Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3686 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29501/2006 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3,

presso lo studio dell’avvocato A. ANDREONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE FELICE MICHELE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 654/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/05/2006 R.G.N. 1438/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato DE FELICE MICHELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da T.A. nei confronti del Ministero in epigrafe avente ad oggetto la declaratoria di nullità ed illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale comunicatagli con provvedimento del 27 settembre 2002, con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria. Il T. poneva a fondamento della propria azione l’assunto che il recesso gli era stato intimato: in assenza del preventivo parere conforme del Comitato dei Garanti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 21 e 22; in violazione del principio del contraddittorio, avendo l’Amministrazione disposto la sua convocazione per l’audizione a difesa con un preavviso di soli due giorni; con contestazione di fatti verificatisi in data precedente a quella della stipula del contratto di lavoro; in violazione della L. n. 97 del 2001, in relazione agli artt. 27, 28 e 29 CCNL in base alla quale l’Amministrazione, una volta disposta la sospensione dal servizio, non poteva recedere prima della conclusione del procedimento penale ed indipendentemente dai suoi esiti.

I giudici di appello ritenevano non sussistente la dedotta violazione del principio del contraddittorio perchè il T. era venuto a conoscenza degli addebiti ben 18 giorni prima della data fissata per la sua audizione, rimanendo irrilevante che la convocazione per l’audizione, fissata il giorno 29 aprile 2002, gli fosse stata notificata il 26 aprile 2002, non essendo previsto da alcuna norma che la contestazione degli addebiti e la predetta convocazione fossero effettuati uno actu.

Consideravano, poi, i giudici di secondo grado irrilevante la circostanza che i fatti addebitati fossero avvenuti in epoca anteriore alla costituzione del rapporto, in quanto l’Amministrazione, essendone venuta a conoscenza solo dopo detta costituzione, se li avesse conosciuti prima non avrebbe certamente conferito l’incarico, attesa la gravita dei fatti stessi.

Affermavano, inoltre, i giudici della Corte di merito, che non era “dato rinvenire una diretta ed immediata connessione tra la contestazione, ad opera della competente autorità giudiziaria, di fatti di rilevanza penale, e l’esercizio del potere disciplinare” in quanto la destituzione dal servizio del T. non era stata determinata dal suo coinvolgimento in episodi di rilevanza penale, ma da “una valutazione in termini ampiamente negativi della sua condotta ritenuta assolutamente incompatibile con un incarico di così elevata responsabilità oltre che idonea a ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario insito in un rapporto di lavoro dirigenziale”.

Rilevavano, ancora,i giudici di appello, che “i comportamenti ascritti al T., alcuni dei quali incontrovertibilmente accertati…, altri sottoposti ancora al definitivo vaglio dell’autorità giudiziaria penale……., costituivano senza dubbio alcuno elementi idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra l’Amministrazione ed un suo dirigente ancor più se preposto ad un ufficio di particolare prestigio e di notevole reponsabilità”.

Tanto assunto ritenevano, i giudici di secondo grado, che l’inoperatività del principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva non poteva applicarsi alla materia del recesso per giusta causa, potendo il giudice civile accertare l’effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione idonei ad “evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l’adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva”.

Asserivano, infine, detti giudici che “nell’ipotesi de qua la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso è da ritenersi ampiamente provata alla stregua sia delle risultanze degli accertamenti ispettivi, consacrate nelle relazioni …, sia dalla ulteriore documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione appellata, sia infine nella deposizione resa dal predetto ispettore”.

Avverso tale sentenza il T. propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi di censura, ulteriormente illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme del contratto collettivo applicabile, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:dica la Corte “se ai sensi dell’art. 27 CCNL area dirigenza 1994/1997, la notifica della convocazione per l’audizione a discolpa con solo tre giorni in anticipo alla data dell’audizione fissata e con separato atto dalla contestazione dell’addebito non comporti, come prospettato in ricorso, la violazione del principio del contraddittorio rendendo conseguentemente invalida la sanzione applicata”.

Il motivo è infondato.

Nell’ipotesi in esame il ricorrente sostiene la violazione del canone letterale nella interpretazione fornita dal giudice del merito della denunciata norma contrattuale ed afferma che la predetta disposizione vada interpretata nel senso che occorre un atto di convocazione per l’audizione distinto da quello della contestazione degli addebiti e solo rispetto al primo di tali atti vada valutato il rispetto del ed.

termine a difesa. Allega che, nella specie, ancorchè la contestazione sia pervenuta al ricorrente diciotto giorni prima della data di fissata per l’audizione, l’atto di convocazione ha preceduto di solo tre giorni siffatta data.

Ritiene questo giudice di legittimità che la censura non coglie nel segno in quanto lo stesso criterio ermeneutico richiamato dal ricorrente non legittima un esegesi della previsione contrattuale nel senso prospettato.

La disposizione in questione dispone che: “l’amministrazione contesta per iscritto l’addebito convocando l’interessato per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione”.

E’ chiaro che il precisato riferimento, per il computo del rispetto del c.d. termine a difesa, alla “data del ricevimento della contestazione” non consente altra interpretazione se non quella che le parti hanno voluto univocamente riferirsi, per la salvaguardia del diritto di difesa del lavoratore, al momento in cui questi ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi.

E’ , quindi, corretta sul punto la impugnata sentenza nella quale i giudici di appello hanno, nell’interpretare la clausola pattizia, appunto avuto riguardo, ai fini di cui trattasi, alla data della notifica della contestazione.

Nè una tale interpretazione confligge con la tutela del diritto di difesa dell’incolpato in quanto, ancorata la decorrenza del termine a difesa dalla data della conoscenza della contestazione dei fatti addebitati, il lavoratore è ben posto nella condizione di poter predisporre una difesa circostanziata rispetto a tali fatti.

Al quesito, pertanto, deve darsi risposta negativa.

Con la seconda censura il T., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2104 e 2106 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, formula, a norma del richiamato art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: dica la Corte “se – possa qualificarsi come inadempimento del lavoratore ai fini della risoluzione del contratto di lavoro ex art. 2119 c.c., il fatto estraneo al rapporto di lavoro e verificatosi in epoca antecedente a quella di costituzione dello stesso; – possa, all’uopo, ritenersi rilevante e sufficiente il momento della conoscenza da parte del datore di lavoro del fatto oggetto della contestazione/sanzione; – possa, in tal caso, ritenersi sussistente, al fine della identificazione della giusta causa, il ed. elemento soggettivo della, condotta sanzionata”.

Il motivo non è fondato per difetto del presupposto ossia perchè, come risulta dalla sentenza impugnata, il lavoratore venne licenziato non per fatti anteriori alla costituzione del rapporto di lavoro, bensì per condotte che perduravano in costanza del rapporto, oppure per fatti non resi noti, come dovuto, al datore di lavoro nel momento di attribuzione delle funzioni di dirigente.

Con il terzo motivo il ricorrente allega insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di pregiudizialità dell’accertamento penale atteso che egli è stato licenziato proprio a causa del suo coinvolgimento in procedimenti penali non definitivamente conclusi.

In sostanza il ricorrente sostiene che è errata per difetto di motivazione la sentenza impugnata laddove i giudici di appello hanno ritenuto che il licenziamento è stato intimato non per i fatti penali elencati nella contestazione.

Il motivo non è fondato.

I giudici di appello hanno accertato che “l’Amministrazione ha ritenuto che le condotte addebitate al T., indipendentemente dalla loro rilevanza penale ed a prescindere, in ogni caso, dall’esito dei procedimenti instaurati nei suoi confronti, fossero censurabili sotto il profilo deontologico e si rivelassero tali da incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiduciarietà, si da impedire la prosecuzione, ancorchè temporanea, del rapporto di lavoro dirigenziale (si vedano sul punto le motivazioni del provvedimento di recesso in data 27/9/2002)”.

Si tratta all’evidenza di un accertamento di fatto che in quanto congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Nè, e vale la pena di sottolinearlo, il ricorrente, critica l’interpretazione fornita dalla Corte del merito del provvedimento di recesso e sulla cui esegesi la stessa Corte fonda, appunto, l’accertamento in questione.

In definitiva, il T., con il motivo in esame, si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti che, come tale, è inidonea ad investire questa Corte del sindacato di legittimità che le viene richiesto in proposito.

Con la quarta censura il T., prospettando violazione della L. n. 97 del 2001 e dell’art. 653 c.p., artt. 27, 28 e 29 CCNL, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: dica la Corte “se pendente la sospensione cautelare del rapporto e pendenti procedimenti penali per l’accertamento dell’eventuale responsabilità del dipendente della P.A. – sia legittimamente esercitatile, in danno del medesimo,una procedura disciplinare, conclusasi con il licenziamento per giusta causa, con riferimento ai medesimi fatti oggetto della sospensione e di procedimento penale non ancora definitivamente concluso (la cui definizione costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico del procedimento disciplinare che non si fonda, nella fattispecie, sul presupposto della violazione di regole di comportamento di origine contrattuale bensì sulla violazione di norme penali); – l’esercizio del potere disciplinare, in particolare con riferimento ai fatti oggetto di accertamento penale non concluso possa avvenire – come affermato nella decisione impugnata – indipendentemente dalla loro rilevanza penale ed a prescindere in ogni caso dall’esito dei procedimenti; – debba, al contrario, applicarsi in caso di pendenza d detto procedimento penale il relativo principio di pregiudizialità, con conseguente sospensione (per effetto della norma contrattuale ovvero dell’art. 295 c.p.c.) del procedimento disciplinare, in quanto dalla definizione del procedimento penale in ogni caso dipende, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare”.

La censura non è accoglibile.

Infatti, rimasta intangibile la sentenza impugnata in punto d’irrilevanza penale degli addebiti è del tutto inconferente la problematica relativa alla c.d. pregiudiziale penale non costituendo l’esito del procedimento penale l’indispensabile antecedente logico- giuridico del provvedimento disciplinare.

Con il quinto motivo il ricorrente, sostenendo violazione della L. n. 126 del 2004, pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: dica la Corte “se il licenziamento per giusta causa intimato pendenti, rispettivamente, la sospensione cautelare del rapporto ed i procedimenti penali per l’accertamento dell’eventuale responsabilità del lavoratore per i medesimi fatti oggetto della procedura disciplinare violi o meno le disposizioni di cui al D.L. n. 66 del 2004 convertito in L. n. 126 del 2004, non consentendo la ricorrente di fruire, nel corso del rapporto di lavoro, degli effetti dell’eventuale proscioglimento in sede penale”.

Il motivo non è esaminabile.

Analoghe ragioni a quelle precedentemente sviluppate rendono la relativa questione inconferente e tanto in considerazione della accertata non rilevanza penale del comportamento posto a base del recesso.

Con la sesta censura il T., denunciando violazione degli artt. 415 e 416 epe in relazione all’art. 2119, 2697, 2700 e 2702 c.c., art. 116 c.p.c. ed all’art. 653 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 97 del 2001, nonchè contraddittoria ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, formula a norma del richiamato art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: dica la Corte “se, ai sensi delle norme processuali e sostanziali citate in premessa, allorquando il dipendente della P.A. viene licenziato per giusta causa con riferimento a fatti previsti dalla legge come reato, sia consentito al giudice del lavoro accertare l’effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, benchè o medesimi siano oggetto di procedimento penale – se tali fatti siano autonomamente valutabili, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, pur se contestati in via generica attraverso l’esclusivo riferimento alle imputazione formulate in sede penale: se in tal caso atti quali: le copie degli atti processuali relativi ai procedimenti penali pendenti; – le relazioni ispettive che attestino la pendenza dei procedimenti medesimi; – le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dall’Ispettore che ha redatto il verbale ispettivo – rappresentino prova piena incontrovertibile circa la sussistenza dei fatti integranti giusta causa del recesso (…) nonostante le norme in materia di prova documentale sanciscano il principio secondo il quale, al più, l’atto pubblico è dotato dell’efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 c.c.) per quanto concerne i fatti materiali che l’autore attesta di avere personalmente percepito o constato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo”.

Il motivo è inammissibile ed anche inconferente.

E’ inammissibile perchè la formulazione contemporanea – o meglio “mescolata” – di censure aventi ad oggetto violazione di legge e di vizi della motivazione è contraria alla ratio dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

E’, peraltro, inconferente in quanto attiene a questioni che presuppongono la rilevanza penale dei fatti addebitati, rilevanza questa esclusa dal giudice di merito nella sentenza impugnata che sul punto, come rilevato, deve ritenersi intangibile per difetto d’idonea censura.

Con il settimo motivo il ricorrente, allegando violazione degli artt. 415, 416, 412 e 437 epe in relazione all’art. 2696 c.c., art. 116 c.p.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5, chiede, ex art. 366 bis c.p.c., cit.: “se sia consentito al giudice di appello acquisire la prova circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento attraverso l’ammissione d’ufficio di una prova testimoniale mai articolata nè richiesta dal datore di lavoro – convenuto – nel corso del giudizio di primo grado così come di secondo grado, non abilitando, nel contempo, il lavoratore – parte ricorrente – all’espletamento della prova diretta e contraria (su circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere e coincidenti con quelle oggetto della prova disposta ex officio), benchè la relativa istanza fosse stata formulata sin dall’atto introduttivo del giudizio e reiterata in corso di giudizio, anche d’appello”.

La censura non è esaminabile.

Invero, il quesito di diritto, per come articolato,presuppone che la ritenuta legittimità del recesso sia fondata, nella sentenza impugnata, essenzialmente ed esclusivamente sulla prova acquisita d’ufficio in quanto da questa il giudice avrebbe dedotto la dimostrazione dei fatti addebitati. Tuttavia, nella specie, non è così.

Come già sottolineato in narrativa i giudici di appello, in proposito, hanno affermato che: “nell’ipotesi de qua la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso è da ritenersi ampiamente provata alla stregua sia delle risultanze degli accertamenti ispettivi, consacrate nelle relazioni …, sia dalla ulteriore documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione appellata, sia infine nella deposizione resa dal predetto ispettore all’udienza dell’11.1.2006”.

La prova ammessa d’ufficio, su cui s’incentra la critica mossa dal ricorrente, riguarda la deposizione resa dall’ispettore “sugli esiti degli accertamenti ispettivi disposti dall’Amministrazione” (così sentenza impugnata ultimo cpv. pag. 13).

E’ evidente, pertanto, che la questione di cui al quesito di diritto in esame sarebbe stata pertinente, ove la stessa fosse stata riferita alla decisività della prova ammessa d’ufficio, ma così non è. Nè dalla sentenza impugnata emerge siffatta decisività, anzi la deposizione di cui trattasi è, più che altro, utilizzata in via residuale ed a conferma “dell’esito degli accertamenti ispettivi” di cui alle relative relazioni già acquisite.

Con l’ottava, ed ultima, censura il T. prospetta violazione dell’art. 2119 c.c., insussistenza della giusta causa, violazione del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, e pone il seguente quesito di diritto: dica la Corte “se nell’ambito dell’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa rimessa al giudice possano ritenersi correttamente individuati e valutati (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione) i fatti da sottoporre al giudizio di valore necessario per integrare la fattispecie di giusta causa nell’ipotesi in cui sia stata ritenuta la sanzione proporzionata ad una pluralità di addebiti omettendo di considerare la non valutatabilità, ai fini della procedura, degli addebiti stessi (o di parte degli stessi) sia perchè ancora sottoposti a procedimento di accertamento penale, sia perchè non provati”.

Il motivo non è esaminabile.

Vi è in tal senso, innanzitutto, la considerazione che il quesito di diritto di per sè, per come formulato, è privo di specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e come tale rende il relativo motivo non scrutinabile.

In secondo luogo le argomentazioni poste a suffragio di siffatto quesito fanno riferimento, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, anche alla rilevanza penale dei fatti addebitati, rilevanza penale che è invece stata esclusa, con motivazione intangibile sul punto, dalla sentenza impugnata.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, conclusivamente, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione della genericità delle argomentazioni difensive svolte dalla parte resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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