Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3689 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3689
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARSACCHI LUCIA, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 337/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 08/03/2005 R.G.N. 1475/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Poste Italiane s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con G. R., per illegittimità del termine apposto, ex art. 8 c.c.n.l.
1994 e accordo integrativo 25.9.1997, al primo dei vari contratti a tempo determinato stipulati tra le parti e ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dalla data di offerta delle prestazioni lavorative (14 giugno 2001).
La lavoratrice ha resistito con controricorso.
All’udienza di discussione la società ricorrente ha depositato copia del verbale relativo alla conciliazione in sede sindacale intervenuta con la G..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dal prodotto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Ritiene il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione sia idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; al che consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire – e, quindi, anche ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. Sez. un. n. 25278 del 2006; Cass. n. 6026 del 2006, n. 16341 del 2009; inoltre, in controversia analoga alla presente Cass. n. 27155 del 2008).
L’accordo transattivo intervenuto tra le parti integra giusto motivo di compensazione, tra le medesime, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010