Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3692 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9677-2017 proposto da:

L.C., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA

GUIDI, giusta procura in calce al controricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 221/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L.C. proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Orvieto avverso il verbale di contestazione elevato il (OMISSIS) da agenti della Polizia Stradale di Terni, per la violazione di cui all’art. 179 C.d.S., comma 9, con una sanzione pecuniaria di Euro 841,00 e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Deduceva che la contestazione era frutto di un accertamento di carattere presuntivo, posto che, nonostante i verbalizzanti avessero constatato che la carta personale del conducente era stata estratta dal tachigrafo alla loro presenza, avevano inammissibilmente dedotto che p a seguito di un rallentamento della marcia del veicolo a bordo del quale si trovava il L., questi avesse inserito la carta poco prima che fosse stato intimato l’arresto, dovendosi quindi ritenere che in precedenza il veicolo viaggiasse senza la carta inserita. Inoltre, avevano del tutto omesso di considerare che, come si rilevava dalla carta personale dell’altro conducente, tal I.G., era quest’ultimo in precedenza alla guida del veicolo, e che a questi si era alternato l’opponente poco prima dell’intervento dei verbalizzanti.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ed avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Interno, cui resisteva il L..

Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 221 del 7/2/2017, ha accolto il gravame, rigettando il ricorso in opposizione del privato.

La sentenza, dopo avere evidenziato che, a seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria da parte della società proprietaria del veicolo ed obbligata in solido, doveva ritenersi che sussistesse l’interesse alla prosecuzione del giudizio limitatamente alla sanzione della decurtazione dei punti dalla patente, riteneva che la soluzione del giudice di prime cure non tenesse conto dell’impianto probatorio di carattere indiziario che, invece, fondava l’accertamento della responsabilità dell’opponente.

I fatti secondari da prendere in esame erano la circostanza che il veicolo fosse stato inseguito a vista dagli accertatori dal (OMISSIS) e che, a seguito dell’intimazione di arresto al km. 430, il veicolo a bordo del quale era il L. aveva rallentato sino a fermarsi sulla corsia di accelerazione, mentre l’arresto effettivo avveniva al km. 428 nell’area di sosta stradale.

Ancora, dalla registrazione del disco tachigrafo emergeva che la carta relativa all’appellato era stata inserita alle ore UTC 11,46 (corrispondenti alle 13,46 locali) per essere poi stata estratta alle ore 13,47 a seguito dell’arresto.

Poichè dal verbale emergeva che il mezzo era stato seguito per otto chilometri prima dell’arresto sulla corsia di emergenza, senza che però fosse stato riferito in verbale di un avvicendamento degli autisti alla guida (avvicendamento che non sarebbe stato possibile allorquando il veicolo era in movimento), ed una volta escluso che il mezzo avesse violato il limite di velocità, era impossibile che avesse percorso ben 10 chilometri (distanza lungo la quale il mezzo era stato seguito) avendo alla guida sempre il L., risultava irrilevante l’altro fatto secondario, rappresentato dalla circostanza che la carta intestata all’altro conducente evidenziasse la sua estrazione alle ore 11,45 UTC (ore 13,45 locali).

La continuità dell’operazione di appostamento da parte della Polizia escludeva che vi fossero stati avvicendamenti alla guida, confortando tale conclusione anche le dichiarazioni sostanzialmente ammissive di responsabilità dell’opponente, che aveva riferito di essere stato costretto al fine di arrivare in orario, dichiarazioni che non facevano alcun riferimento ad un avvicendamento alla guida.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.C. sulla base di sei motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Con ordinanza interlocutoria del 5/3/2020 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, in quanto non effettuata presso l’Avvocatura generale dello stato, bensì presso la sede dell’Avvocatura Distrettale di Perugia.

Quindi, provvedutosi a tale adempimento, è stata fissata nuovamente l’adunanza camerale per la decisione del ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 nonchè degli artt. 2697,2700 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 112 c.p.c.

Si deduce che la contestazione è stata elevata su base presuntiva e non sulla scorta di accertamento di fatti per i quali il verbale abbia efficacia di prova legale.

Peraltro, gli elementi presuntivi sono stati addotti solo a seguito delle difese svolte dalla PA nel corso del giudizio, non emergendo dal verbale impugnato.

Inoltre, la presunzione che è posta a sostegno del rigetto dell’opposizione risulta smentita dall’elemento documentale rappresentato dalla scheda dell’altro conducente che avvalora il fatto che effettivamente quella del ricorrente fosse stata inserita a seguito dell’avvicendamento dei conducenti, avvenuto in occasione del rallentamento lungo la corsia di emergenza.

La valenza probatoria delle due schede e la circostanza della presenza a bordo di due conducenti sono elementi non specificamente contestati dall’amministrazione e dovevano quindi essere posti a fondamento della decisione gravata.

Il secondo motivo contesta la nullità della sentenza sotto il profilo del vizio della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonchè per illogicità manifesta in merito alla prova contraria alla presunzione, con una sostanziale omessa pronuncia.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Innanzi tutto, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia della motivazione che, ai sensi di quanto precisato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, possa determinare la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, posto che all’interno del percorso motivazionale del giudice di appello non si rinvengono intrinseche contraddittorietà o incompatibilità logiche, che invece il ricorrente individua nella mancata considerazione delle risultanze istruttorie nel senso da lui auspicato, e denunciando non già un contrasto interno al ragionamento del giudice ma piuttosto tra la valutazione della sentenza e quanto invece frutto del personale apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dalla parte.

Passando al merito del primo motivo, va ribadito che l’art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 c.p.c. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l’inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell’uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d’esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l’esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l’esistenza del fatto principale.

Lo stesso art. 2729 c.c. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia – di regola desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009, Rv. 609153).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto in forza di una regola d’esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011, Rv. 619955); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014, Rv. 629841).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 c.c.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez.L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118).

Poste tali premesse si deve sostenere che l’affermazione del giudice di appello secondo cui, non avendo il verbale fatto riferimento ad un avvicendamento alla guida e non potendosi reputare, sulla base proprio del riferimento alla valutazione prudenziale, che fosse avvenuto un cambio di conducenti in occasione del semplice rallentamento del veicolo prima del suo arresto nell’area di sosta, porti alla conclusione circa l’inverosimiglianza della deduzione difensiva dell’opponente, e che la sentenza si fondi su di un valido ragionamento di tipo presuntivo, che i essendo rimesso alla valutazione e ricostruzione del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, potendosi quindi sostenere che la censura nel suo complesso miri a sollecitare un diverso apprezzamento del giudice di legittimità, non consentito per legge.

Va altresì esclusa la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 avendo la sentenza tratto gli elementi di carattere indiziario proprio dalle circostanze riferite nell’atto impugnato, quanto alla dinamica del pedinamento e successivo arresto del veicolo, essendo poi compito del giudice, individuare gli elementi sui quali fondare il proprio ragionamento di carattere presuntivo, senza essere vincolato a quella che è l’indicazione delle parti.

Nè risulta ricorrere la violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., atteso che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016), ovvero che abbia fondato il proprio convincimento su elementi indiziari emergenti dagli atti di causa.

Nè appare violato il principio di non contestazione, atteso che, se effettivamente è non contestata la presenza a bordo di due conducenti, è la stessa infrazione rilevata che mira a contestare la valenza probatoria della diversa annotazione sulla scheda personale dell’altro conducente e l’ipotesi dell’avvicendamento alla guida, posto che ove tali elementi fossero stati ritenuti attendibili, non sarebbe stato logicamente possibile elevare la contravvenzione per cui è causa.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c., art. 350 c.p.p., art. 383 reg. esec. C.d.S. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 con la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ed omessa pronuncia su di un punto decisivo.

Si rileva che la sentenza ha dato rilievo all’ammissione della responsabilità da parte del conducente che nel verbale aveva dichiarato: “sono stato costretto per arrivare in orario”, dichiarazione ritenuta costituire una vera e propria confessione.

Si assume che le dichiarazioni rese del trasgressore, ed inserite nel verbale di contestazione ai sensi dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., hanno una finalità di tutela del contravventore e quindi non potrebbero assumere valenza confessoria, ove assunte senza le garanze difensive invece prescritte dal c.p.p..

Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e sostanziale omesso esame in merito al valore non ammissivo delle dichiarazioni rese dal presunto trasgressore.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione.

Infatti, sebbene le dichiarazioni del trasgressore siano ipotizzate nell’ottica di assicurare l’esercizio del diritto di difesa al trasgressore, il tenore letterale del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 denota come l’inserzione a verbale di tali dichiarazioni non sia obbligatorio, nel senso che la parte non debba necessariamente rendere delle dichiarazioni, ma che la stessa sia correlata ad una richiesta dello stesso trasgressore. La diversa natura della sanzione amministrativa oggetto di causa non consente quindi di estendere a tali dichiarazioni principi e regole dettate per il diritto penale, e permette invece di affermare che, ove la parte, anche a seguito di una non adeguata valutazione della portata delle proprie dichiarazioni, intenda avvalersi della facoltà di cui al citato art. 383, non possa poi dolersi della valutazione a sè sfavorevole che di tali dichiarazioni possa essere fatta in sede giudiziale.

Quanto poi all’effettiva idoneità della suddetta dichiarazione a costituire una sostanziale ammissione della responsabilità, e precisamente in merito al mancato inserimento della scheda personale nel cronotachigrafo, durante tutto il periodo di appostamento da parte della polizia, trattasi all’evidenza di giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito, e che si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

4. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., con difetto di motivazione ed omessa pronuncia in ordine alle istanze istruttorie formulate.

Si lamenta che aveva formulato richieste di prova orale volte a dimostrare l’avvicendamento alla guida del veicolo pochi minuti prima del controllo, richieste di prova reiterate nel corso del giudizio ma mai ammesse.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, deve in primo luogo richiamarsi il principio secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 13716/2016) il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

Ma anche in tale diversa prospettiva, va ricordato che allorchè sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio della sentenza impugnata della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltesi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali o mancata ammissione di mezzi istruttori, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati o non consentiti, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze o richieste istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica, ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti ed alle richieste formulate nella fase di merito e, tanto meno, i richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità, laddove il giudice dev’essere posto in grado di compiere il controllo demandatogli sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non gli è consentito di sopperire con indagini integrative (neppure attraverso la lettura della stessa sentenza impugnata).

In particolare, per quanto attiene alle questioni relative alla mancata ammissione delle prove testimoniali nella fase di merito, deve il ricorrente per Cassazione indicare i testi e riportare l’oggetto dei capitoli di prova e le ragioni per le quali ciascuno dei testi indicati sarebbe stato qualificato a riferire sugli argomenti dedotti nelle domande da rivolgergli ai fine di consentire, anche in questo caso, il vaglio di decisività del mezzo istruttorio in discussione. Pertanto, ove sia denunciato in sede di legittimità il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, il ricorrente deve, alla luce del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, in maniera da permettere il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse (Cfr. Cass. n. 17915/2010; Cass. n. 48/2014; Cass. n. 19985/2017).

Il motivo di ricorso difetta evidentemente di specificità in parte qua, atteso che il ricorrente si è limitato a denunciare la mancata ammissione dei mezzi di prova originariamente articolati, omettendo tuttavia di riportare in ricorso il loro contenuto, incorrendo quindi nella censura di inammissibilità.

5. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. lamentandosi la condanna alle spese anche del giudizio di primo grado, nonostante l’amministrazione si fosse costituita a mezzo di proprio funzionario, ed omettendo di considerare la soccombenza reciproca.

Si evidenzia che il Tribunale ha liquidato in maniera indistinta le spese del doppio grado, ma ha omesso di valutare che l’Ufficio Territoriale in primo grado si era costituito, peraltro con una difesa di appena mezza pagina, tramite un proprio funzionario.

Inoltre, aveva reiterato in appello la difesa vertente sull’asserita esistenza di una difformità dell’orario riportato sulle schede degli autisti, senza avvedersi che si trattava di differenza, colta peraltro dal giudice di secondo grado, tra l’orario UTC del tachigrafo e l’ora locale.

Deve ritenersi che ricorra quindi una situazione di soccombenza reciproca che avrebbe dovuto indurre ad una condanna dell’amministrazione in quanto parte prevalentemente soccombente ovvero ad una compensazione. E’ inammissibile la doglianza che investe il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, atteso che la relativa valutazione, anche in relazione al riscontro della prevalente soccombenza, è riservata al giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità.

Ed, infatti, premesso che alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis, la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., così come modificata dalla L. n. 69 del 2009, che dispone che la compensazione delle spese di lite possa avvenire solo se concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione, modifica apportata dal legislatore al fine evidente di rafforzare l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, orbene, vale ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730) in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf. Cass. n. 9368/2014).

E’ stato altresì precisato che (Cass. n. 30592/2017) anche la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente, il che conferma l’insindacabilità della sentenza in parte qua, occorrendo tuttavia rilevare che all’esito del giudizio l’opposizione del ricorrente, ancorchè limitata al solo profilo della decurtazione dei punti dalla patente, è stata disattesa, non potendosi riscontrare una soccombenza reciproca solo in considerazione del mancato accoglimento di alcune delle tesi difensive della parte opposta.

E’ invece meritevole di accoglimento la censura che investe il riconoscimento anche delle spese per il giudizio di primo grado. E, infatti, oltre a doversi rilevare la violazione della regola secondo cui in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (cfr. Cass. n. 19263/2016; Cass. n. 18095/2017), la sentenza gravata, anche in ragione della avvenuta liquidazione unitaria delle spese per il doppio grado, non permette di riscontrare anche se sia stato rispettato il principio per cui (Cass. n. 30597/2017) l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, spettando in tal caso, le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purchè risultino da apposita nota (conf. Cass. n. 11389/2011).

La sentenza deve essere quindi cassata per effetto dell’accoglimento del sesto motivo, con rinvio al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il sesto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta i primi quattro motivi e dichiara inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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