Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3686 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 929-2013 proposto da:

T.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE

DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO SCALISE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO BRIGHI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

dell’EMILIA-ROMAGNA del 29/02/2012, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

T.G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 26/07/2012, depositata in data 19/04/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico di medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2001 – è stata, in sede di rinvio, a seguito di cassazione (con ordinanza n. 17126/2010) di pregressa decisione d’appello, riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, giudicando in sede di rinvio, hanno sostenuto che, mentre alcuni elementi, emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, risultavano “coerenti” con l’attività svolta di medico convenzionato (“i canoni di locazione dell’ambulatorio… ed i compensi corrisposti a terzi (intorno a tre milioni di Lire) che è verosimile siano collegati a temporanee sostituzioni”), altri elementi deponevano per la sussistenza dell’autonoma organizzazione, quali le “altre spese documentate” (da Lire 14 milioni a Lire 11 milioni), ed il valore dei beni strumentali (“autovettura, attrezzature e strumenti sanitari…non commisurati allo studio di un medico di base specialista, corrispondendo ad oltre il 30% dei reddito netto”).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 avendo i giudici della C.T.R., da un lato, trascurato le limitazioni all’attività professionale imposte dalla convenzione con il SSN stipulata dal medico di medicina generale e, dall’altro lato, ritenuto indici dell’autonoma organizzazione la presenza di beni ammortizzabili del tutto consoni all’attività medica, soffermandosi sul solo valore economico degli stessi, e di “altre spese documentate”, nella modesta cifra di Euro 6.000,00 all’anno. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., avendo ritenuto indicative del presupposto impositivo dell’IRAP alcune spese annue, perchè riportate “in documenti non sottoscritti”, malgrado la non contestazione da parte dell’Ufficio. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia poi l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione ad alcuni passaggi motivazionali della stessa.

2. Le prime due censure sono fondate, con assorbimento dei restanti motivi.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In ordine poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”. Quanto poi alle spese per compensi a terzi, deve rilevarsi che ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell’assoggettamento ad IRAP. Nella specie, la C.T.R., oltre ad evidenziare elementi del tutto ininfluenti (quali spese documentate per Euro 6.000,00 annue, in quanto attinenti, tra l’altro, ad inserzione in Seat Pagine Gialle, esulante dall’attività di medico convenzionato “che dovrebbe avere come pazienti solo quelli convenzionati”), genericamente afferma che risultano “beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile”, quali “autovettura, attrezzature e strumenti sanitari”, ritenendoli “non commisurati allo studio di un medico di base specialista”, in quanto superiori “al 30% del reddito netto”, pur rilevando l’assenza di spese per lavoro dipendente e la presenza di spese per compensi a terzi, del tutto compatibili con sostituzioni temporanee del sanitario.

La sentenza impugnata non risulta quindi conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso introduttivo della contribuente.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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