Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3688 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7184-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7960/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2005 R.G.N. 10661/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Poste Italiane s.p.a. e R.P. con decorrenza dal 7.2.1998, quale effetto della ritenuta illegittimità dell’ apposizione del termine al primo dei vari contratti di lavoro stipulati tra le parti nel periodo dal 7.2.1998 al 30.1.1999; ha condannato, inoltre, la società al risarcimento del danno, determinato in misura corrispondente all’importo delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice dall’atto di messa in mora del 9.8.2000.

In motivazione la Corte d’appello ha premesso che la R. era stato assunta, una prima volta, per il periodo dal 7.2.1998 al 30.4.1998 con proroga di trenta giorni; successivamente, per il periodo dal 1.7.1998 al 30.9.1998 e, ancora, per il periodo dal 2.11.1998 al 30.1.1999, quest’ultimo prorogato fino al 30.4.1999; che l’apposizione del termine, per il primo e per l’ultimo contratto, era stata giustificata dalla società, ex art. 8 ccnl 1994 e accordo integrativo 25.9.1997, con la sussistenza di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale in corso, mentre, per il secondo contratto, era stata indicata la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;

infine, la proroga del primo contratto era stata motivata con l’insorgenza di esigenze contingenti e imprevedibili,. Ha statuito, quindi, che doveva ritenersi illegittima l’apposizione del termine al contratto relativo al periodo 2.11.1998-30.1.1999 in quanto successivo alla scadenza del periodo di efficacia temporale dell’accordo sindacale del 25.9.1997, ma che ad identica conclusione doveva pervenirsi anche per il primo dei contratti a termine, benchè rientrante nell’ambito di efficacia del detto accordo, perchè la società non aveva fornito la prova della riconducibilità dell’assunzione della R. alle dichiarate esigenze di ristrutturazione.

Per la cassazione della sentenza d’appello la Poste Italiane s.p.a.

ha proposto ricorso fondato su tre motivi.

R.P. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di ricorso, con denuncia di violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, ma, in sostanza, deducendo un vizio di motivazione, la società ricorrente censura la sentenza d’appello per aver ritenuto priva di fondamento la deduzione, da essa formulata in via preliminare, concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso tacito.

2. Il motivo è inammissibile, non essendo stata impugnata in questa sede la statuizione della Corte territoriale – integrante distinta ed autonoma ratio decidendi rispetto alle considerazioni svolte dal giudice di merito a proposito della insussistenza, in concreto, del dedotto fatto estintivo – concernente la tardività dell’anzidetta deduzione, per avere la società omesso di allegare, nel giudizio di primo grado, nel rispetto delle regole in materia di onere della prova, qualsiasi elemento di fatto significativo dell’asserito scioglimento del rapporto di lavoro.

Torna, invero, applicabile nella specie il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., tra tante, Cass. n. 21431 del 2007, n. 2811, del 2006, n. 2273 del 2005, Sez. un. n. 16602 del 2005).

3. Peraltro, il motivo in esame è anche infondato. Nessuna censura è, invero, formulabile all’accertamento della insussistenza di una implicita rinuncia della lavoratrice, essendo le considerazioni al riguardo svolte dalla Corte di merito (l’avere la R. aderito alle reiterate assunzioni a termine, con ciò mostrando il proprio interesse a svolgere attività lavorativa presso la società e provveduto, quindi, già nell’agosto 2000, e quindi in tempi affatto ragionevoli rispetto alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, a contestare la illegittimità della risoluzione) in tutto coerenti con i principi ripetutamente espressi da questa Corte (cfr.

Cass. 15628 del 2001, n. 23554 del 2004, nn. 8903 e 20390 del 2007) a proposito degli elementi che il giudice del merito il cui accertamento è insindacabile se non sussistono vizi logici o errori di diritto – deve valorizzare per ritenere configurabile una risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

4. Nel secondo motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 e ss. c.c., oltre a vizio di motivazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver individuato nella disciplina legale e contrattuale dei contratti a tempo determinato stipulati, come quelli di specie, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 (cd. “autorizzati”) limiti alla valida apposizione del termine di durata che non sono conformi al dettato della suddetta disposizione di legge e delle clausole di cui all’art. 8 ccnl del 1994, come modificato e integrato dall’accordo sindacale del 25.9.1997. Secondo la ricorrente è giuridicamente errata sia l’affermazione della Corte di merito relativa alla limitata efficacia temporale (30 aprile 1998) dell’ipotesi (ricorso ad assunzioni a termine per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale in corso) introdotta dall’accordo integrativo del 25.9.1997, sia l’affermazione concernente la necessaria presenza di un nesso di causalità (della cui prova è onerata la società datrice di lavoro) tra l’assunzione del singolo lavoratore e le dichiarate esigenze eccezionali connesse al processo di riorganizzazione.

5. Questa censura deve essere accolta, nei sensi di seguito indicati, con riferimento al contratto a termine del 7.2.1998, mentre è priva di fondamento quanto alla statuizione di nullità del contratto a termine decorrente dal 2.11.1998.

6. Nelle ormai numerose decisioni riguardanti la materia controversa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18378 del 2006, nn. 8121, 26935, 27155 del 2008, nn. 1889, 3369 del 2009) è costante l’affermazione che – se è pur vero che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati (i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge e possono, quindi, prescindere dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato) – tuttavia, ove un limite temporale all’adozione di contratti a termine sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine.

L’esistenza di un siffatto limite caratterizza, secondo le richiamate decisioni, l’assunzione a termine dei dipendenti postali prevista dall’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e dal successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, avendo le parti sociali convenuto di riconoscere come causa di legittima apposizione del termine – ma soltanto fino alla data del 30 aprile 1998 (successivamente prorogata al 30 maggio 1998 dall’accordo del 27 aprile 1998) – le esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali imposte dalla trasformazione giuridica dell’ente. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine stipulate dopo le date suddette e giustificate con le menzionate esigenze eccezionali, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione di tali assunzioni in contratti a tempo indeterminato in forza della L. n. 230 del 1962, art. 1.

7. In base al riferito orientamento, come si è detto ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. n. 7355 del 2003, n. 15969 del 2005, n. 6703 del 2007, n. 8121 del 2008), deve considerarsi giuridicamente corretta l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui l’ambito di efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e della ivi prevista ipotesi di assunzione a termine (si ripete, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione aziendale in corso) è limitato al 30 aprile 1998 (data, come si è detto, prorogabile ma solamente fino al 30 maggio 1998).

8. Ne consegue che nessuna censura può muoversi alla statuizione di nullità dell’apposizione del termine per il contratto relativo al periodo 2.11.1998-30.1.1999, avendo la società addotto, come causale dell’assunzione (il relativo accertamento non è, in questa sede, contestato), la sussistenza di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione in corso. Viceversa, non è conforme ai richiamati principi la sentenza impugnata, nella parte in cui – muovendosi nella prospettiva che il legislatore del 1987 non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, ma abbia imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 – ha ritenuto che l’apposizione del termine ai contratti stipulati ai sensi dell’accordo integrativo del 25,9.1997, ancorchè rientranti nel suo ambito temporale di efficacia, debba essere giustificata da una esigenza temporanea e specifica concretamente riferibile alla singola assunzione e ha, quindi, ritenuto illegittimo anche il primo contratto e la relativa proroga, per non avere la società dimostrato la riconducibilità dell’assunzione della R. alla dichiarata fase di ristrutturazione aziendale.

9. Nel terzo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte di merito, nel condannare la società al pagamento delle retribuzioni dal 9.8.2000, avrebbe erroneamente attribuito efficacia di messa in mora alla comunicazione della istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione presentata dalla lavoratrice, senza tener conto, altresì, nella determinazione della entità del risarcimento, della possibilità che costei avesse svolto altre attività retribuite una volta cessato il primo rapporto di lavoro con la Poste Italiane s.p.a., disattendendo, sul punto, anche le richieste di esibizione dei modelli reddituali 101 e 740.

10. Questo motivo non è fondato.

11. La sentenza impugnata riferisce dell’esistenza di un atto di messa di messa in mora che la società ricorrente contesta nei suoi effetti soltanto con la deduzione – priva, peraltro, di un qualunque riferimento utile a porre in grado questa Corte di riscontrane, negli atti, la veridicità – che si tratterebbe della comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione. Senza dire che la deduzione in questione avrebbe dovuto essere accompagnata da una descrizione del contenuto della detta richiesta, considerando che questa Corte, in ipotesi analoghe, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni, la richiesta del lavoratore indirizzata all’ULPMO e portata a conoscenza del datore di lavoro, contenente l’espressa dichiarazione della volontà di riprendere l’attività lavorativa (in tal senso: Cass. n. 15900 del 2005, n. 18710 del 2006, n. 3369 del 2009). Per quanto riguarda, poi, l’aliunde perceptum, la censura è del tutto generica non specificando l’odierna ricorrente se la relativa questione – involgente un accertamento di fatto – fosse stata prospettata dinanzi ai giudici di merito mediante allegazione (e prova) di fatti e di elementi indicativi dell’avvenuto svolgimento, da parte della R., di attività lavorativa retribuita; nè è censurabile il mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, della richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi della lavoratrice (modelli 101 e 740), ove si consideri che l’esibizione per ordine del giudice non può in nessun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte (cfr. Cass. n. 149 del 2003, n. 9126 del 1990) e che, comunque, la valutazione della indispensabilità di tale strumento istruttorie è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata in motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. fra le altre, Cass. n. 26943 del 2007, n. 2262 del 2006, n. 10357 del 2005).

12. In conclusione, va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati il primo e il terzo motivo del ricorso stesso.

13. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito direttamente da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 1) nel senso della declaratoria della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 2.11.1998.

14. Le spese dei giudizi di merito e di cassazione sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara instaurato tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 2.11.1998. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese dei giudizi di merito, che si liquidano nella misura indicata nelle rispettive sentenze. Compensa tra le parti, per la metà, le spese del giudizio di cassazione, liquidandole, per l’intero, in Euro 62,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, e ponendole, per la residua metà, a carico della ricorrente.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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