Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3689 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3689 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 5294-2016 proposto da:
PANUNZI

MARIA,

PANUNZI

ORESTE,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO PECONI, che li
rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro

PAOLI

ELIANA,

FANTILLI

GUGLIELMO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, V.DEI PRATI FISCALI 284, presso
lo studio dell’avvocato LORENZO MARGIOTTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO VALENZA
giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 15/02/2018

- controricorrenti nonchè contro

CASCIOLI AMERIGO, CASAROLI GIUDITTA, CASAROLI GIULIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 513/2015 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE ROSSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;

di ROMA, depositata il 22/01/2015;

RITENUTO IN FATTO

Guglielmo Fantilli, proprietario di un fondo rustico sito in Poli e
censito al foglio 10, particella 39 del catasto di quel Comune, propose
giudizialmente domanda di risoluzione o comunque di estinzione per
non uso del rapporto di colonia con Virgilio Cascioli e del diritto di

Nel costituirsi, Adele Gordiani spiegò domande riconvenzionali per
l’accertamento dell’usucapione ordinaria della proprietà del fondo o,
in via gradata, per l’affrancazione dello stesso.
Deceduta lite pendente la Gordiani, il giudizio venne riassunto nei
confronti del coniuge (Gildo Panunzi) e dei figli (Maria ed Oreste
Panunzi) di lei, i quali eccepirono la competenza per materia della
sezione specializzata agraria.
Intervenne in giudizio anche Eliana Poli, coniuge dell’attore,
aderendo alle domande formulate dal marito.
Con sentenza non definitiva n. 269/2004, il Tribunale di Tivoli sezione distaccata di Palestrina dichiarò tardiva l’eccezione di
incompetenza per materia, in quanto sollevata oltre la prima udienza
di trattazione; con successiva sentenza n. 125/2009, accolse le
domande attoree e dichiarò estinti per non uso ventennale i diritti
delle parti convenute, disattendendo le contrarie istanze.
L’appello interposto da Gildo, Maria ed Oreste Panunzi, eredi di
Adele Gordiani, è stato disatteso dalla Corte di Appello di Roma con
sentenza n. 513/2015 del 22 gennaio 2015.
Ricorrono per cassazione Maria ed Oreste Panunzi, in proprio e
quali eredi di Gildo Panunzi, affidandosi a tre motivi; resistono con
controricorso Guglielmo Fantilli e Eliana Paoli.
Alcuna attività processuale hanno svolto gli altri intimati.
Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte nel termine fissato
dall’art. 380-bis.1 del codice di rito.

R.G. 5294.2016

3

livello di Adele Gordiani aventi ad oggetto il suddetto terreno.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma
semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, per violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e per nullità della sentenza, parte ricorrente rileva la

riconvenzionale di usucapione del fondo proposta dalla originaria
convenuta Adele Gordiani, in quanto, a seguito del decesso di questa,
il processo non era stato riassunto nei confronti di Gildo Panunzi in
proprio (evocato in lite soltanto quale erede della Gordiani), coniuge
della Gordiani in regime di comunione legale dei beni al momento del
realizzarsi

dell’asserito

acquisto

per

usucapione

e,

quindi,

(con)titolare del diritto controverso.
La doglianza è infondata: essa si infrange sul consolidato indirizzo
esegetico di questa Corte – cui si intende dare continuità – in forza
del quale nel giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione,
proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non
sussiste il litisconsorzio necessario dell’altro coniuge, quale acquirente
ope legis, agli effetti dell’art. 177, comma 1, lettera a), cod. civ.,
occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari
esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile
dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la
domanda di usucapione è diretta, non anche nell’ipotesi in cui essa si
riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l’azione
proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la
pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente
vantare in futuro (così, tra le tante, Cass. 14/08/2012, n. 14522;
Cass. 20/03/2006, n. 6163).
2.

Con il secondo motivo, ancora per violazione o falsa

applicazione di norme di diritto e per nullità della sentenza, parte
ricorrente censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo:

R.G. 5294.2016

4

violazione della integrità del contraddittorio in ordine alla domanda

- (a) per non aver dichiarato la incompetenza per materia in
favore della sezione specializzata agraria, pur a fronte di un
tempestivo rilievo officioso da parte del giudice di primo grado;
– (b) per non aver pronunciato la improponibilità della domanda
per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

La complessa doglianza, di seguito partitamente esaminata, non
merita accoglimento, pur occorrendo, su ambedue i punti criticati,
correggere – ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. – la
statuizione della Corte territoriale, conforme a diritto ma argomentata
su una motivazione errata.
Circa la contestazione riassunta sub (a), l’impugnazione ordinaria
esaminata e decisa dalla Corte di Appello doveva invero essere
dichiarata inammissibile, siccome proposta avverso una sentenza la
quale, nel dichiarare tardiva l’eccezione di incompetenza per materia
(poiché sollevata oltre la prima udienza di trattazione), aveva statuito
esclusivamente sulla competenza, soggetta quindi unicamente a
regolamento (necessario, appunto) di competenza.
Nel regime dell’art. 38 cod. proc. civ., come novellato dalla legge
353/1990, caratterizzato da rigorosi limiti preclusivi al rilievo delle
questioni di competenza, la decisione del giudice di merito che abbia
statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente
con il regolamento necessario di competenza, anche quando la
pronuncia declini o affermi la competenza risolvendo unicamente una
questione di rito sulla corretta applicazione del menzionato art. 38
cod. proc. civ., cioè sulle modalità di formulazione dell’eccezione di
incompetenza, sull’ammissibilità o sulla tempestività della stessa o sul
tempestivo rilievo di ufficio della medesima (sulla scia di Cass., Sez.
U, 19/10/2007, n. 21858, Cass. 16/10/2008, n. 25248; Cass.,
09/11/2011, n. 23289; Cass., 04/08/2015, n. 16359).

R.G. 5294.2016

5

previsto per le controversie agrarie dall’art. 46 della legge 203/1982.

In ordine alla doglianza concernente il mancato esperimento del
tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della legge n. 203 del 1982,
pur condividendosi la lamentata erroneità del richiamo operato dal
giudice di merito all’art. 412-bis cod. proc. civ. (disposizione
pacificamente non riferibile al processo agrario: da ultimo, Cass.

proponibilità della domanda regolata dal citato art. 46 non sia, per
altro motivo, operante nella controversia in discorso.
Decisiva, in tema, la considerazione dell’oggetto della domanda
formulata nei confronti di Adele Gordiani (dante causa degli odierni
ricorrenti), rappresentato dall’accertamento della inesistenza di un cd.
livello su fondo rustico di proprietà attorea: orbene, come chiarito
dalla giurisprudenza di legittimità, il livello ha natura di diritto reale di
godimento su bene altrui, assimilato anche in punto di disciplina
all’enfiteusi, estraneo ai rapporti disciplinati dalla speciale legislazione
sui contratti agrari (in tal senso, cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9135).
Proprio per la individuata natura del diritto di livello, anche la
domanda riconvenzionale di affrancazione dallo stesso proposta dalla
Gordiani esula poi dalle controversie in materia di contratti agrari,
come pacificamente affermato per gli analoghi giudizi di affrancazione
dalle enfiteusi rustiche (ex plurimis,

Cass. 23/05/2012, n. 8104;

Cass. 23/08/1990, n. 8611; Cass. 20/01/1988, n. 421).
L’eventuale mancata declaratoria di improcedibilità della domanda
avente ad oggetto il rapporto di colonia intercorso con Virgilio Cascioli
(senza dubbio integrante lite agraria e proposta in regime di
litisconsorzio facoltativo per cumulo soggettivo) non può essere poi
fatta valere, quale ragione di impugnazione, dagli attuali ricorrenti,
dacchè soggetti estranei a suddetto rapporto.
3. Con il terzo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo
della controversia oggetto di discussione, i ricorrenti denunciano la
sentenza gravata per aver omesso di considerare adeguatamente

R.G. 5294.2016

6

23/04/2015, n. 8306), rileva questa Corte come la condizione di

l’esistenza delle condizioni oggettive dell’uso del fondo da parte degli
occupanti (destinato alla pastorizia, come inferibile dalle risultanze
istruttorie acquisite in corso di causa) e per aver omesso qualsiasi
valutazione e pronuncia sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Il motivo, anche questa volta involgente due distinte censure, è in
parte inammissibile e in parte infondato.

emergenze istruttorie afferenti l’utilizzo del fondo, circostanza fattuale
ostativa all’accoglimento delle domande attoree: in tal guisa, però,
finisce con l’attingere tipiche valutazioni di merito (quali la
individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di
attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive
risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti) e si concreta in una inaccettabile
istanza di revisione di tali valutazioni finalizzata alla richiesta di nuova
pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del
giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass.
03/06/2014, n.12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass.
25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434).
E’ infondato invece nella parte in cui lamenta (peraltro in base ad
una non corretta individuazione della ragione di impugnazione ex art.
360 cod. proc. civ., per essere il vizio denunciato sussumibile
tipicamente tra le nullità della sentenza) l’omessa pronuncia sulla
domanda riconvenzionale di usucapione.
Basti, sul tema, rammentare il consolidato principio di diritto
secondo cui l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello è
configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura
mossa al giudice di primo grado, mentre tale violazione non ricorre
qualora il giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica
incompatibile con la domanda ovvero quando questa, pur mancando
specifiche argomentazioni, risulti implicitamente o esplicitamente

R.G. 5294.2016

7

E’ inammissibile laddove prospetta una differente lettura delle

assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr., tra le più recenti,
Cass. 28/02/2017, n. 5037; Cass. 26/01/2016, n. 1360; Cass.
14/01/2015, n. 452; Cass. 25/09/2012, n. 16254).
E’ quanto si è verificato nella fattispecie in esame: i giudici di
merito hanno accolto invero la domanda attorea di estinzione per non

argomentazioni giuridiche incompatibili con (anzi idonee ad escludere
la ricorrenza de) i presupposti, in fatto ed in diritto, fondanti la
domanda di usucapione, asseritamente non valutata.
4. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di
legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc.
civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal
D.M. 55/2014, come in dispositivo.
Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione
(posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il
pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali
e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

R.G. 5294.2016

8

uso del diritto di livello sul fondo sulla base di evenienze fattuali e di

a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

1-bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza

Sezione Civile, il giorno 19 ottobre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA