Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3687 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34873/2006 proposto da:

AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo

presidente e legale rappresentante pro tempore Sig.ra T.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75,

presso lo studio dell’avvocato MAZZUCA CORRADO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENNA Roberto, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1377/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 20/07/2005, depositata il 09/11/2005,

r.g.n. 1652/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso in via principale rinvia a ruolo nuovo

per la notifica all’Avvocatura Generale dello Stato in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società s.r.l. AUTOSERVIZI SALEMI, con citazione del 12 novembre 1998, convenne, dinanzi al tribunale di Marsala, la ANAS SFA nella veste di proprietario e gestore della autostrada (OMISSIS) e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni relativi ad un incidente verificatosi il (OMISSIS) allorchè lo autobus di proprietà della Autoservizi, uscendo da una galleria impattava contro vari veicoli e contro il gard rail, in presenza di uno strato di ghiaccio che aveva ostacolato la circolazione. Si costituiva la Anas e contestava il fondamento delle pretese.

2. Con sentenza del 11 ottobre 2001 il tribunale rigettava la domanda in relazione alla fattispecie di illecito aquiliano ai sensi dello art. 2043 c.c., sul rilievo che il conducente del veicolo che frequentava giornalmente quel tratto di strada ben conosceva, in relazione al tempo dello incidente, il pericolo di gelate, e moderare la velocità specie in uscita da gallerie.

3. Contro la decisione ha proposto appello la Autoservizi, chiedendone la riforma in via principale in relazione alla applicazione della responsabilità ai sensi dello art. 2051 C.d.S., ed in via gradata in relazione alla imputazione a titolo di colpa ai sensi dello art. 2043 c.c.. Resisteva l’Anas e chiedeva il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 novembre 200 5 rigettava lo appello e condannava lo appellante alla rifusione delle spese del grado. La Corte esaminava entrambe le censure, ma riteneva da un lato che la ANAS avesse violato gli obblighi di custodia e vigilanza in presenza di un evento atmosferico da ritenersi idoneo a rivestire i caratteri di caso fortuito, e d’altro lato considerando lo illecito sotto il profilo del neminem laedere, che sussisteva la imputabilità soggettiva per negligenza e imprudenza grave del conducente dello autobus date le condizioni atmosferiche critiche sul tratto stradale in corso di percorso con traffico di altri veicoli.

5. Contro la decisione ricorre la Autoservizi deducendo tre motivi di censura; non resiste la Anas che ha ricevuto la notifica nel domicilio eletto di Palermo presso la sede della Avvocatura distrettuale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del dictum delle SU 2009 n. 12252, deve ritenersi valida la notifica nel domicilio eletto, dovendo la avvocatura distrettuale comunicare alla sede centrale la notizia del ricorso, ed essendo la elezione di domicilio riferibile ad una scelta della avvocatura, peraltro costituita nel giudizio di appello senza nulla eccepire sul punto.

7. Nel merito il ricorso è infondato. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva e di seguito la confutazione in punto di diritto.

7.a. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione alla esclusione della applicabilità alla fattispecie della normativa di cui allo art. 2051 cod. civ., sul rilievo la configurabilità del rapporto di custodia opera anche nel caso di autostrade ed è a carico del gestore proprietario e che il fatto dannoso non attiene ad evento eccezionale costituente caso fortuito.

Si deduce a ff. 10 a 11 del ricorso che la autostrada era stata oggetto di un primo incidente verso le ore 5 del mattino e che l’autobus si era incidentato verso le ore 6,30 senza alcun intervento dello Anas che doveva essere già stata allarmata. Si contestata inoltre la consulenza tecnica disposta in sede di processo penale circa le temperature sul tratto stradale registrate nell’ultimo decennio, come fonte scientifica della configurazione della gelata come evento eccezionale e imprevedibile.

Nel secondo motivo sì deduce error in iudicando e vizio della motivazione sotto il profilo del neminem laedere e della imputazione per colpa grave al conducente dello autobus che avrebbe dovuto moderare la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche critiche, senza dar conto di una corretta valutazione delle risultanze di causa, che interessavano i precedenti incidenti dei veicoli che usciti dalla galleria, si erano trovati a scivolare sullo strato di ghiaccio, onde la imputabilità dello evento andava ascritta all’Anas ovvero alla situazione di emergenza imprevedibile per tutti gli automobilisti in corso di circolazione su quel tratto interessato dal formarsi dello strato di ghiaccio.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando in punto di mancato accertamento del concorso di colpa dello ANAS. Nel corpo di motivo si contesta che la velocità di circa 80 km orari fosse inadeguata allo stato della sede stradale.

7.b. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Questa Corte conosce e condivide la evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità per custodia delle pubbliche amministrazioni, modificando la lettura restrittiva e privilegiata dello art. 2051 c.c., circa la inesigibilità dei poteri di controllo e custodia in relazione al dimensionamento del bene demaniale. Da ultimo con la sentenza n. 21328 del 2010 che si collega ad autorevole precedente n. 15042 del 2008, si sono poste in evidenza le ragioni di una lettura costituzionalmente orientata che consideri anche il diritto alla sicurezza della circolazione che il custode, specie quando è un ente gestore del servizio autostradale, assume come dovere istituzionale verso la collettività degli utenti.

Ma tale interpretazione non giova al ricorrente nel caso di specie, in quanto i giudici del merito hanno dato una interpretazione logica e coerente degli avvenimenti e nella sequenza causale in cui si inserisce la condotta negligente del conducente dello autobus di linea, esperto dello stato dei luoghi e cosciente della perturbazione in atto e dello abbassamento, pur eccezionale della temperatura.

La responsabilità di cui allo art. 2051, ha, per consolidata giurisprudenza, carattere oggettivo, e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che esista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la colpa del custode o la osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Detta forma di responsabilità resta esclusa solo in presenza di un caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene al profilo causale dello evento. Ma su questo punto decisivo la motivazione della Corte di appello a ff. 9 e 10 della sentenza è analitica e coerente alle prove raccolte, e dunque, manca la c.d. imputabilità oggettiva del soggetto agente, mancando lo elemento causale che è comune sia allo illecito come figura generale, sia allo illecito che coinvolge il soggetto agente che assume la qualità di custode, some figura speciale a responsabilità oggettiva, di cui al citato art. 2051 c.c..

Il motivo, per quanto ben formulato, concerne una terza valutazione del fatto storico dannoso come circostanziato, inammissibile in questa sede.

Parimenti infondato è il secondo motivo, che attiene ad un obiter della Corte di appello che per completezza considera anche la c.d.

imputabilità soggettiva del soggetto agente Anas, in relazione alla clausola generale del neminem laedere espressa dallo art. 2043 c.c., che, strutturalmente è identico alla figura speciale dello art. 2051, ad eccezione della qualità del custode e del regime di prova, favorevole al danneggiato. Ma anche su punto la motivazione, ad abundantiam, è sostanzialmente corretta, posto che il fattore determinante dello incidente resterebbe non imputabile allo Anas ma alla condotta imprudente e negligente del conducente dello auto, come correttamente argomentato a ff. 10 e 11 della sentenza.

Inammissibile è il terzo motivo,sulla base delle conclusioni rassegnate in appello e riprodotte in epigrafe. Tardivamente risulta dedotto come error in iudicando il profilo del concorso di colpe,ma tale concorso non sussiste,per le ragioni dette considerando i primi due motivi.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo resistito la Anas.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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