Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3690 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore,, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta
e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato GUIDI ENRICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BISAIL ALESSANDRO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 360/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
SASSARI, depositata il 17/01/2007 R.G.N. 80/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari che ha dichiarato esistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con M. C. per illegittimità del termine apposto, ex art. 8 c.c.n.l.
1994 e accordo integrativo 25.9.1997, al contratto di lavoro stipulato tra le parti e ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data della costituzione in mora (11 maggio 2002).
Il lavoratore ha resistito con controricorso.
Nel corso del presente giudizio la società ricorrente ha depositato copia del verbale della conciliazione in sede sindacale intervenuta con l’odierno controricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dal prodotto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Ritiene il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione sia idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; al che consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire – e, quindi, anche ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. Sez. un. n. 25278 del 2006; Cass. n. 6026 del 2006, n. 16341 del 2009; inoltre, in controversia analoga alla presente: Cass. n. 27155 del 2008).
L’accordo intervenuto tra le parti integra giusto motivo di compensazione, tra le medesime, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010