Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3687 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7532/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2005 R.G.N. 10529/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Poste Italiane s.p.a. e P.L. con decorrenza dal 6.10.1998, quale effetto della ritenuta nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra le parti nella suddetta data; ha condannato, inoltre, la società al risarcimento del danno, determinato in misura corrispondente all’importo delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice dalla data (18 febbraio 2001) di offerta della prestazione, fatta coincidere, dal giudice a quo con quella in cui era pervenuta alla società datrice di lavoro la richiesta avanzata all’ULPMO dalla P. per la convocazione del tentativo di conciliazione.

In motivazione la Corte d’appello ha giustificato, in particolare, la statuizione relativa alla nullità del termine osservando che la società non aveva fornito la prova (necessaria ai sensi della L. n. 230 del 1962) della riconducibilità dell’assunzione della lavoratrice alle esigenze eccezionali di ristrutturazione aziendale da essa poste a fondamento – ex art. 8 c.c.n.l., 26 novembre 1994 ed accordo integrativo 25.9.1997 – della instaurazione del rapporto a tempo determinato.

Per la cassazione della sentenza d’appello la Poste Italiane s.p.a.

ha proposto ricorso fondato su due motivi.

P.L. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 ss. c.c., oltre a vizio di motivazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver individuato nella disciplina legale e contrattuale dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e (cd. “autorizzati”) un limite alla valida apposizione del termine di durata che non è conforme al dettato della suddetta disposizione di legge e delle clausole di cui all’art. 8 c.c.n.l. del 1994, come modificato e integrato dall’accordo sindacale del 25.9.1997. Secondo la ricorrente, l’autorizzazione al ricorso al contratto a termine accordata in sede collettiva ha a motivo esclusivo l’esistenza del processo di riorganizzazione aziendale conseguente alla trasformazione giuridica dell’ente Poste in società per azioni e non richiede, viceversa, la verifica del nesso di causalità tra le esigenze aziendali determinate dal detto processo e le singole assunzioni.

Nel secondo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., si sostiene che la Corte di merito, nel condannare la società al pagamento delle retribuzioni dal 18.2.2001, avrebbe erroneamente attribuito efficacia di messa in mora alla comunicazione della istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione presentata dalla lavoratrice, senza tener conto, altresì, nella determinazione della entità del risarcimento, della possibilità che costei avesse svolto altre attività retribuite una volta cessato il primo rapporto di lavoro con la Poste Italiane s.p.a., disattendendo, sul punto, anche le richieste di esibizione dei modelli 101 e 740.

La censura di cui al primo motivo deve essere rigettata, risultando la decisione, nel dispositivo, conforme a diritto, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in base ai principi ormai consolidati dettati da questa Corte in fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame e che l’hanno indotta a confermare le sentenze dei giudici di merito con le quali è stata dichiarata l’illegittimità del termine apposto a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo 25 settembre 1997 (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione) dopo il 30 aprile 1998.

Nelle ormai numerose decisioni riguardanti la materia controversa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18378 del 2006, nn. 8121, 26935, 27155 del 2008, nn. 1889, 3369 del 2009) è, infatti, costante l’affermazione che – se è pur vero che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati (i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge e possono, quindi, prescindere dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato) – tuttavia, ove un limite temporale all’adozione di contratti a termine sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine.

L’esistenza di un siffatto limite caratterizza, secondo le richiamate decisioni, l’assunzione a termine dei dipendenti postali prevista dall’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e dal successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, avendo le parti sociali convenuto di riconoscere come causa di legittima apposizione del termine – ma soltanto fino alla data del 30 aprile 1998 (successivamente prorogata al 30 maggio 1998 dall’accordo del 27 aprile 1998) – le esigenze eccezionali conseguente alla fase di ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali imposte dalla trasformazione giuridica dell’ente Poste.

Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine stipulate dopo le date suddette e giustificate con le menzionate esigenze eccezionali, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione di tali assunzioni in contratti a tempo indeterminato in forza della L. n. 230 del 1962, art. 1.

In base al riferito orientamento, come si è detto ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. n. 7355 del 2003, n. 15969 del 2005, n. 6703 del 2007, n. 8121 del 2008), deve confermarsi la declaratoria di nullità dell’apposizione del termine al contratto stipulato con la P. il 6 ottobre 1998, in quanto successivo al 30 aprile 1998 e giustificato con l’esigenza di far fronte alla situazione eccezionale determinata dalla ristrutturazione e rimodulazione aziendale in corso; mentre deve correggersi la motivazione che da giuridico fondamento a tale statuizione perchè basata sull’assunto – non conforme agli indicati principi – secondo cui, ai fini della legittimità del termine, la società datrice di lavoro deve dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra le addotte esigenze di carattere eccezionale connesse al processo di ristrutturazione in corso e l’assunzione del singolo lavoratore.

Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.

L’accertamento relativo alla data in cui è pervenuta alla Poste italiane s.p.a. la richiesta di convocazione del tentativo obbligatorio di conciliazione non ha costituito oggetto di censura, mentre del tutto generica è la contestazione concernente il contenuto del documento – interpretato dal giudice di merito (con tipico accertamento di fatto ad esso riservato) come recante, da parte della P., la messa a disposizione della società datrice di lavoro delle proprie prestazioni lavorative – non avendo la Poste Italiane s.p.a. provveduto a trascrivere il testo della suddetta richiesta (non integrante, a suo dire, una valida costituzione in mora), così come imponeva il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14973 del 2006, n. 5886 del 2003). Si aggiunga che questa Corte, in ipotesi analoghe, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante ai fini della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni la comunicazione del lavoratore indirizzata a un terzo – nella specie l’ufficio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro – ma portata a conoscenza del datore di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria – contenente l’espressa dichiarazione della propria volontà di riprendere l’attività lavorativa (in tal senso: Cass. n. 15900 del 2005, n. 18710 del 2006, n. 3369 del 2009). Per quanto riguarda, poi, l’aliunde perceptum, la censura è del tutto generica non specificando l’odierna ricorrente se la relativa questione – involgente un accertamento di fatto – fosse stata prospettata dinanzi ai giudici di merito mediante allegazione (e prova) di fatti e di elementi indicativi dell’avvenuto svolgimento, da parte della P., di attività lavorativa retribuita dopo la cessazione del rapporto a termine; nè è censurabile il mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, della richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi della lavoratrice (modelli 101 e 740), ove si consideri che l’esibizione per ordine del giudice non può in nessun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte (cfr. Cass. n. 149 del 2003, n. 9126 del 1990) e che, comunque, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata in motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr.

fra le altre, Cass. n. 26943 del 2007, n. 2262 del 2006, n. 10357 del 2005).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di P.L., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 33,00 per esborsi e in Euro 2000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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