Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 369 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. I, 13/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 13/01/2020), n.369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24291/2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Isernia, presso lo studio

dell’avv. Paolo Sassi, in via XXIV maggio, n. 33, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, come

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA,

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.F., cittadino (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno (sezione di Campobasso), di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 26 giugno 2018, il Tribunale molisano ha respinto il ricorso, altresì revocando l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2.- In punto di riconoscimento del diritto di rifugio, il decreto ha rilevato: il “racconto del ricorrente” è “palesemente portatore delle lacune e incongruenze puntualmente rilevate dalla Commissione, nè risultano gli elementi richiesti” per il riconoscimento della protezione internazionale, avendo egli raccontato “un fumoso episodio relativo a un vicenda di natura assolutamente privata e personale, in cui il ricorrente di fondo non aveva parte, avendo – al limite accompagnato una persona che veniva accusata del fantomatico incendio”.

Quanto al tema della protezione sussidiaria, il decreto ha osservato che “non risulta che il Pakistan nel suo territorio sia in preda alla guerra civile o a situazioni di conflitto armato”: “la violenza dovuta alle forze terroriste, secondo il più recente report del Ministero degli Esteri (consultato a febbraio 2018) attiene solo ad alcuni territori, mentre altri come il (OMISSIS) sono da essi assai distanti”.

In ordine alla protezione umanitaria, il decreto ha evidenziato che il ricorrente non presenta “alcuna malattia, essendo in età adulta, privo di legami specifici e personali con il nostro Paese”. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata motivata rilevando il carattere “manifestamente infondato” delle ragioni addotte nel ricorso.

3.- Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione S.F., con tre motivi.

Il Ministero resiste, depositando controricorso.

4.- Il ricorso censura il decreto del Tribunale molisano: (i) col primo motivo, per violazione della normativa di legge relativa alla protezione sussidiaria, nonchè per avere omesso di valutare la vicenda personale del richiedente, con “mancanza totale di motivazione”; (ii) col secondo motivo, per violazione della normativa di legge sulla protezione umanitaria, nonchè per avere omesso di valutare la vicenda personale del richiedente; (iii), col terzo motivo, per violazione della normativa sui presupposti della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

5.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In effetti, il motivo si limita ad affermare che il decreto ha portato una “motivazione solo apparente”, “senza alcuna precisazione degli elementi posti a base di detta valutazione e senza alcuna confutazione delle critiche mosse dal ricorrente alla decisione della Commissione territoriali”, per poi richiamare articoli di stampa intese a sottolineare la fragilità della situazione politica ed economica pakistana e a richiamare pronunce della giurisprudenza di merito.

Sì che, in definitiva, il motivo non si confronta proprio con la motivazione in concreto effettuata dal decreto, come per contro imperniata sulle risultanze del “più recente report” confezionato dal Ministero degli Esteri.

6.- Il secondo motivo, che è relativo alla protezione umanitaria, non può essere accolto.

Il ricorrente non indica, infatti, situazioni di vulnerabilità che siano specifiche alla propria persona.

7.- Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo l’attuale indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la “revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quand’anche adottata, come nel caso, con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 del medesimo D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato” (Cass., 29 settembre 2019, n. 24405; ivi pure il richiamo di numerosi altri precedenti).

8.- Quanto al controricorso presentato dal Ministero, il Collegio rileva che lo stesso si manifesta – ben al di là dell’estrema sua sinteticità assolutamente generico e astratto, del tutto non attinente alla specifica fattispecie concreta a cui pure dovrebbe fare riferimento. Il controricorso va dunque dichiarato inammissibile.

9.- Posta la constatata inammissibilità anche del controricorso, non si deve procedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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