Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3688 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1660-2013 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIACOMO BONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA COMINI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/22/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO del 25/11/2011, depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

B.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 165/22/2011, depositata in data 21/12/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (esercente la professione di medico di medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 1999 al 2003 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente (per decadenza, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, quanto al rimborso richiesto per i versamenti effettuati per l’anno 1999 ed il primo acconto dell’anno 2000, e per sussistenza dell’autonoma organizzazione, per i restanti anni).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che i Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 270 del 2000, artt. 22 e 23 avendo i giudici della C.T.R. ritenuto sussistente i requisito dell’autonoma organizzazione (quanto alle annualità per le quali non era intervenuta decadenza), malgrado l’assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente e l’utilizzo di beni strumentali (computer, telefono, auto, strumenti medici di diagnosi) di “bassissimo valore”, nonchè la presenza di spese per compensi a terzi “corrisposti esclusivamente a sostituti per i periodi di ferie e di malattia”. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla ritenuta sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte ha chiarito che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista ed, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; cfr., Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011; Cass. 16406/2015).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Con riguardo specifico, poi, all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014).

La sentenza della C.T.R. non risulta conforme a detti principi di diritto, avendo la Commissione affermato, del tutto genericamente, che l’attività professionale era assoggettabile ad IRAP, essendo evincibile dall’esame dei “quadri delle dichiarazioni” (dopo avere affermato che la contribuente non aveva prodotto “alcuna documentazione”) l’autonoma organizzazione, in presenza di spese per compensi a terzi, non meglio specificate, e di beni strumentali non definibili come di portata “minimi”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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