Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3685 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OAN OFFICINE AERONAVALI VENEZIA S.P.A. ora ALENIA AERONAVALI S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2321/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 03/06/2005 R.G.N. 46617/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ARTURO MARESCA per delega MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI MARCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.3/3.6.2005 il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa dal Pretore del lavoro della stessa sede il 29.10.1977, impugnata dall’OAN Officine Aeronavali Venezia spa, in parziale accoglimento del gravame, condannava quest’ultima a risarcire il danno sofferto da M. S., suo dipendente, per l’illegittima sospensione dall’attività lavorativa a decorrere dall’1.12.2003, in misura pari alla differenza tra la retribuzione dovuta e quanto percepito a titolo di integrazione salariale (escluse L. 18.000 a titolo di rimborso spese).

Osservava la corte territoriale che la clausola transitoria prevista nell’accordo sindacale del 24.3.1993 doveva interpretarsi nel senso che il regime introdotto ex novo dall’accordo stesso – e che rimetteva alla valutazione discrezionale del datore di lavoro l’individuazione dei lavoratori da destinare alla rotazione o a iniziative di formazione professionale – fosse applicabile, ma solo per il futuro, ai dipendenti già in cassa integrazione, essendo gli stessi, in virtù della clausola transitoria, esentati, in sede di prima applicazione, da tale possibilità, nell’obiettivo di ripartire equamente i sacrifici connessi alla sospensione dall’attività lavorativa, tenendo conto delle rotazioni già effettuate (con riferimento a 240 dipendenti).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’OAN – Officine Aeronavali Venezia spa con due motivi, illustrati con memoria.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la società ricorrente prospetta violazione degli artt. 1362 ss. e 1375 c.c., in relazione all’accordo sindacale del 24.3/27.4.1993, nonchè dell’art. 1362 ss. c.c., in relazione agli accordi del 1992 e 1993, e vizio di motivazione.

Osserva, al riguardo, che l’interpretazione della clausola transitoria cui era pervenuto il Tribunale (nel senso di escludere dall’applicazione dei regimi di rotazione definiti con l’accordo stesso i dipendenti già collocati in cassa integrazione), oltre che contrastare con la portata letterale della disposizione, risultava incompatibile con l’esame complessivo degli accordi del 1992/1993, e, fra l’altro, con la previsione che il nuovo accordo annullava e sostituiva precedenti intese in ordine alle stesse materie. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, in relazione all’art. 2697 c.c. e alla clausola transitoria dell’accordo del 24.3.1993, la ricorrente lamenta che la corte territoriale, pur riconoscendo che sarebbe stato onere del lavoratore che invoca il diritto alla rotazione dimostrare l’esistenza di tutti i relativi presupposti, lo aveva, poi, in concreto esentato da tale onere, automaticamente includendolo fra i 360 lavoratori aventi diritto alla rotazione. Il primo motivo è fondato.

Sostiene la società ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il diritto del M., il quale era stato posto in cassa integrazione in applicazione di un piano di ristrutturazione aziendale definito con accordo sindacale del 4.7.1992, alla cessazione di tale regime alla data del 31.7.1993 e all’ammissione alla rotazione prevista dal successivo accordo del 24.3.1993.

Nell’ambito di quest’ultima intesa, rileva la norma transitoria che stabilisce: “in relazione alle 800 unità già in cigs alla data odierna ed ai regimi di rotazione definiti col presente accordo, che varranno, nel futuro, anche per le suddette unità, si conviene che, in relazione alle rotazioni già effettuate ed alla presenza nell’ambito di tali sospesi di circa 200 interessati da mobilità per scivolo, circa 180 ruoteranno alla fine del mese di luglio e circa 180 alla fine del mese di novembre 1993”. Ha ritenuto la sentenza impugnata, valorizzando la lettera dell’accordo (“varranno nel futuro”), oltre che la ratio della norma (intesa a ripartire equamente l’onere della sospensione fra tutti i lavoratori), che nei confronti dei dipendenti già sospesi avrebbe dovuto trovare applicazione, in primo luogo, la clausola transitoria, con conseguente diritto alla rotazione, e solo dopo il regime ordinario previsto dall’accordo del 1993, che conferiva al datore di lavoro il potere discrezionale di individuare quali lavoratori far rientrare al lavoro e quali destinare a iniziative alternative (come la formazione professionale).

Nell’operare tale opzione interpretativa, il Tribunale ha, tuttavia, omesso di prendere in esame altra clausola dello stesso accordo che, come già affermato da questa Suprema Corte in precedenti decisioni su analoghe fattispecie (cfr. Cass. n. 6641/2004; Cass. n. 3034/2002;

Cass. n. 18/2002), appariva sicuramente rilevante ai fini di una adeguata e sistematica interpretazione della clausola transitoria stessa, e precisamente della disposizione con cui le parti avevano stabilito che “il presente accordo annulla e sostituisce precedenti intese in ordine alle medesime materie”. L’omessa considerazione della portata di quest’ultima previsione si traduce, infatti, in una omessa valutazione dei criteri di collegamento che le parti sociali hanno inteso realizzare fra l’accordo del 1993 e le precedenti intese del 1992 e rileva, pertanto, sul piano dei canoni ermeneutici, che non risultano, in realtà, compiutamente rispettati. E’ da rammentare, infatti, che , in tema di interpretazione del contratto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poichè l’espressione “senso letterale delle parole” deve intendersi come riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto, qual è la singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. ex multis Cass. n. 6641/2004; Cass. n. 7/2002; Cass. n. 2554/1980).

Ove il Tribunale avesse provveduto a raffrontare l’interpretazione offerta dalla clausola contrattuale con i criteri di interpretazione sistematica previsti dalla legge, si sarebbe potuto, fra l’altro, chiarire se, a seguito dell’annullamento dell’accordo del 1992, si fosse definitivamente consumato il potere di sospensione del datore di lavoro e se, pertanto, la clausola transitoria dell’accordo del 1993 dovesse essere intesa come ricognitiva dell’efficacia delle norme pattizie necessariamente disponesti per il futuro, e non come necessità di un nuovo esercizio successivo del potere di sospensione, una volta venuta meno l’originaria causa integrabile (cfr. Cass. n. 18/2002).

Essendo evidente la diversità (anche sul piano della mera esegesi letterale del testo contrattuale) delle interpretazioni formulabili con riferimento alla previsione della rilevanza solo “per il futuro” dei nuovi regimi della rotazione definiti con l’accordo del 1993, in presenza della sopravvivenza o della definitiva abrogazione di quelli preesistenti, previsti con l’intesa del 1992.

Così come si sarebbe potuto chiarire, attraverso un adeguato coordinamento dei contenuti contrattuali, ogni ulteriore problema di interferenza fra gli accordi sindacali succedutisi nel tempo, ad iniziare dalla diversa durata del periodo di sospensione e al numero dei dipendenti già interessati dalla rotazione, tenuto conto della diversità che gli stessi presentavano e del criterio di chiusura offerto da quello del 1993, in termini di annullamento e sostituzione delle precedenti intese.

La sentenza impugnata assorbito in secondo motivo va, pertanto, annullata e la causa rimessa alla Corte di appello di Napoli, la quale, nel prosieguo del giudizio, si atterrà ai criteri interpretativi indicati, provvedendo anche in ordine alle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolamentazione delle spese alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA