Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3684 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17625-2006 proposto da:

M.C., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO TURATI 128, presso lo studio

dell’avvocato MACCHIA SILVANO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IACOVONI GIOVANNI, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.C.E.A. S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 21280-2006 proposto da:

A.C.E.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122 52/2 005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/05/2005 R.G.N. 11451/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso principale e del secondo motivo per quanto di ragione;

accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, rigetto del

secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26/30.5.2005 il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza resa dal Pretore del lavoro della stessa sede il 16.2.1998, dichiarava l’inesistenza della costituzione in appello di P.C. e di P.M., nella qualità di eredi di P.F., nonchè di R.V., M.L. e Ma.Ca., nella qualità di eredi di M.P.; dichiarava la nullità delle domande proposte in primo grado dagli odierni ricorrenti per la parte attinente all’inclusione del compenso per il lavoro straordinario (ed ore a maggiorazione) nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e delle mensilità aggiuntive; dichiarava, infine, il diritto degli stessi a percepire, a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto e sulle mensilità aggiuntive, le somme indicate per ciascuno nel dispositivo. Osservava la corte territoriale quanto alla prima statuizione, che faceva difetto l’esistenza di una valida procura riferibile agli eredi; quanto alla seconda, che non erano stati indicati, in seno al ricorso introduttivo del giudizio, in maniera sufficientemente specifica l’entità e la frequenza del lavoro straordinario, ed ore a maggiorazione, svolte da ciascun dipendente, reperendosi agli atti solo una media generale e puramente orientativa; quanto all’ultima, che dagli stessi conteggi prodotti dai lavoratori emergeva che l’indennità “oltre le 11 ore” non era stata percepita da tutti i dipendenti, o era stata corrisposta solo per importi esigui, e che l’indennità di trasferta non aveva carattere retributivo (ma solo sostitutivo del servizio mensa, non goduto), con la conseguenza che entrambi tali compensi dovevano escludersi dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità dovuta alla data del 31.5.1982; che carattere retributivo doveva, invece, riconoscersi tanto all'”indennità di presenza al 9%” e all'”assegno ad personam del 14%”, con conseguente inclusione nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive e del TFR (ma con esclusione dell’indennità di trasferta e dell’indennità “oltre le 11 ore”).

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori indicati in epigrafe con due motivi.

Resiste con controricorso l’Acea spa, la quale ha anche proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, artt. 420 e 421 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, osservando che, “anche solo ad esaminare il contenuto della documentazione allegata al momento del deposito del ricorso”, non poteva dubitarsi che i dati relativi a ciascun ricorrente erano stati indicati nei prospetti depositati e che, in ogni caso, potevano desumersi dai fogli paga rilasciati dall’azienda e prodotti, sicchè non risultava del tutto impossibile l’individuazione degli elementi fattuali posti a sostegno del ricorso.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1362, 2099, 2120 e 2121 c.c., nonchè vizio di motivazione ed, al riguardo, osservano, quanto all’indennità “oltre le 11 ore”, che la continuità della sua erogazione emergeva dai fogli paga prodotti, integrati da appositi prospetti riepilogativi; quanto all’indennità di trasferta, che la stessa assolveva ad una duplice funzione: di compenso del disagio per i dipendenti destinati a lavorare fuori della cinta daziaria e di indennità sostitutiva della mensa, non potendo tali dipendenti, in considerazione della loro destinazione, usufruire del relativo servizio aziendale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c. e all’accordo del 10.3.1983, la società intimata censura la sentenza impugnata in quanto, falsamente applicando i canoni legali di ermeneutica contrattuale e le norme di legge indicate, aveva erroneamente riconosciuto la computabilità, nella base di calcolo del TFR, delle somme erogate dall’Azienda a titolo di “indennità di presenza al 9%” e di “assegno ad personam al 14%”, pur avendo escluso la contrattazione collettiva, con accordo siglato il 10.3.1983, la computabilità di tali voci retributi ve nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.

Con ulteriore motivo, la società lamenta, quindi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2121 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, osservando, con riferimento alla riconosciuta inclusione nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive dell'”indennità di presenza al 9%”, nonchè dell'”assegno ad personam al 14%”, che il Tribunale aveva immotivatamente riconosciuto il carattere continuativo di tali compensi, pur in difetto di prova, da parte dei ricorrenti, dei relativi fatti costitutivi.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Va, quindi, dato atto che la sentenza impugnata ha dichiarato l’inesistenza della costituzione in appello degli eredi di P. F. e di M.P. e che, pertanto, in difetto di ogni censura sul punto, deve ritenersi privo di alcun effetto il ricorso in questa sede dagli stessi proposto.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Nel dichiarare la nullità della domanda relativa all’inclusione del compenso per il lavoro straordinario (ed ore a maggiorazione) nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e delle mensilità aggiuntive, la corte territoriale ha rilevato che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non erano state indicate in maniera sufficientemente specifica, per come dovuto, la entità e la frequenza del lavoro straordinario, ed ore a maggiorazione, svolti da ogni singolo lavoratore nell’ambito del periodo in esame, “essendo ivi dedotta soltanto una media generale e puramente orientativa”.

A fronte di tale accertamento relativo alla nullità del ricorso, che, come noto, costituisce indagine riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione (cfr. ad es.

Cass. n. 6321/2004), i ricorrenti prospettano che la corte di merito non ha tenuto conto delle “risultanze documentali”, senza tuttavia provvedere a documentare, con la loro integrale trascrizione, secondo come prescritto dal principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, le risultanze che si assume non valutate (o inadeguatamente valutate), al fine di apprezzarne la decisività per la ricostruzione della pretesa fatta valere col giudizio. Dovendosi rammentare, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, che la parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo.

Con riferimento all’indennità di trasferta, esclusa dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità e del TFR per l’asserito carattere risarcitorio e non retributivo del compenso, ha già precisato questa Suprema Corte, in analoghe fattispecie, che in tale indennità possono ravvisarsi due componenti, l’una risarcitoria, l’altra residuale retributiva, la cui determinazione quantitativa, devoluta al giudice di merito, discende dall’interpretazione delle clausole collettive (v. ad es. Cass. n. 5592/1998; Cass. n. 7940/1987; Cass. n. 5542/1985). E ad analoghe conclusioni si è pervenuti anche nel caso in cui si voglia identificare tale indennità con la cd. indennità sostitutiva della mensa, con riferimento alla quale si è affermato che – per essere l’equivalente della retribuzione in natura cui il lavoratore avrebbe altrimenti diritto – non costituisce normalmente rimborso di spese sostenute da quest’ultimo, bensì rappresenta una componente retributiva di carattere integrativo, a meno che non sussista la struttura aziendale della mensa ed il lavoratore sia libero o meno di usufruirne, giacchè in tal caso l’erogazione è condizionata ad un comportamento facoltativo del dipendente che vale a portare il compenso fuori del sinallagma contrattuale (v. ad es. Cass. n. 5592/1998).

Il Tribunale di Roma non ha fatto corretta applicazioni di tali criteri interpretativi, omettendo di accertare, nell’escludere l’indennità di trasferta dal computo dell’indennità di anzianità e del TFR sul rilievo della sua natura risarcitoria, se in detta indennità fosse presente anche una componente retributiva ed in quale percentuale, e tanto più se si considera che tale indennità, per come evidenziato nella stessa pronuncia impugnata, era connessa all’impossibilità per i lavoratori operanti fuori della cinta daziaria di (OMISSIS) di usufruire del servizio di mensa aziendale. Ed eguali conclusioni valgono anche con riferimento alla indennità “oltre le 11 ore” (corrisposta di diritto a coloro che protraggono la presenza in servizio oltre le 11 ore consecutive), la cui rilevanza, ai fini del computo delle indennità in questione, è stata esclusa sulla base del rilievo che “molti” (ma senza specificare nemmeno quali) degli attuali ricorrenti non l’hanno percepita o l’hanno percepita “per importi esigui”, e cioè sulla base di una motivazione del tutto incoerente rispetto all’unico accertamento a tal fine rilevante, e cioè la continuità dell’erogazione del compenso con riguardo alla disciplina dell’indennità di anzianità, e la sua non occasionalità (in quanto collegata a ragioni aziendali che non appaiono eventuali, imprevedibili o fortuite: cfr. Cass. n. 11448/2004; Cass. n. 6923/1996) con riguardo alla disciplina del TFR. Quanto, poi, al ricorso incidentale, infondato è il primo motivo. Si prospetta, per come si è già esposto, che le parti contrattuali, con specifico accordo del 13.3.1983, hanno individuato le voci retributive da prendere in considerazione ai fini della determinazione del TFR e che, nell’ambito delle “52 voci retributive” a tal fine elencate, non compare nè l’indennità di presenza al 9%, nè l’assegno ad personam al 14%, ma tale accordo nè è stato prodotto, nè è stato trascritto, per come imposto dal principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione. Ragion per cui la censura non può che essere disattesa.

Meritevole di accoglimento appare, invece, il secondo motivo.

Sebbene, infatti, nella sentenza impugnata si affermi la natura retributiva delle indicate indennità, nessuna motivazione appare sorreggere, alla luce della disciplina legale e contrattuale nella specie applicabile, tale opzione interpretativa, con la conseguente impossibilità di individuare il percorso giustificativo della decisione e di esercitare il controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice di merito nella motivazione della sua statuizione.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi del ricorso principale ed incidentale accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, la quale nel prosieguo della presente controversia si atterrà agli indicati criteri, provvedendo anche in ordine alla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, rigettando i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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