Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3690 del 13/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017), n. 3690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1992-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
B.A., B.C., N.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 121/06/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.A., B.C. e N.D., in qualità di eredi di Ba.Ad. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 121/06/2012, depositata in data 22/05/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente Ba.Ad. (esercente la professione di medico ortopedico, deceduto nel corso del giudizio di merito, con costituzione in appello degli eredi) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2005 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il contribuente aveva dimostrato di non disporre di un’autonoma organizzazione, avendo svolto l’attività “con esigui mezzi e con modiche spese senza l’ausilio di alcun collaboratore”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con due motivi, sia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 assumendo che i giudici della C.T.R. non abbiano tenuto conto, nella verifica della sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione, della disponibilità di un locale adibito a studio, di circa mq 30, e del valore di beni strumentali, pari ad Euro 41.400,00, nonchè dell’erogazione di “spese per un totale di Euro 9.649,00”.
2. Le censure, da trattare unitariamente, sono fondate.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
In ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità dei lavoratore autonomo”. Nella specie, la CTR ha affermato che, stante la pacifica assenza di dipendenti o collaboratori, risultavano “esigui mezzi” e “modiche spese”, ma la ricorrente deduce che, dalle dichiarazioni dei redditi, emergeva, oltre alla disponibilità di uno studio professionale (dato questo di per sè non decisivo), un valore di beni strumentali, pari ad Euro 41.400,00, nonchè l’erogazione di “spese per un totale di Euro 9.649,00” e la motivazione della C.T.R. nulla dice su tali elementi, che, ove vagliati nel dettaglio, potrebbero essere rilevanti ai fini della sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale.
La sentenza impugnata non risulta pertanto conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017