Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3686 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34391/2006 proposto da:

B.D., BU.LO. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che li rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco V.W.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo

studio dell’avvocato SALUSTRI Emilio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORUSSO ENRICO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4617/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 18/10/2005, depositata il 31/10/2005,

r.g.n. 1299/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MAURIZIO MORO (per delega dell’avvocato EMILIO

SALUSTRI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Bu.Lo. e B.D. (conducente e trasportato) vedevano rigettata la domanda di risarcimento dei danni patiti in seguito a un sinistro stradale, avanzata nei confronti del Comune, al quale ascrivevano la responsabilità di difetto di manutenzione della segnaletica della strada cittadina, stante la mancata presenza al momento dello scontro di un segnale di precedenza, prima esistente.

La domanda veniva proposta all’esito di una sentenza, passata in giudicato, nella quale era stata accertata la responsabilità della Bu., al 70% per non aver dato la precedenza a destra, nel sinistro nel quale era rimasta coinvolta un’altra vettura, condotta dalla F. (ritenuta responsabile al 30%), la quale non aveva dato la precedenza in assenza del segnale di dare la precedenza alla strada da cui proveniva la Bu..

2. L’appello di Bu. e B. veniva rigettato dalla Corte di appello, che confermava la decisione di primo grado.

La Corte riteneva inInfluente la sentenza presupposta che aveva accertato la responsabilità del sinistro, criticata dagli appellanti e dagli stessi invocata come giudicato esterno. Escludeva, poi, la responsabilità del Comune, valutando le due “note” provenienti dallo stesso Comune, nel senso di considerare la seconda (prodotta nel primo grado di questo giudizio) come di rettifica rispetto alla precedente (presente già nel giudizio relativo al sinistro stradale). In particolare, ritenuta la pari valenza probatoria delle due note del Comune (la prima, contenente una planimetria in cui risultava l’obbligo di precedenza per la F.; la seconda, in cui si affermava che tale obbligo di precedenza non c’era al momento del sinistro ed era stato introdotto solo successivamente), aveva dato prevalenza alla seconda, di rettifica, ritenuta concordante con i rilievi dei vigili urbani al momento dell’incidente.

3. Bu. e B. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Si è difeso il Comune con controricorso.

4. Il ricorso va rigettato, essendo il primo motivo, in parte inammissibile, in parte infondato, e il secondo motivo inammissibile.

Il primo motivo concerne più profili.

Con il primo profilo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, si censura la sentenza di appello per extrapetizione, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante ed assunto come criticata dagli appellanti la sentenza del giudizio presupposto.

Il profilo è inammissibile, deducendosi la violazione dell’art. 112 c.p.c., rispetto alla valutazione di una sentenza, (passata in giudicato), che il giudice ha valutato solo come fatto presupposto dell’azione nei confronti del Comune.

Con il secondo profilo, i ricorrenti lamentano (artt. 115, 116, 2733 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in una col vizio di motivazione) che il giudice d’appello ha escluso la responsabilità del Comune sulla base di una documentazione contraddittoria (le due note comunali, delle quali la seconda rettificava la prima), che sarebbe stata inidonea a ritenere provata la mancanza dell’obbligo del Comune di manutenzione della segnaletica; lamentano, inoltre, che il giudice non ha dato rilievo confessorio (sembra di capire, ai fini della omessa manutenzione) ai rilievi dei vigili, che al momento dell’incidente non rinvenivano il segnale di precedenza, rispetto alla prima nota del Comune dalla cui planimetria risultava la sussistenza di tale obbligo.

Tale profilo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, mentre i rilievi dei vigili urbani al momento del sinistro e la prima nota del Comune sono stati prodotti con il ricorso, la seconda nota del Comune non è stata prodotta; nè è riprodotta integralmente nel ricorso; nè nel ricorso è indicato dove la stessa sarebbe stata rinvenibile negli atti processuali. Il profilo è, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Con il terzo profilo, si deduce la violazione dell’art. 2700 c.c., non potendosi riconoscere fede privilegiata alla omessa menzione del segnale di dare la precedenza da parte dei vigili urbani nel verbale redatto al momento del sinistro. Il profilo è infondato. Al di là del valore da attribuire al verbale dei vigili, e alla contraddittorietà della censura rispetto al profilo precedente (dove al rilievo dei vigili si vorrebbe attribuire valore confessorio della mancanza del segnale), la mancanza del rinvenimento del segnale di precedenza al momento del sinistro, da parte dei vigili, è valutata dal giudice d’appello solo come conferma di quanto contenuto nel secondo documento del Comune.

Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., stante la contraddittorietà delle risultanze istruttorie (le due note divergenti redatte dal Comune); con la conseguenza che il Comune non avrebbe fornito la prova liberatoria della sua responsabilità attraverso la prova della non sussistenza dell’obbligo del segnale di precedenza sulla strada percorsa dalla F.. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, per le stesse ragioni esposte nella motivazione del secondo profilo e del primo motivo.

4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Comune di Roma, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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