Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3688 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

S.G., rappr. e dif. dall’avv. Gianluca Vitale, elett. dom.

presso il suo studio in Torino, via Cibrario n. 12,

gianlucavitale.pec.ordineavvocatitorino.it, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Torino 19.4.2019, n. 2678/2019,

R.G. 20766/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 22.1.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.G. impugna il decreto Trib. Torino 19.4.2019, n. 2678/2019, R.G. 20766/2018 che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il tribunale, disposta l’audizione del ricorrente, ha ritenuto: a) affette da intrinseca non credibilità le dichiarazioni del richiedente, per divergenza, non chiarita all’audizione, delle versioni rese nel modulo C/3 e avanti alla commissione territoriale; b) non provato il timore di rimpatrio per persecuzione religiosa, oltre tutto relativa ad un Paese (Guinea) in cui risultano convivere più confessioni, inclusa la cristiana e pur se di minoranza; c) non provato il danno grave ai fini della protezione sussidiaria, per ognuna delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non avendo – secondo le aggiornate fonti – conseguito i conflitti la soglia di violenza indiscriminata; d) infondata la istanza di protezione umanitaria, per difetto dei requisiti di comparabilità, sia soggettivi che oggettivi, idonei a ricostruire un’effettiva vulnerabilità;

3. il ricorso è su un unico complesso motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, dell’art. 16 Direttiva 2013/32/UE sul punto della credibilità del richiedente, avendo il giudice posto domande solo sulle condizioni di vita del richiedente e il suo stato di salute;

2. il motivo è inammissibile; il ricorrente, per un verso, ha omesso di riprodurre almeno i tratti essenziali del proprio ricorso avanti al tribunale, non ha indicato cioè come, con quale tempestività e termini ne avrebbe rappresentato l’idoneità ad offrire una spiegazione alternativa rispetto alle incongruenze di cui ha dato conto il giudice e che già appartenevano al materiale istruttorio, trattandosi di elementi raccolti nel corso dell’istruttoria amministrativa (Cass. 15430/2018); per essi, nemmeno è stata censurata la ratio decidendi del decreto che con chiarezza, nel richiamare due versioni contrastanti rispetto alla situazione familiare del richiedente e la contraddittorietà del riferimento all’espatrio per timori di stregoneria familiare ovvero, rispettivamente in altra versione, generica persecuzione religiosa, ha ritenuto tale narrazione non credibile;

3. appare così, per un verso, non rispettato il principio per cui “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass.27336/2018); per altro verso, va ripetuto che “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019); nè, si aggiunge, “il racconto del richiedente (è) credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass. 20580/2019); il giudice di merito, con apprezzamento di fatto insindacabile, ha motivatamente escluso la sussistenza degli indicatori di genuinità soggettiva;

4. il ricorso, circoscritto a tale unica ed assorbente censura, non pone altre doglianze avverso la triplice statuizione giudiziale sulle forme di protezione oggetto di domanda, così impedendo esito diverso dalla inammissibilità; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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