con sentenza n. 17150/2010) di pregressa decisione d’appello, riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il ricorso in riassunzione del contribuente, hanno sostenuto che il contribuente aveva dimostrato di disporre per l’esercizio dell’attività professionale di “dotazioni minime necessarie (un personal computer, un’automobile), che non possono definirsi autonome”, non sussistendo “ulteriori elementi, diretti o sintomatici, tali da provare la sussistenza dei presupposti di imposizione”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo i giudici della CT di 2^ grado di Trento spiegato come l’onere probatorio a carico del contribuente fosse stato in effetti dallo stesso assolto ed avendo omesso di prendere in considerazione quanto allegato dall’Agenzia delle Entrate, in ordine ai costi ed alle spese, di entità non trascurabile (come ritenuto dai giudici di primo grado), emergenti dai quadri RE delle dichiarazioni ed all’utilizzi delle strutture organizzative di una società terza. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 avendo i giudici della C.T.R. ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, malgrado il comprovato utilizzo non occasionale di adeguati beni strumentali e del lavoro altrui per il tramite di una società terza.

2. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte ha affermato che I’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista ed, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011; Cass. 16406/2015).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Con riguardo specifico poi all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

La C.T.R. non risulta conforme a detti principi di diritto, avendo affermato, per gli anni in contestazione, dei tutto genericamente, che l’attività professionale non era assoggettabile ad IRAP, in assenza di una “autonomia organizzativa” dell’attività professionale, non correttamente valutando i costi erogati ad una società di servizi, di importo non modesto e dunque di carattere non occasionale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria di 2^ Grado di Trento in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria di 2^ Grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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