Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3686 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

C.I.M., rappr. e dif. dall’avv. Gabriella Banda e

Marco Pagella, elett. dom. presso il suo studio in Torino, via

Principe Tommaseo n. 10, avv.gabriellabanda.legalmail.it, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della ordinanza Trib. Torino 17.12.2018, R.G.

17262/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 22.1.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.I.M. impugna il provvedimento Trib. Torino 17.12.2018, R.G. 17262/2017 che ne ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale – dopo avere ritenuto non credibile il racconto del richiedente – aveva negato le misure di protezione internazionale;

2. il tribunale ha: a) condiviso il giudizio di non credibilità, per incapacità di integrare la generica narrazione sull’attività politica cui avrebbe preso parte (partito APGA, in Nigeria) e non dimostrato collegamento tra espatrio e timore a restare per le minacce arrivategli da persecutori politici, incertamente e contraddittoriamente riferite anche a soggetti privati (in affari con il padre); b) negato la sussistenza di specifica persecuzione, posto che più volte il ricorrente era tornato dai luoghi verso cui era fuggito (Borno) a quelli originari (Amaimo) senza apparenti impedimenti allo svolgimento di attività politica (nel 2015); c) escluso un danno grave connesso al rientro del richiedente, mancando tutte e tre le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo emersa la sottoposizione del richiedente ad un procedimento penale, di incriminazione o repressione da parte di organi pubblici, nè attraversando la regione di nascita e maggior permanenza (Imo State) alcun conflitto armato; d) negato anche la protezione umanitaria, per difetto già di allegazione dei requisiti di comparabilità, sia soggettivi che oggettivi, idonei a ricostruire un’effettiva vulnerabilità, nemmeno essendo risultata una integrazione sociale, peraltro di per sè insufficiente;

3. il ricorso è su un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. si contesta in un unico motivo, premesso da duplice rubricazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione “delle norme di legge disciplinanti la protezione internazionale”, nonchè il difetto di motivazione, con “nullità” della pronuncia;

2. il ricorso è inammissibile, perchè inerente a procedimento introdotto con domanda giudiziale depositata telematicamente il 13.7.2017 al Tribunale di Torino, dunque in data anteriore al centottantesimo giorno dall’iniziale vigenza del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (conv. nella L. 13 aprile 2017, n. 46), il cui art. 21 comma 1 – modificando ed integrando il D.Lgs. n. 25 del 2008 agli artt. 35 e 35bis – ha statuito l’applicazione del nuovo regime impugnatorio e della competenza alla trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale solo se instaurate dal 18.8.2017; come già questa Corte, più in generale, ha precisato “la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif, dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi del citato decreto, art. 21, comma 1, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017; conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pubblicate anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale” (Cass. 18295/2018, 16420/2018, 22304/2019);

3. ne consegue che il ricorso per cassazione, interposto con le modalità e avendo riguardo alla data di insorgenza del giudizio avverso pronuncia del giudice monocratico di tribunale emessa ai sensi degli artt. 702bis c.p.c. e ss., non è ammissibile, dovendo il relativo decreto essere impugnato con l’appello, ex art. 702quater c.p.c. (Cass. 7258/2014);

il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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