Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3689 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1809-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA

20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO DEL FEDERICO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/4/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO del 27/10/2011, depositata il 25/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 58/04/2011, depositata in data 25/11/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (esercente la professione di medico-pediatra di base convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2001 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente (ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP, avendo la contribuente dipendenti ed essendo intestataria di due studi professionali).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che, dall’esame della documentazione prodotta, risultava provata la carenza di un’autonoma organizzazione, non avvalendosi la contribuente di dipendenti o collaboratori, utilizzando soltanto una società di servizi e beni strumentali (autovettura, scrivania e computer) rientranti nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività di medico-pediatra di base convenzionato.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 avendo i giudici della C.T.R. ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, pur risultando provata l’erogazione di compensi a società di servizi per lo svolgimento di “prestazioni inerenti l’attività professionale (telefonia, segretariato, sala d’attesa, pulizia locali, etc…)”.

Con il secondo motivo, la ricorrente articola poi un vizio di insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo i giudici della C.T.R. arbitrariamente distinto tra spese per prestazioni di lavoro dipendente, indicative della presenza di un’autonoma organizzazione, e spese per compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale, non indicative della presenza di autonoma organizzazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia infine, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, rappresentato dall’utilizzo da parte della contribuente, negli anni 2002 e 2003, di due studi professionali (lo studio vero e proprio, della superficie di mq 14 all’interno di una struttura polifunzionale, ed una “superficie di 35 mq della propria abitazione…utilizzata per uso promiscuo”).

2. Le censure, da trattare unitariamente, sono infondate.

Questa Corte ha chiarito che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista ed, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011; Cass. 16406/2015).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Con riguardo specifico, poi, all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014, nella quale la Corte ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l’assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività – in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all’attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni).

La sentenza della C.T.R. risulta conforme a detti principi di diritto, avendo la Commissione affermato che l’attività professionale non era assoggettabile ad IRAP, non essendo evincibile l’autonoma organizzazione dell’attività professionale, in particolare, in assenza di spese per lavoro dipendente ed in presenza di spese per compensi a terzi, correlate alla erogazione, da parte di società terza, di prestazioni attinenti non all’attività professionale in senso stretto ma alla gestione dei servizi di segreteria e dì pulizia nello studio-ambulatorio ubicato all’interno di una struttura polifunzionale. Quanto poi all’omessa motivazione in ordine al dato rappresentato dall’utilizzo di due studi professionali, nei soli anni 2002 e 2003, la ricorrente non deduce, in ogni caso, al di là del dato numerico (essendo, peraltro, pacifico che uno dei due studi era ubicato nella stessa abitazione della contribuente), elementi idonei a confutare la dimostrazione, offerta dalla contribuente e vagliata dalla C.T.R., della insussistenza dell’autonoma organizzazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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