Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3683 del 13/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 770-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S., in proprio e quale legale rappresentante pro

tempore della Società G. M & S SNC, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LEONARDO DA VINCI 200, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO RESTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

STEFANO COLALELLI giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 321/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato STEFANO COLALELLI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della G. M. & S. s.n.c. degli avvisi di accertamento relativi ad IRAP per gli anni di imposta 2005 e 2006, e di G.S. di consequenziali avvisi di accertamento, ai fini IRPEF, quale socio al 99,50%, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità degli atti impositivi perchè emessi in violazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dovendosi ritenere che la notifica all’interessato del verbale di chiusura delle operazioni fosse necessaria anche, nella fattispecie di verifica senza accesso.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso su unico motivo.

La Società e G.S. resistono con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali – nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vedendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” – hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezione e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass. SS.UU. n. 24823/15 cit.)

Nella specie, oltre alla circostanza accertata in sentenza (e non idoneamente censurata) che la verifica, in esame, fosse stata svolta presso gli Uffici dell’amministrazione finanziaria sulla documentazione fornita dai contribuenti, è, inoltre, pacifico (dandone atto entrambe le parti) che gli accessi presso i locali vennero solo tentati dall’Amministrazione e non eseguiti nel 2008, per non avere rinvenuto alcun soggetto presso la sede.

La sentenza impugnata, pertanto, nel ritenere applicabile il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, anche a verifica fiscale diversa di quella conseguente ad accesso, si è discostata dai superiori principi.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria per l’esame delle questioni ritenute assorbite ed il regolamento delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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