Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3689 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15936-2018 proposto da:

B.L. in proprio e nella qualità di genitore esercente la

potestà sul figlio minore B.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO MAINETTI;

– ricorrente –

contro

R.H.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

DELLAGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO MARTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5494/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE

CRISTIANO, vista la memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

depositata da parte ricorrente, osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’unico motivo di ricorso formulato per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. censura la sentenza d’appello per avere questa scomputato dall’ammontare complessivo dovuto in favore di B.L. e B.D. le somme corrisposte loro dalle assicurazioni elvetiche a seguito del decesso, nell’incidente stradale cagionato da H.W.R., della loro moglie e madre Bi.Lo.;

ritenuto preliminarmente che la produzione documentale allegata alla memoria di parte ricorrente, depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è inammissibile, in quanto non relativa alla nullità della sentenza ed all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.;

rilevato, peraltro, che la detta produzione documentale era stata già versata in atti nelle fasi di merito;

ritenuto che l’unico motivo di ricorso è fondato;

ritenuto che la più recente giurisprudenza, di valenza nomofilattica, di questa Corte (Sez. U n. 12564 del 22/05/2018 Rv. 648647 – 01) afferma che: “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo.) e che, con riferimento a prestazione di reversibilità INAIL, (Cass. n. 26647 del 18/10/2019 Rv. 655423 – 02): “La c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sè, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno), infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento”;

ritenuto che nel caso all’esame le prestazioni erogate dalle assicurazioni elvetiche si collocano nell’ambito delle prestazioni di reversibilità e sono, pertanto, volte al ristoro del danno patrimoniale sofferto da B.L. e B.D. e non di quello non patrimoniale e, pertanto, la decisione di detraibilità dall’ammontare complessivo del danno liquidato in favore di B.L. e B.D., adottata dalla Corte territoriale, contrasta con la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio intende dare seguito;

ritenuto che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità;

ritenuto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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