Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3683 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3683 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: AMBROSI IRENE

SENTENZA

Rep .

sul ricorso 7182-2016 proposto da:

Ud. 11/10/2017

CANTINELLI PAOLO non in proprio ma quale esecutorepu
testamentario

di

RENATO

RIGACCI,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DENZA 15, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale del Dott. Notaio
2017
1937

LUIGI ROGANTINI PICCO in Firenze il 25/7/2017, rep.
n. 13418;
– ricorrente contro
BACCI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 15/02/2018

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio
dell’avvocato MARIA SALAFIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO GHILARDI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
AMBROSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato SUSANNA LOLLINI per delega orale;
udito l’Avvocato MARIA SALAFIA per delega;

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avverso la sentenza n. 1703/2015 della CORTE

n. R.G. 7182/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rei. I. Annbrosi

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12 ottobre 2015, la Corte di appello di Firenze,
pronunciando sull’appello proposto da Paolo Cantinelli, nella qualità di
esecutore testamentario del rag. Renato Rigacci, avverso la sentenza
impugnata del Tribunale di Firenze n. 2868 del 13 agosto 2012, in totale

ingiuntivo n. 4365/10 emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti della
società Alloro s.r.l. in liquidazione, proposta dal liquidatore di quest’ultima,
Sergio Bacci, per difetto di legittimazione attiva; ha rigettato la domanda ex
art. 96 c.p.c. proposta dall’appellante e dichiarato compensate le spese di
lite.
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto fondato
l’appello, osservando, da un lato, che l’avvenuta cancellazione della società
appellata Alloro s.r.l. dal registro delle imprese risaliva al 28 novembre 2007
e cioè in data precedente alla notifica dell’atto di opposizione a decreto
ingiuntivo eseguita in data 25 ottobre 2010 e rilevando, dall’altro, il difetto di
legittimazione attiva del liquidatore (come eccepito con il motivo di
gravame) in conformità al consolidato orientamento di legittimità che in
materia di cancellazione delle società dal registro delle imprese, ritiene che
l’iscrizione, avendo natura costitutiva e non più dichiarativa, determina
l’estinzione definitiva della società, a prescindere dall’eventuale esistenza dei
rapporti giuridici ancora pendenti (Cass. S.U. 22.02.2010, nn. 4060, 4061 e
4062). Con riferimento alla fattispecie in esame, ha aggiunto, infine, che a
fronte della estinzione della società Alloro s.r.l. (avvenuta in data 28
novembre 2007) nel periodo precedente all’emissione del decreto ingiuntivo
e alla notifica del medesimo al liquidatore ( avvenuta in data 24 settembre
2010) il decreto medesimo avrebbe dovuto essere notificato nei confronti dei
soci in proprio quali successori ex art. 110 c.p.c. della società estinta e non
nei confronti della società in persona del liquidatore e cioè di un soggetto

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riforma di questa, ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto

n. R.G. 7182/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rei. I. Ambrosi

che non era più legittimato a rappresentarla processualmente né a
promuovere l’opposizione a decreto ingiuntivo.
La sentenza della Corte di appello di Firenze è stata impugnata da
Paolo Cantinelli, quale esecutore testamentario del rag. Renato Rigacci, con
ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso

Paolo Cantinelli, nella spiegata qualità, ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c. e atto di nomina di nuovo codifensore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, in ordine all’atto di nomina di nuovo codifensore
depositato dal ricorrente in dat. 13 luglio 2017, va rilevato che nel giudizio
di cassazion

procura sp ciale può e sei4 (tilasciata anc

a margine o in

calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso poiché l’art. 83 c.p.c.,
comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere
apposta la procura speciale, indica, soltanto quelli sopra individuati, cui è
stato aggiunto, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), a
decorrere dal 4.7.2009, la memoria di nomina di nuovo difensore. Tale
disposizione, ai sensi dell’art. 58, comma 1 di quest’ultima legge, si applica
ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e quindi ratione
temporis anche al presente giudizio (v. Cass. Sez. 6 – L, 09/02/2015 n.
2460).
2. Con il primo motivo (“Violazione dell’art. 132 n. 3 c.p.c., dell’art.
118 disp. Att. C.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 4 e 5”) il
ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ignorato le conclusioni
formulate a verbale di udienza del 7 maggio 2015, non revocando l’ “iniqua e
vessatoria” ordinanza del 12 marzo 2013 con cui era stata respinta l’istanza
di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata. Deduce inoltre
l’errore della Corte di appello nell’aver assunto che il decreto ingiuntivo fosse
stato notificato personalmente al liquidatore Bacci mentre era stato
documentato che fosse stato notificato alla società in persona del liquidatore
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Sergio Bacci.

n. R.G. 7182/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rel. I. Ambrosi

e, nell’aver ignorato, affermando contraddittoriamente il contrario, che
successivamente, dopo la remissione in termini, il decreto medesimo fosse
stato notificato in data 28 gennaio 2011 personalmente ai soci.
3. Il motivo è inammissibile.

Più volte questa Corte ha affermato che l’art. 360, n. 4, c.p.c., nel

della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta
regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del
pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del
denunciato

error in procedendo.

Ciò significa che tutte le deduzioni

concernenti l’osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a
garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio
dell’interesse al gravame, e cioè alla verifica dell’utilità concreta derivabile
alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo azionato (confr. tra tante:
Cass. Sez. L. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass. Sez. 6 – 3, 9 luglio 2014, n.
15676), il che comporta che il ricorrente, a pena di inammissibilità della
censura, deve indicare quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività
difensive dalla invocata nullità processuale (confr. Cass. Sez. 3 4 giugno
2007, n. 12952).
Venendo al caso di specie, il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio
gli sia derivato dal fatto che la sentenza impugnata, asseritannente
ignorando le conclusioni formulate a verbale, non abbia espressamente
revocato l’ordinanza che aveva respinto l’istanza di sospensione della
esecutorietà della sentenza, sebbene la stessa sentenza, ih accoglimento
dell’appello proposto dall’attuale ricorrente, abbia dichiarato inammissibile
l’opposizione a decreto ingiuntivo de quo per difetto di legittimazione attiva
di Sergio Bacci liquidatore della società Alloro, così travolgendo gli effetti
A-C.2,1-32 ,ì /p-e’
dell’ordinanza.ya afrùdò evTd -enziato—chéThoi-dinanza con cui in sede
d’appello, alla prima udienza, il Collegio, a norma degli artt. 283 e 351 cod.
proc. civ. provvede in ordine alla provvisoria esecuzione della sentenza di
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consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità

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primo grado non è reclamabile davanti a un giudice diverso nè è ricorribile
per Cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., in quanto trattasi di
provvedimento endoprocedimentale avente natura latamente cautelare e
provvisoria, destinato ad essere assorbito e superato dal provvedimento a
cognizione piena che definisce il giudizio (Cass. Sez. 3, 25 febbraio 2005 n.

E’ parimenti inammissibile anche la doglianza dedotta sotto il profilo
della mancanza di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.), con la quale il ricorrente ha lamentato l’omesso esame della
circostanza secondo la quale il decreto ingiuntivo in oggetto, dopo la
remissione in termini, fosse stato notificato personalmente ai soci. Con essa
il ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi della sentenza
impugnata la quale ha accertato l’estinzione della società Alloro s.r.l.
avvenuta in data precedente all’emissione del decreto ingiuntivo che,
A. t,
pertanto non poteva essere emesso,Aullga ostando ad un procedimento
monitorio da proporsi nei confronti dei soci in proprio quali successori ex art.
110 c.p.c. della società estinta / (o–

4. Con il secondo motivo (“Violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione
agli artt. 1223 e 2043 c.c (…) in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5.”) il
ricorrente si duole del mancato esame del grave pregiudizio determinato
dalla opposizione al decreto ingiuntivo proposta dolosamente dal liquidatore
della società cancellata dal registro delle imprese, il quale era consapevole
dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese al
momento della notifica del decreto ingiuntivo, circostanza dichiarata soltanto
con l’atto di opposizione; lamenta inoltre (“violazione dell’art. 91 c.p.c. (…)
in relazione all’art. 395 c.p.c. n. 4”) la mancata valutazione della
soccombenza al fine del riconoscimento delle spese legali; denuncia altresì
l’insufficiente e contraddittoria motivazione sulla specifica mancanza di
condanna per lite temeraria tenuto conto che la condanna ex art. 96 c.p.c.,

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4060).

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nel testo riformato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, doveva essere emessa
“in ogni caso” e” anche d’ufficio”.
5. Il motivo è anch’esso inammissibile.
La proposta complessa censura viene prospettata con riferimento alla
mancata considerazione di quanto dedotto nella memoria conclusionale del

genericità delle deduzioni indicate che renderebbe comunque l’omissione
priva di decisività e per l’altro, che la censura non concerne l’omesso esame
di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la valutazione
di deduzioni difensive, non inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, n. 5,
c.p.c. come riformulato dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra tante, v. Cass. Sez. U.
07/04/2014, n. 8053; di recente, v. Cass. Sez. 2 14 giugno 2017, n. 14802).-z__
T
c:c
6. Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese processuali, in favore della controparte che si liquidano
in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

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29 giugno 2015 e al riguardo è sufficiente osservare, per un verso, la

-e,

_

n. R.G. 7182/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rei. I. Ambrosi

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Civile, 1’11 ottobre 2017.

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