Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3690 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22670-2016 proposto da:

L.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO

CARONCINI 51, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORABITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PIRARI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SEDNA IMMOBILIARE S.R.L., in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 297, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI DEL SIGNORE, che la rappresenta e difende giusta procura in

atti;

– controricorrente –

nonchè contro

D.A. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Sedna Immobiliare ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Tempio Pausania sez. dist. di Olbia, L.A.M. chiedendo la condanna della convenuta al pronto rilascio di suo bene immobile occupato senza titolo dalla convenuta, al pagamento degli oneri condominiali nel frattempo maturati ed al risarcimento del danno per la privazione del proprio bene.

Si costituiva la L., contestando la pretesa attorea in quanto ella aveva acquistato la proprietà dell’immobile goduto in forza di contratto o comunque per il maturarsi dell’usucapione ventennale.

Su istanza della L. era anche chiamata in causa la srl D.A. Costruzioni – in tesi il soggetto dal quale ambedue le parti affermavano di aver acquistato il bene oggetto di causa – per essere risarcita del pregiudizio patito eventualmente in caso di perdita del bene, posto che detta società ebbe a vendere l’immobile alla srl Sedna ben a sapendo della precedente cessione in suo favore.

Si costituiva anche la srl D.A. Costruzioni in liquidazione che eccepiva l’incompetenza del Tribunale sardo in favore di quello romano e, comunque, chiedeva il rigetto della domanda esposta dalla L. nei suoi confronti.

Il Tribunale di Tempio Pausania-Olbia ebbe ad accogliere la domanda di rivendica della srl Sedna; a rigettare la pretesa della L. fondata sull’usucapione e quella svolta nei confronti della società terza chiamata, condannando altresì la L. a pagare alla società attrice la somma di Euro 85 mila a titolo di risarcimento danni.

La L. propose gravame principale avanti la Corte d’Appello di Cagliari sede dist. di Sassari, mentre la srl D.A. propose appello incidentale in punto incompetenza territoriale e la srl Sedna gravò la sentenza del Tribunale in punto termine stabilito per il rilascio del bene.

Ad esito della trattazione, il Collegio sassarese rigettò l’appello principale della L. e quello incidentale della srl D.A., mentre accolse il gravame mosso dalla srl Sedna stabilendo la condanna della L. all’immediato rilascio dell’immobile occupato e provvide a riquantificare il ristoro per il danno conseguente all’illecita occupazione.

Osservavano i Giudici sardi come la L. aveva ottenuto il godimento del bene immobile, oggetto di rivendica, in forza di contratto preliminare, sicchè la sua relazione con il bene era da inquadrare nella detenzione e, non già, nel possesso ad usucapionem, di conseguenza avrebbe dovuto fornire prova dell’interversio animi, mentre il rigore della prova in capo alla società, agente in rivendica, era attenuato poichè ambedue le parti erano aventi causa dal medesimo originario soggetto proprietario dell’immobile.

Quanto poi alla domanda proposta verso la srl D.A., la Corte turritana osservava come la L. non aveva mai intrattenuto rapporto diretto con detta società – originaria proprietaria dell’immobile -, bensì aveva avuto rapporto pattizio con la società costruttrice del complesso immobiliare, in regime d’appalto su incarico della srl D.A., a sua volta promissaria acquirente come bene a conoscenza della L..

Infine la Corte distrettuale riconosceva il ristoro del danno per l’occupazione abusiva per il periodo successivo alla notifica dell’atto di citazione di prime cure, poichè dopo tale evento l’occupante non poteva esser ritenuto in buona fede. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione per cassazione la L., articolando sei motivi di censura, illustrata anche con nota difensiva.

Resiste con controricorso la spa Sadna Immobiliare, mentre la srl D.A. Costruzioni è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da L.A.M. s’appalesa fondato esclusivamente in relazione al primo motivo, mentre tutti gli altri sono infondati e vanno rigettati. Con il primo mezzo d’impugnazione la L. lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme ex artt. 100,106,166,269 e 271 c.p.c. nonchè art. 2495 c.c. in quanto la srl D.A. in liquidazione al momento di costituirsi nel giudizio di appello era già stata cancellata dal Registro delle Imprese, sicchè la sua partecipazione al giudizio in persona del liquidatore era viziata poichè non più esistente la società rappresentata.

A ciò conseguiva che l’intera sentenza impugnata era nulla, posto che la società cancellata era stata chiamata in garanzia, sicchè s’era costituito litisconsorzio necessario di natura processuale.

La censura svolta coglie la testa del chiodo in quanto effettivamente al momento della costituzione nel giudizio di appello – con proposizione anche d’appello incidentale in punto incompetenza per territoriale del Tribunale sardo – la srl D.A. Costruzioni era già stata cancellata dal Registro delle Imprese per definita liquidazione, sicchè non esisteva più e dunque nemmeno il liquidatore poteva rappresentarla in giudizio e conferire la procura al difensore in grado d’appello.

La mancata costituzione in questa sede di legittimità della srl D.A., pur evocata dalla ricorrente, impedisce a questa Corte di poter esaminare la procura conferita al difensore della società cancellata, che ebbe a rappresentarla in grado d’appello, per apprezzare se la stessa fosse stata rilasciata in epoca anteriore alla cancellazione e con poteri di rappresentanza per ambedue i gradi di merito del giudizio.

Un tanto appare essenziale al fine di rilevare la dedotta nullità, posto che è insegnamento di questo Supremo Collego – Cass. SU n 15295/14, Cass. sez. 3 n 20840/18, Cass. sez. 1 n 7917/20 – che nei gradi di merito, anche in caso di cancellazione della società, se l’evento non viene dichiarato dal difensore costituito trova applicazione la regola iuris dell’ultrattività del mandato difensivo. A ciò consegue che la notificazione dell’atto d’appello alla società cancellata venne validamente effettuata presso il difensore costituito in prime cure e bene, se munito del mandato per ambedue i gradi di merito, il difensore costituito poteva rappresentare la società cancellata anche in appello.

Tale accertamento comporta, da un lato, che la questione dell’evocazione del litisconsorte necessario in grado d’appello non si pone poichè la società cancellata fu ritualmente vocata in giudizio risultando l’atto notificato al suo procuratore costituito in prime cure.

Dall’altro che la stessa non si costituì validamente poichè, per la mancata resistenza avanti questa Corte ed il conseguente mancato deposito del mandato originariamente ricevuto dal difensore da parte della società quando ancora esistente, non è possibile a questa Corte verificare la validità della costituzione. Quindi il motivo d’impugnazione va accolto ma l’unico effetto che ciò riverbera sulla sentenza impugnata è l’esclusione della statuizione di condanna della L. al pagamento delle spese di lite in favore della srl D.A. non validamente costituita nel giudizio d’appello, portata nella sentenza impugnata.

Statuizione che ben può adottare direttamente questa Suprema Corte ex art. 384 c.p.c., comma 2 non risultando necessari altri accertamenti di fatto.

Con la seconda ragione di doglianza la L. lamenta violazione delle norme ex artt. 948 e 2697 c.c. e nullità per mancanza di idonea motivazione, in quanto la Corte turritana avrebbe omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Osserva anzitutto la ricorrente come la Corte distrettuale ritenne fatto non contestato da parte sua la provenienza dell’immobile dallo stesso dante causa, con conseguente attenuazione dell’onere probatorio a carico del soggetto agente in rivendica, mentre la contestazione di detto fatto si desume con chiarezza dal passo della sua comparsa di risposta di prime cure, che viene ritrascritto nel ricorso.

Quindi la L. rileva l’omesso apprezzamento da parte della Corte di merito che il villaggio turistico, nell’ambito del quale è allocato l’alloggio oggetto di causa, era stato costruito da società diversa dalla D.A. srl, che era solo il soggetto finanziatore dell’attività ed il bene era stato promesso in vendita con preliminare da parte della srl D.A. a detta società costruttrice, che a sua volta le cedette l’immobile con contratto preliminare.

Infine la ricorrente osserva come la srl Sedna non aveva assolto alla probatio diabolica pur agendo in rivendica, ossia non aveva data prova dell’acquisto mediante usucapione del bene da parte di uno dei suoi predecessori ed, al riguardo, la Corte sassarese aveva esposto motivazione meramente apparente, così non esaminando le difese, sin dall’avvio della lite, da essa ricorrente svolte. La censura si manifesta priva di pregio giuridico poichè fondata su argomentazione astratta ed apodittica senza un effettivo confronto con la motivazione sviluppata dalla Corte turritana nella sentenza impugnata.

Difatti la Corte distrettuale ha partitamente esaminata la questione afferente l’onere probatorio gravante sulla società agente in rivendica e puntualizzato che il suo titolo contrattuale aveva tutte le caratteristiche per renderlo idoneo al trasferimento.

Quindi i Giudici sardi hanno precisato che anche la L. aveva dedotto d’aver acquistato il diritto di proprietà sul bene, oltre che per fatto, anche da titolo derivativo, ossia il preliminare da lei stipulato con la srl C.E.R.T..

Inoltre la Corte turritana ha messo in rilievo come in detto contratto preliminare era specificatamente messo in evidenza nelle premesse che la srl C.E.R.T. era nel godimento del bene di causa poichè, a sua volta, promissaria acquirente dalla srl D.A. Costruzioni.

Il ragionamento critico svolto in ricorso non si confronta con questo specifico fatto di assoluta rilevanza in relazione alla questione sollevata con il mezzo d’impugnazione in esame, poichè dimostra come effettivamente non era in contestazione che il bene oggetto di lite, in origine, era in signoria della srl D.A. Costruzioni.

L’argomento di contestazione che appare proposto nello stralcio della comparsa di costituzione in prime cure, ritrascritto nel ricorso, non tanto appare centrato a negare che in origine l’alloggio era in proprietà alla srl D.A., quanto che sia la srl C.E.R.T. che essa L. avevano posseduto ad usucapionem il bene.

Argomento come dianzi visto puntualmente superato dalla Corte di merito con il richiamo specifico al contenuto del contratto preliminare, confezionato anche dalla L. quale promissaria acquirente.

Con il terzo mezzo d’impugnazione la L. lamenta violazione delle norme ex artt. 1655,1141,1146,1164 e 1158 c.c. nonchè vizio di nullità per mancanza di idonea motivazione.

Osserva la ricorrente come la Corte turritana non aveva adeguatamente considerato che la srl D.A. aveva affidato alla srl C.E.R.T. l’esecuzione del complesso edilizio in regime di appalto, sicchè l’appaltatore venne costituito detentore qualificato del bene oggetto di causa, e che, alla conclusione dei lavori, detta società aveva adibito l’alloggio de quo ad abitazione in esclusivo uso di persone dalla stessa abilitate, sicchè era stato posto in esser apposito atto di interversione della detenzione in possesso.

Inoltre, ad opinione della ricorrente, i Giudici sassaresi non avevano tenuto adeguato conto della condotta inerte, ed anzi lumeggiante riconoscimento del suo possesso, tenuta da parte della srl D.A., avendo ella pagato i contributi condominiali ed anche le opere di completamento del complesso immobiliare, come appariva provato dalla prova orale assunta in causa.

Anche l’argomentazione critica sviluppata con questo mezzo d’impugnazione rimane confutata dalla puntuale osservazione della Corte turritana – dianzi ricordata – che le parti stipulati il preliminare di promessa di vendita alla L. ebbero a dar apposito cenno nel contratto che il bene era nel godimento della srl C.E.R.T. poichè aveva, a sua volta, stipulato contratto preliminare di vendita con la srl D.A..

Quindi le parti stipulanti davano espresso atto che il promissario venditore non già era possessore bene, bensì detentore in forza di contratto con il titolare del diritto di proprietà.

Dunque rettamente il Collegio sassarese ha messo in risalto che era onere probatorio della L. dar adeguata prova dell’interversio animi con condotta tenuta specificatamente nei confronti del titolare del diritto e che tale onere non risultava assolto.

La ricostruzione del compendio probatorio acquisito in causa, siccome operata nell’argomento critico svolto da parte della ricorrente, non supera tale accertamento della Corte turritana, poichè in concreto sollecita questa Corte di legittimità ad inammissibile valutazione del merito della lite attraverso la valutazione delle prove assunte, viceversa questione rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del Giudice del merito.

Con la quarta doglianza la L. deduce violazione delle regole iuris desumibili dagli artt. 345 e 347 c.p.c., nonchè nullità per mancanza di idonea motivazione, in quanto la Corte sarda nell’accogliere l’appello incidentale, mosso dalla srl Sedna, pronunziò su domanda nuova – i danni successivi alla data della sentenza di prime cure – ed a ritenere erroneamente che la prova del danno da mancato godimento del bene era in re ipsa.

La censura mossa si appalesa priva di fondamento in relazione ad ambedue i profili trattati.

Difatti l’ulteriore ristoro del danno riconosciuto dalla Corte d’Appello risulta essere quello afferente al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di prime cure sino all’effettivo rilascio del bene, ossia i ” danni sofferti dopo la pubblicazione della sentenza “, come stabilito dall’art. 345 c.p.c., comma 1.

E di certo il pregiudizio per il mancato godimento del proprio immobile, tenuto in comodato dalla L. sulla scorta del preliminare – come insegna questo Supremo Collegio ex Cass. SU n. 7930/08 -, maturato successivamente alla decisione di primo grado per il mancato adempimento alla statuizione contenuta nella stessa è danno avente le medesime caratteristiche e fonte di quello già riconosciuto dal Tribunale – Cass. sez. 3 n. 18526/20, Cass. sez. 3 n. 5678/06 – ed originariamente richiesto dalla società attrice.

Anche il cenno critico al riconoscimento del pregiudizio ritenuto provato in re ipsa appare fondato sul costante insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 20708/19, Cass. sez. 2 n. 20545/18, Cass. sez. 3 n. 16670/16 -, cui questo Collegio intende dar continuità, sicchè rettamente la Corte sarda s’è conformata allo stesso.

Con la quinta ragione di doglianza la L. deduce violazione del disposto ex art. 92 c.p.c., comma 2 e nullità per mancanza di adeguata motivazione poichè la Corte turritana non ebbe ad avvalersi della facoltà di compensazione, almeno, parziale delle spese di lite in dipendenza della circostanza che la liquidazione del danno era intervenuta in misura inferiore al preteso dalla srl Sedna Immobiliare.

La censura appare manifestamente priva di pregio poichè, come ricorda la stessa ricorrente, il Collegio sardo non ha violato il principio ex art. 91 c.p.c., bensì ha ritenuto di non avvalersi di una sua facoltà discrezionale, in presenza di – in tesi – parziale soccombenza e tale scelta non può esser soggetta a sindacato in sede di legittimità – Cass. SU n. 5678/06, Cass. sez. 3 n. 11329/19 -.

Al rigetto dell’impugnazione nei confronti della srl Sedna segue la condanna della L. alla rifusione delle spese di questo procedimento di legittimità in favore di detta società che sono tassate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorrono invece giusti motivi per compensare tra la L. e la srl D.A. le spese di lite quanto al grado d’appello – la domanda svolta contro detta società fu rigettata – ed a questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e decidendo nel merito esclude la condanna alle spese in favore della srl D.A. Costruzioni pronunciata dalla Corte d’Appello, condanna la ricorrente a rifondere alla srl Sedna Immobiliare le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Compensa le spese di lite – come precisato in parte motiva – tra la ricorrente e la srl D.A..

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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