Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3691 del 15/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 15/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.15/02/2018),  n. 3691

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. convenne in giudizio il proprio medico curante, S.L., chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità professionale per non avere diagnosticato e curato un processo morboso esitato in insufficienza renale cronica, con condanna al risarcimento dei danni (alla salute, morali e da perdita di chance) quantificati in 800 milioni di Lire.

Il convenuto resistette alla domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la propria assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni, che si costituì in giudizio contestando, fra l’altro, l’operatività della garanzia.

Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda dell’attore, compensando le spese.

Pronunciando sul gravame proposto dal C., la Corte di Appello ha accolto parzialmente la domanda, individuando un danno da perdita di chance, liquidando all’attore un risarcimento di 15.000,00 Euro e condannando il S. a rifondere al C. le spese del doppio grado di giudizio; ha dichiarato “non esaminabile la posizione di Reale Mutua” (in difetto di impugnazione incidentale della sentenza di primo grado da parte del S.) e ha compensato le spese fra l’assicuratrice e le altre parti.

Ha proposto ricorso per cassazione il C., affidandosi ad un unico motivo; ha resistito il S. con controricorso contenente ricorso incidentale basato su quattro motivi illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno esaminati preliminarmente i primi due motivi del ricorso incidentale, in quanto propongono censure che investono l’accertamento della responsabilità.

2. Col primo motivo (indicato con la lett. a), il S. deduce “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”, lamentando un “travisamento delle risultanze istruttorie” e una “inesatta valutazione delle prove orali e documentali”, che – se correttamente apprezzate- avrebbero dovuto condurre ad escludere la responsabilità del professionista.

2.1. Col secondo motivo (che è individuato con la lett. b e denuncia “insufficiente motivazione” e “grave errore”), il S. assume che la Corte ha travisato le stesse conclusioni del c.t.u. (avendo omesso di considerare l’avverbio “non” laddove il consulente aveva affermato che la diagnosi tempestiva avrebbe ritardato in modo “non significativo l’entrata in dialisi dal C.”), così pervenendo erroneamente all’accertamento dell’esistenza del nesso causale.

2.2. I due motivi -da esaminare congiuntamente – vanno disattesi.

Premesso – quanto al secondo motivo- che la Corte non è incorsa nel dedotto “grave errore” di omettere di considerare l’avverbio “non” (in quanto la frase contestata dal S., rinvenibile a pag. 8 della sentenza, attiene all’illustrazione del terzo motivo dell’appello proposto dal C. e non costituisce un’affermazione della Corte in punto di nesso causale), deve rilevarsi che le censure deducono vizi motivazionali secondo il vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (non più applicabile ratione temporis, a fronte di una sentenza depositata il 2.9.2013) e che, inoltre, sono volte a sollecitare una non consentita rivisitazione del merito (peraltro anche facendo riferimento a risultanze richiamate senza ottemperare all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6).

3. L’unico motivo del ricorso principale denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” e censura la sentenza per avere “ritenuto di inquadrare il danno subito dal sig. C.A. nella sola tipologia di danno della c.d. perdita di chance”, omettendo di pronunciarsi in ordine alla richiesta di risarcimento del danno alla salute e del danno morale; il ricorrente evidenzia come il danno da perdita di chance non possa essere inquadrato nell’ambito di quello biologico e sostiene che le diverse tipologie di danno andavano considerate “separatamente”.

3.1. Premesso che il motivo è inammissibile per come è prospettato nella rubrica (giacchè deduce un vizio motivazionale non più scrutinabile), deve ritenersi che, anche valutata sulla base dell’illustrazione, la censura sia comunque da disattendere.

Va infatti considerato che il C. non ha impugnato la sentenza per avere qualificato il pregiudizio subito come perdita di chance, ma si è doluto esclusivamente del fatto che non siano stati liquidati, separatamente, anche il danno alla salute e il danno morale, richiedendo pertanto il riconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto.

Ne discende – per un verso- che sull’inquadramento del danno nella “cornice” della perdita di chance si è determinato un giudicato interno e – per altro verso e conseguentemente – che l’accertamento di tale voce di danno osta alla possibilità di valutare il medesimo pregiudizio anche sotto il profilo del danno biologico e del danno morale, sussistendo al riguardo una logica e giuridica incompatibilità.

Invero, la perdita di chance – correttamente definita dal ricorrente come perdita di una concreta occasione (rectius, possibilità) di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un’entità patrimoniale attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica – non può coesistere con il danno alla salute (e col correlato danno morale), che presuppone l’accertamento di un elemento ulteriore, ossia che l’illecito (o l’inadempimento) non abbia semplicemente leso una possibilità, ma si sia concretizzato in una menomazione dell’integrità psico – fisica e -dunque- che sia risultato accertato un nesso causale fra lo stesso e il danno alla salute; in altri termini, e con specifico riferimento all’inadempimento del sanitario, che esso abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura, ma abbia concretamente inciso sullo stato di salute.

Il riconoscimento congiunto del danno da perdita di chance e di quello biologico comporterebbe dunque la necessità di affermare che, accertato un concreto nocumento alla salute conseguente alla condotta del sanitario, il danneggiato conservi il diritto a essere risarcito per la perdita di una chance di cura, che è tuttavia superata dall’avvenuta lesione dell’integrità psicofisica, in una relazione di assorbimento tra “contenente” e “contenuto”; il che non può essere consentito, se non a pena di un’inammissibile duplicazione delle voci risarcitorie.

4. Il terzo motivo del ricorso incidentale (“sull’assenza e carenza di motivazione nel rapporto contrattuale S. – Reale Mutua Assicurazioni”) censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il richiamo – nella comparsa di costituzione in appello- alle conclusioni formulate avanti al Tribunale “non consente di prendere in considerazione la domanda in primo grado proposta contro la Reale Mutua, giacchè tanto avrebbe richiesto l’impugnazione della sentenza in via incidentale”, rilevando (“in disparte”) l’inoperatività della garanzia, “stante l’anteriorità della vicenda alla stipula del contratto (…) nel quale l’assicurato aveva dichiarato che nell’ultimo biennio non si erano verificati sinistri inerenti alle garanzie prestate”.

Assume il ricorrente incidentale che non rispondeva al vero che S. avesse taciuto la richiesta di danni (che risultava posteriore di quasi un anno alla stipula della polizza) e contesta che, per poter essere esaminata, la domanda di manieva dovesse essere riproposta con appello incidentale.

4.1. Il motivo risulta fondato in relazione al secondo profilo, alla luce del principio secondo cui, “in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 7700/2016; cfr. anche Cass. n. 832/2017).

Il motivo è invece inammissibile in relazione all’altro profilo, in quanto investe una considerazione che il giudice di appello non avrebbe potuto svolgere una volta che aveva dichiarato di non poter esaminare la domanda di manleva.

Accolto il motivo per quanto di ragione, deve pertanto cassarsi la sentenza in relazione ad esso, con rinvio alla Corte territoriale per l’esame della domanda di manleva.

5. Il quarto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., e censura la sentenza “avuto riguardo alla sproporzionata liquidazione delle spese processuali”: il S. evidenzia che la domanda era stata accolta per una minima parte (il 3-4% della somma indicata in citazione) e che pertanto “il C. meritava la compensazione delle spese sussistendo inequivocabilmente gravi ed eccezionali ragioni”; aggiunge che la misura della liquidazione era “veramente sproporzionata” e che era stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore del C. che non l’aveva richiesta nel giudizio di prime cure.

5.1. Il motivo va disatteso, in quanto:

non è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di non avvalersi della facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass., S.U. n. 14989/2005);

la doglianza circa l’entità delle spese è del tutto generica, non essendo accompagnata dall’indicazione di specifiche violazioni dei relativi parametri;

il S. non ha interesse a dolersi della disposta distrazione in favore dell’antistatario, essendo per lui indifferente che le spese siano state destinate al difensore piuttosto che alla parte assistita.

6. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite fra il C. e il S., ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo – applicabile ratione temporis – anteriore alle modifiche introdotte a partire dalla L. n. 263 del 2005), tenuto conto anche della reciproca soccombenza in relazione all’unico motivo del principale e ai primi due motivi dell’incidentale.

Sulle spese relative ai rapporti fra il S. e la Reale Mutua, provvederà la Corte di rinvio.

7. In relazione al ricorso principale, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il primo, secondo e quarto motivo del ricorso incidentale; accoglie il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite fra il S. e la Reale Mutua, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

Compensa le spese processuali fra il C. e il S..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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