Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3684 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1658-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1257/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Liguria, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato non decaduto il contribuente in ordine alla domanda di rimborso, per il periodo 1997-2002, della maggiore IRPEF applicata sul trattamento previdenziale integrativo ricevuto dal Fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova. In particolare, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate a titolo di Irpef, oltre il limite dell’87,50%, con riferimento al trattamento pensionistico erogato, rilevando che anche il Fondo in questione, gestito dall’INPS, era da considerarsi prestazione erogata in forma periodica.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto de D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7, 7 bis, e art. 13, comma 8, (come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 8) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora 52), comma 1, e art. 47, comma 1, lett. h-bis e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 110, comma 1, lett. f) e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo deduce violazione di legge per avere la C.T.R. violato il principio dell’onere della prova.

Le censure sono fondate. Sulla specifica questione, oggetto di controversia, questa Corte è già intervenuta con una serie di pronunce (n. 240/2015; n. 9996/2015; 10302/2015) le quali hanno, concordemente, affermato che “in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d. – risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente giacchè a decorrere dall’1 gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo le prestazioni pensionistiche di cui al comma 1, lett. ha-bis), erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies) se determinabile”; ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla Commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale.

A tale principio non si è conformata la C.T.R. nella sentenza impugnata avendo, al contrario, riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi merito e dichiara irripetibili quelle di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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