Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3683 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32529/2006 proposto da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato

NICOLAIS Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DEL RE ANDREA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO

116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BIANCO Marino, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2006 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 31/01/2006, r.g.n. 3885/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’avvocato LUCIO NICOLAIS;

udito l’avvocato MARINO BIANCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. V.S., proprietario di una autovettura che, condotta dalla moglie, era rimasta danneggiata in un sinistro stradale in seguito all’impatto con un trattore ad un incrocio in cui il semaforo non funzionante non aveva consentito alla conducente di fermarsi per dare la precedenza, otteneva dal Giudice di Pace la condanna del Comune di Greve in Chianti. Chiesto il risarcimento di circa Euro 10.500,00, il giudice – decidendo in via equitativa – affermava la responsabilità del Comune e determinava l’importo dovuto in circa Euro 7.800,00, oltre accessori.

1.1. Su appello del Comune, che riproponeva il difetto di competenza del giudice adito essendo il valore della controversia eccedente il limite generale (Euro 2.582, 28) e non potendosi applicare quello speciale (Euro 15.493,71) per i danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti, il Tribunale dichiarava l’incompetenza per valore del giudice di pace, condannando il V. alle spese del giudizio di primo e secondo grado.

La sentenza (31 gennaio 2006) ha dichiarato l’incompetenza del giudice di pace, non rientrando la domanda nella materia della circolazione stradale ai sensi dell’art. 7 c.p.c., avendo il V. basato la propria domanda sulla, responsabilità del Comune, quale proprietario della strada e responsabile della manutenzione del semaforo. Ha. aggiunto che la sentenza “sarebbe” nulla per difetto assoluto di motivazione e che in nessun caso “potrebbe ravvisarsi” una responsabilità della P.A..

2. Il V. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi e ha depositato memoria. Ha resistito con controricorso il Comune.

3. Il ricorso è inammissibile perchè la sentenza sarebbe stata impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, nel quale si sarebbe potuto convertire il presente ricorso se fosse stato comunque rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

3.1. Deve premettersi che, secondo giurisprudenza costante (da ultimo, Cass. n. 5455 del 2005, in riferimento all’ammissibilità del regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c.), il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace e giudice unico di primo grado, in ordine alle controversie attinenti al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, non è dato esclusivamente dal valore, ma è quello promiscuo della materia in relazione al valore; con la conseguenza che la pronuncia di incompetenza all’attenzione della Corte è una pronuncia di incompetenza per materia in relazione al valore della controversia.

3.2. E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte (a partire da Cass. n. 5221 del 2002), che le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello nei confronti di una decisione del giudice di pace che abbia a sua volta deciso sulla sola competenza – nei cui confronti, alla stregua dell’art. 46 cod. proc. civ., non è proponibile il regolamento di competenza – e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito (come nella specie), sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata prescritto dall’art. 47 cod. proc, comma 2.

Nella specie, non ricorrono gli estremi per la conversione, atteso che il ricorrente ha dedotto che la sentenza non gli è stata notificata, ed ha esercitato il diritto di impugnazione nel termine ed. lungo, non indicando se e quando la sentenza gli è stata comunicata. Non risulta, perciò, dimostrata, come era onere del ricorrente, la tempestività della proposizione del rimedio di cui all’art. 42 c.p.c., una volta convertito in esso il ricorso ordinario.

3.3. Alla applicazione di questi pacifici principi non osta la circostanza che la sentenza impugnata, dopo aver dichiarato l’incompetenza del giudice di pace, ha aggiunto che la sentenza del giudice di pace “sarebbe” nulla per difetto assoluto di motivazione e che in nessun caso “potrebbe ravvisarsi” una responsabilità della P.A.. Infatti, le argomentazioni di merito del giudice di appello non rilevano ai fini dell’individuazione del corretto mezzo di impugnazione, posto che si riferiscono a giudizi ipotetici, espressi dal giudice che aveva già dichiarato l’incompetenza per materia del giudice di primo grado, i quali non hanno alcuna incidenza sulla ratio decidendi e sulla conseguente statuizione, che è relativa esclusivamente alla declaratoria di incompetenza.

4. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore del resistente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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