Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 369 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28279/2014 proposto da:

AVV. P.A., elettivamente domiciliato presso il suo

studio sito in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

PREFETURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7711/2014 del TRIBUN di ROMA, emessa il

19/03/2014 e depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato in data 1 settembre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 2 aprile 2014, ha accolto l’appello proposto da G.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 10265 del 2012, e per l’effetto ha annullato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. (OMISSIS) emanata il 31 gennaio 2011 dal Prefetto di Roma, liquidando a favore dell’appellante, a titolo di spese di lite per il giudizio di primo grado Euro 100,00, oltre accessori di legge, atteso il valore della controversia (sanzione pari ad Euro 103,30).

Con ricorso spedito per la notifica il 14 novembre 2014, P.A. chiede la cassazione della sentenza sul capo relativo alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

La Prefettura di Roma, che non ha svolto difese, ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza.

Il ricorso appare fondato.

Con l’unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., comma 1, art. 91 c.p.c., u.c., D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito dalla L. n. 27 del 2012, D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 1, art. 11, comma 2 e art. 91 c.p.c., comma 1. Il ricorrente contesta l’applicazione al caso di specie della disposizione secondo cui le spese del giudizio dinanzi al giudice di pace non possono superare il valore della domanda, e, di conseguenza, la violazione dei parametri stabiliti dal D.M. 140 del 2012, ai quali doveva farsi riferimento essendo state abolite le tariffe.

La doglianza è fondata.

Questa Corte ha già affermato che, “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dell’art. 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento curo, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione” (Cass., sez. 2, sentenza n 9556 del 2014, pubblicata il 30 aprile 2014)”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione di cui alla relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio per un nuovo esame, e il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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