Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3691 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5917-2013 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

TOMASI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/64/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

24/04/2012, depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

M.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 117/64/2012, depositata in data 10/07/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di consulente agrotecnico e perito agrario) di rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2005 (acconto), nonchè dei diniego opposto dall’Amministrazione medesima ad istanza di rimborso dell’IRAP versata dal 2005 (saldo) al 2009 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, dall’esame del quadro RE delle dichiarazioni dei redditi riguardanti gli anni in contestazione, emergeva “un’attività professionale autonomamente organizzata”, stante la “frequente” esposizione di “compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale”, nonchè “l’utilizzo di beni strumentali di elevato valore complessivo (che nell’anno 2006 raggiunge l’importo di Euro 39.155,00), chiaramente eccedenti il fabbisogno minimo per l’esercizio dell’attività (avuto particolare riguardo ad un autocarro, il cui impiego è evidentemente incompatibile con l’esercizio dell’attività di consulente agrotecnico e perito agrario)”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R., in riforma della decisione di primo grado, rigettato il ricorso introduttivo integralmente, non rilevando che l’appellante Agenzia delle Entrate aveva limitato il gravame alle istanze di rimborso presentate per gli anni 1998/2001 e 2001/2005 (acconto). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto del fatto che i beni strumentali, per loro natura e tipologia (un autocarro-fuoristrada, necessario per la circolazione su strade sterrate, un computer, un telefono cellulare, una fotocopiatrice-fax), costituivano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività di agronomo e che i compensi a terzi (“per Euro 1.000/1.200 annui”) consistevano in compensi corrisposti al commercialista, per l’espletamento delle formalità fiscali.

2. La prima censura è infondata.

Invero, con l’atto di appello, l’Ufficio erariale, senza indicare le singole annualità in contestazione, ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, evidenziando il valore complessivo della controversia (di “Euro 11.804,04”), corrispondente al totale delle imposte versate negli anni dal 1998 al 2009, non prestando conseguentemente acquiescenza alla sentenza della C.T.P. ad esso sfavorevole per gli anni 2005/2009.

Le censure mosse alla decisione impugnata possono, in effetti, individuarsi anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello e va ribadito che, nel processo tributario, l’indicazione dei motivi di appello, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non consiste necessariamente in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame, ma resta sufficientemente integrata dall’esposizione – anche sommaria, purchè chiara ed univoca – della domanda rivolta al giudice di appello e delle ragioni della doglianza; in tal senso, i motivi di appello possono essere ricavati anche per implicito dal tenore globale dell’atto di impugnazione (Cass. 14975 del 2014; Cass. 7671 e 7393 del 2011; Cass. 1224 del 2007).

3. La seconda censura, concernente un vizio motivazionale da scrutinare in base al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata nei luglio 2012, è invece fondata. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In ordine poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass.547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Infine, con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente lî mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

Nella specie, la C.T.R., genericamente, afferma che l’autonoma organizzazione deve evincersi dall’utilizzo di beni strumentali “eccedenti il minimo indispensabile”, evidenziando soltanto il loro “elevato valore complessivo”, senza considerare la natura e tipologia dei beni stessi (fatta eccezione per un autocarro o fuoristrada, la cui valutazione risulta, tuttavia, accompagnata da mere considerazioni soggettive, espresse in termini assoluti, nettamente confutate dal contribuente ed obiettivamente confutabili in relazione all’attività agronomo – svolta dal professionista), nonchè dalle spese per compensi a terzi ritenute di natura non occasionale, ma non vagliate, del pari, nella loro intrinseca consistenza (ed il contribuente aveva eccepito che si trattava dei compensi corrisposti ai proprio commercialista).

La sentenza impugnata non risulta pertanto sufficientemente motivata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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