Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3682 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3682 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

ORDINANZA
sul ricorso 3294-2015 proposto da:
GENERALI ITALIA SPA 00885351007 già INA ASSITALIA SPA,
in persona del Dott. VITTORIO PASCOLI e del Dott.
GIOVANNI DIGITO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio
dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2017
1919

contro

PALOMBO GINA, IANNARILLI MARIA LORENA, IANNARILLI
GIANLUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI
LUCIANI l, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
CARLEO, rappresentati e difesi dagli avvocati ARNALDO

Data pubblicazione: 15/02/2018

PARISELLA, VALERIO TALLINI giusta procura a margine
del controricorso;
– controrícorrentí nonchè contro

MAGNANTE INES, ZEPPIERI ARNALDO, ZEPPIERI LEONARDO,

– intimati nonchè da

PALOMBO GINA, IANNARILLI MARIA LORENA, IANNARILLI
MANLUCA, e1ettivament domiciliati in ROMA,
LUCIANI

1, presso lo

VIA LUIGI

studio dell’avvocato ROBERTO

CARLEO, rappresentati e difesi dagli avvocati ARNALDO
PARISELLA, VALERIO TALLINI giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

GENERALI ITALIA SPA 00885351007 già INA ASSITALIA SPA,
in persona del Dott. VITTORIO PASCOLI e del Dott.
GIOVANNI DIGITO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio
dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente MAGNANTE INES, ZEPPIERI ARNALDO, ZEPPIERI LEONARDO,
FONDIARIA SAI SPA ,

D’AMICO ANCELC, GOLIA VINCENEC;

– intimati –

2

FONDIARIA SAI SPA , D’AMICO ANGELO, GULIA VINCENZO;

avverso la sentenza n. 68/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI;

3

FATTI DI CAUSA

1.

Generali Italia s.p.a. (già INA Assitalia s.p.a., risultante

dall’incorporazione tra INA Vita s.p.a. e Le Assicurazioni d’Italia
s.p.a.) propone, sulla base di sette motivi, ricorso per cassazione

Corte di Appello di Roma che – accogliendo solo parzialmente il
gravame proposto dall’odierna ricorrente contro la sentenza del
Tribunale di Frosinone n. 605/07, del 28 settembre 2007 confermava (per quanto qui ancora di interesse) la condanna della
stessa, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento, disposto dal primo giudice, della
somma di C 188.869,00 in favore di Gina Palumbo, di C 52.738,00 in
favore di Lorena Iannarilli e di C 52.738,00 in favore di Gianluca
Iannarilli, oltre accessori.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che il presente giudizio
di legittimità tra origine dall’iniziativa risarcitoria assunta dai predetti
Gina Palumbo, Maria Lorena Iannarilli e Gianluca Inannarilli, quali
eredi di Fernando Iannarilli, in relazione all’incidente stradale in cui
quest’ultimo perse la vita il 6 gennaio 1984 ed originato dalla
collisione di due veicoli, uno appartenente a Vincenzo Gulia e dallo
stesso guidato in occasione del sinistro (veicolo privo di copertura
assicurativa), l’altro, invece, di proprietà di Adolfo Zappieri,
assicurato per la r.c.a. con Fondiaria SAI s.p.a., automezzo condotto
in quel medesimo frangente da Angelo D’Amico.
Nel rammentare come – prima dell’instaurazione del presente
giudizio civile – i predetti Gulia e D’Amico fossero stati riconosciuti
penalmente responsabili del delitto di omicidio colposo commesso in
danno dello Iannarilli, l’odierna ricorrente riferisce che, dopo il
passaggio in giudicato della suddetta condanna penale, la società
i

avverso la sentenza n. 68/14, pubblicata il 9 gennaio 2014, della

Fondiaria SAI metteva a disposizione degli eredi della vittima, con
raccomandata del 17 giugno 1988, “la somma di £ 238.000.000 quale
residuo del massimale di £ 300.000.000 di cui alla polizza intestata
ad Adolfo Zeppieri”, somma però restituita, tra le altre ragioni, “per
evitare di liberare gli altri obbligati”, nei confronti dei quali i congiunti

Accettata, successivamente, da costoro – ma con riserva – la
somma suddetta (come ribadito dagli interessati con raccomandata
del 16 settembre 1988), gli stessi reiteravano la propria richiesta
risarcitoria nei confronti di tutti gli altri obbligati, convenendoli, poi,
innanzi al Tribunale frusinate.
All’esito del giudizio di primo grado, l’adito Tribunale – dichiarati il
D’Amico e il Gulia “responsabili nella produzione dell’incidente per cui
è causa rispettivamente il primo in misura pari al 70% ed il secondo
pari al 30%” – così provvedeva in ordine alle domande risarcitorie
degli attori. In particolare, condannava in solido il D’Amico, gli eredi
dello Zappieri (nei confronti dei quali il processo era stato riassunto,
dopo la morte del loro congiunto) e la Fondiaria SAI – ma
quest’ultima “nei limiti del massimale di polizza”, salvo però
dichiararne la

“mala gestio”,

così imponendole il “pagamento

dell’ulteriore importo degli interessi e della rivalutazione sul
massimale dalla data del sinistro sino a quella del versamento” dello
stesso – al pagamento di somma pari al 70% dell’importo dovuto.
Inoltre, condannava, in solido, il Gulia e l’impresa designata per la
gestione del FGVS (Assicurazioni d’Italia s.p.a., divenuta dapprima
INA Assitalia s.p.a. e, oggi, Generali Italia s.p.a.) al pagamento della
somma pari al 30% degli importi dovuti, determinati per ciascun
attore nella misura già sopra ricordata, stabilendo che a “tali somme
rivalutate all’attualità” fossero “aggiunti gli interessi legali” dal
momento della pronuncia all’effettivo soddisfo e “gli interessi legali
sulla minor somma devalutata dal momento del fatto ed annualmente
2

dello Iannarilli si erano riservati di agire.

rivalutata secondo indici ISTAT dal fatto stesso” alla pronuncia della
sentenza, “escluso l’anatocismo”.

3. Ciò premesso, riferisce l’odierna ricorrente di aver proposto
appello avverso tale decisione, dolendosi (per quanto è ancora qui di

massimale di legge”.
Assumeva, infatti, che lo stesso – all’epoca del sinistro “ammontava a £ 75.000.000 (pari a C 38.734,63) ad personam”, è
ciò perché essa, “quale impresa designata ex art. 286 del d.lgs. n.
209 del 2005, era tenuta, ai sensi degli artt. 19 e 21, ultimo comma,
della legge n. 990 del 1969 (sostituita dal d.lgs. n. 209 del 2005) a
risarcire il danno nei limiti dei massimali indicati nella tabella A)
negata alla legge n. 990 del 1969 vigente all’epoca del sinistro”,
massimali, appunto, “pari a £ 75.000.000 (C 38.734,63 attuali) per
persona e a £ 150.000.000 (C 77.468,54 attuali) per sinistro
ca ta strofa le”.
Sempre in sede di gravame, l’odierna ricorrente evidenziava “di
avere eseguito la sentenza” di primo grado soltanto “nei limiti del
massimale rivalutato, versando ai danneggiati, il 22.11.2007, la
somma complessiva di C 372.563,57 (di cui C 191.801,48 per
massimale catastrofale rivalutato, C 177.574,13 per interessi alla
data della sentenza, C 3.187,76 per interessi su C 369.375,61 dalla
data della sentenza al 30.11.2007)”, specificando, altresì, come il
superamento del massimale “non potesse essere motivato” dal primo
giudice “con la condanna per mala gestio”, e ciò per due ragioni.
In primo luogo, “non sussistendo, nel caso in esame, alcun
colpevole ritardo”, avendo i danneggiati, anteriormente al primo
grado del giudizio, “ricevuto dalla [Fondiaria] SAI, la somma di C
154.937,00, corrispondente al massimale di polizza al momento del
pagamento”. In secondo luogo, per non avere gli eredi dello Iannarilli
3

interesse) della condanna “al pagamento di una somma superiore al

”svolto specifica domanda nei confronti del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, di condanna ultra massimale per mala gestio in
nessuno degli atti del primo grado del giudizio”.
La Corte di Appello di Roma, tuttavia, rigettava – sul punto – il
gravame (non senza, peraltro, sottacerne “anche profili di

quanto viene superato il massimale”).
La decisione veniva motivata, per un verso, sulla constatazione
che per escludere il “colpevole ritardo” dell’appellante fosse
“irrilevante” la circostanza dell’avvenuto pagamento della somma
messa a disposizione da Fondiaria SAI. Per altro verso, poi, si
constatava come fosse stata la stessa appellante ad affermare di aver
“eseguito la sentenza” – solo – “nei limiti del massimale rivalutato”,
essendo pertanto essa tenuta, come è tipico del caso di mala gesti°
propria (ipotizzabile nella specie, atteso che la sentenza di prime
cure risale al 2007, il sinistro, invece, al 1984) alla “corresponsione
degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno
ex art. 1224, comma 2, c.c.”, ferma restando, invece, l’esclusione
della “responsabilità ultramassimale per il capitale”.

4. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso
per cassazione Generali Italia s.p.a., sulla base – come detto – di
sette motivi.

4.1. Con il primo motivo, si deduce – ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione/falsa applicazione
dell’art. 329 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello ritenuto
l’acquiescenza” di essa ricorrente in relazione alla “condanna al
pagamento nei limiti del massimale rivalutato”, mentre essa era,
invece, “obbligata all’adempimento in virtù di sentenza
provvisoriamente esecutiva”.
4

inammissibilità”, giacché nello stesso non sarebbe stato “illustrato di

Nel sottolineare, peraltro, come il rilievo in ordine alla (supposta)
acquiescenza si sarebbe dovuto tradurre, semmai, nella declaratoria
di improponibilità del gravame sul punto, e non certo nel suo rigetto,
la ricorrente evidenzia come non possa ritenersi acquiescente la parte
che ottemperi ad una decisione provvisoriamente esecutiva, giacché

senza, poi, tacere del fatto che, nella specie, essa “non ha corrisposto
l’intera somma di cui alla condanna del Giudice di prima istanza,
bensì solo quanto era tenuta per legge” (ovvero, “il massimale
eventualmente rivalutato”).

4.2. Il secondo motivo ipotizza – ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. – “violazione/falsa applicazione dell’art.
112 cod. proc. civ.”, nonché “error in procedendo per non essersi la
Corte pronunciata sulla censura sollevata” da essa ricorrente,
attinente “all’arbitraria liquidazione di danno ultramassimale” in
relazione “all’ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 19 della legge n. 990
del 1969”.
In sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la Corte romana
avrebbe omesso di pronunciare sul primo motivo del proposto
gravame, con il quale era stata lamentata la condanna “al pagamento
di una somma superiore al massimale di legge”, come risultante dalla
tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, decidendo piuttosto, nel
senso della sua reiezione, su “un inesistente e mai dedotto motivo di
gravame inerente il superamento del massimale di polizza”, questione
neppure ipotizzabile nel caso di specie, visto che il veicolo del Gulia
era privo di copertura assicurativa.

4.3. Con il terzo motivo, strettamente collegato a quello che
precede, viene dedotta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod.
proc. civ. – “violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli
5

siffatto contegno ha solo lo scopo di evitare l’esecuzione forzata,

artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, nonché della tabella A) ad
essa allegata”, ed ancora, mediatamente, “dell’art. 101, secondo
comma, Cost.”, in ragione della disposta condanna di essa ricorrente
“oltre il massimale di legge”.
Rilevando, infatti, di aver offerto in comunicazione al secondo
giudice la suddetta tabella A (ancorché dovesse essergli nota, in

sentenza impugnata per aver disatteso le previsioni risultanti dal
combinato disposto degli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969 e
della citata tabella, sebbene le stesse dovessero ritenersi operanti nel
caso di specie in forza del principio tempus regit actum, rifiutando
così l’applicazione di “una normativa assolutamente inderogabile”
qual è quella prevista in tema di risarcimento dei danni cagionati da

M

eicoli privi di copertura assicurativa
,
(attesane
e
la “finalitài dia natura
p rettamente

consisten t

un indennizzo a favore dei danneggiati”), in tal modo violando, in via
mediata, anche il principio costituzionale della soggezione del giudice
alla legge.
Osserva, inoltre, la ricorrente come la decisione del secondo
giudice neppure potrebbe giustificarsi sul presupposto – adombrato
nella sentenza impugnata, ma non tradotto in una declaratoria di
inammissibilità – che essa Generali Italia s.p.a. non avrebbe
“illustrato di quanto viene superato il massimale”. Difatti, risultava di
tutta evidenza come l’esubero del massimale fosse “rappresentato
dalla differenza tra quanto complessivamente liquidato dalla sentenza
di primo grado a titolo di risarcimento/indennizzo (C 188.869,00 +
52.738,00 + 52.738,00= C 294.345,00) ed il massimale previsto
dalla legge per il danno catastrofale (C 77.468,53), pari ad C
216.876,47”, di talché, pur non essendo “stata indicata tale cifra”, la
Corte di Appello, “avendo a disposizione i due termini della

applicazione del brocardo “iura novit curia”), la ricorrente censura la

sottrazione (minuendo e sottraendo)”, era certamente “in grado di
effettuare una semplice operazione” aritmetica.

4.4. Con il quarto motivo (che si precisa essere proposto non in
via subordinata o alternativa agli altri) si ipotizza – ai sensi dell’art.

applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”, nonché

“error in

procedendo”, per avere erroneamente ritenuto la Corte di Appello la
sussistenza di un comportamento colposo, in capo all’odierna
ricorrente, verso i danneggiati (cd.

mala gesti° impropria), con

riferimento all’obbligazione di pagamento avente ad oggetto
l’indennizzo/risarcimento, nonostante non vi fosse mai stata alcuna
deduzione in tale senso da parte” attrice.
Si assume che il Tribunale di Frosinone non avrebbe “mai
configurato la condotta di Assitalia” (oggi Generali Italia s.p.a.) “in
termini di mala gestio”, essendo stata, piuttosto, essa ricorrente a
fare riferimento a tale ipotesi nel proprio atto di appello, ma ciò
“unicamente al fine di tentare di dare un senso all’improbabile
decisione del Giudice di prime cure”. Di conseguenza, posto che il
richiamo alla mala gesti° non troverebbe “riscontro in alcuna difesa
delle parti” (non essendo stata “mai e poi mai” dedotta dagli attori,
“né in primo, né in secondo grado”, e risultando, inoltre, la già
appellante priva di interesse ad allegare, in sede di gravame, un fatto
di cui “sostiene l’inesistenza”), la Corte capitolina nell’affermarne
l’esistenza avrebbe pronunciato “ultra petita”.

4.5. Con il quinto motivo (che, anche in questo caso, è precisato
essere proposto non in via subordinata o alternativa agli altri) si
ipotizza – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. “violazione/falsa applicazione degli artt. 1218 e 1224 c.c.”, avendo la
Corte di Appello ritenuto “la sussistenza di un comportamento
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360, comma 1, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. – “violazione/falsa

colposo, in capo all’odierna ricorrente, verso i danneggiati (cd. mala
gestio

impropria), con riferimento all’obbligazione di pagamento

dell’indennizzo/risarcimento”, erroneità derivante dal fatto che,
“immediatamente dopo il sinistro non era dato sapere se vi fosse
stata – ed in quale grado – la responsabilità del conducente del

Si

assume,

in

altri

termini,

che

il

colpevole

ritardo

nell’adempimento dell’obbligazione suddetta presupponeva che essa
fosse sorta, mentre, nel caso di specie, solo quando il giudice di
prime cure ha determinato le percentuali di responsabilità a carico del
D’Amico e del Gulia è sorto per essa ricorrente, impresa designata
per il FGVS l’obbligo di versare tutto il massimale.

4.6. Sono, invece, proposti in via di subordine il sesto e settimo
motivo (strettamente connessi tra loro), e ciò per l’ipotesi in cui
questa Corte non ritenesse di accogliere i motivi tesi a dimostrare
l’insussistenza, nella specie, di un’ipotesi di mala gestio.
In particolare, proposti entrambi ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3), cod. proc. civ., il primo di essi prospetta “violazione/falsa
applicazione del combinato disposto degli artt. 19 e 21 della legge n.
990 del 1969, nonché della tabella A) ad essa allegata”, ed ancora,
mediatamente, “dell’art. 101, secondo comma, Cost.”, e ciò per avere
“erroneamente liquidato la Corte di Appello l’indennizzo/risarcimento
ultramassimale di legge non solo per il maggior danno e per gli
interessi, ma – illegittimamente – anche per il capitale”; il secondo,
inoltre, assume essere la motivazione della Corte capitolina, sul
punto, anche radicalmente contraddittoria, donde la “violazione/falsa
applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, comma 1, n.
4), cod. proc. civ.”.
Infatti, pur a voler ipotizzare la mala gesti° di essa ricorrente, la
ricorrente assume che “i limiti previsti dalle disposizioni legislative e
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veicolo privo di assicurazione obbligatoria”.

regolamentari” anzidette, “con riferimento al massimale”, non
potevano “in alcun modo essere superati”, data la loro natura
inderogabile (ciò che giustificherebbe, nuovamente, il riferimento
all’art. 101, primo comma, Cost.), imponendo gli stessi che la
responsabilità ultramassimale valesse solo per gli interessi ed il

massimale è insuperabile”.
È quanto, del resto avrebbe affermato Cass. Sez. 6-3, ord. 17
maggio 2011, n. 10839, tra l’altro richiamata proprio dalla Corte
capitolina, salvo poi essa disattenderne il principio enunciato, donde,
appunto, la radicale contraddittorietà della motivazione della
decisione impugnata, idonea ad integrare quella situazione di
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (se non,
addirittura, di “mancanza della motivazione stessa”), ancora rilevabile
in sede di legittimità, secondo l’insegnamento – conclude la ricorrente
di Cass. Sez. Un., sent. 8 luglio 2014, n. 8053.

5. Hanno resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione
Gina Palumbo, Maria Lorena Iannarilli e Gianluca Inannarilli,
evidenziando – in via preliminare – come i sette diversi motivi
veicolati con il ricorso principale possano essere ricondotti, in
definitiva, ad una duplice doglianza: l’una diretta a far valere
l’arbitraria liquidazione del danno ultramassimale, giacché avvenuta
asseritamente in spregio dell’art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ed
dell’allegata tabella A); l’altra tesa, invece, a dimostrare
l’insussistenza di qualsiasi domanda attorea volta a far dichiarare la
“mala gestio” di essa ricorrente.
In relazione al primo nucleo di censure, i controricorrenti
sottolineano, innanzitutto, che ambo i giudici di merito “hanno
condannato in solido la compagnia assicuratrice delegata dal FGVS
con il [cor]responsabile del sinistro, sig. Vincenzo Gulia”, di talché

maggior danno, “ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del

l’odierna ricorrente, stante l’avvenuta condanna solidale, non poteva
“sottrarsi al pagamento delle somme di cui alla condanna”, dovendo,
semmai, solo in sede di regresso – e nell’ambito dei suoi rapporti
interni con l’altro coobbligato solidale – recuperare “le somme non
ascrivibili alla propria parte”. Si rileva, inoltre, come nessuna censura

ordine alla quantificazione delle somme dovute”, giacché “computate
conformemente a legge”; difatti, a dispetto del riferimento (erroneo)
al “massimale di polizza”, da parte del giudice di appello, risulterebbe
evidente che esso ha inteso riferirsi al massimale individuato dal
giudice di prime cure “e computato sin da allora conformemente a
legge, considerato che i soggetti danneggiati hanno richiesto il
risarcimento dovuto sia in proprio che iure hereditatis”, essendo,
rispettivamente, moglie e figli della vittima del sinistro.
In ordine, invece, al secondo gruppo di censure, si ribadisce la
ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della

mala gestio.

Quanto, in particolare al rilievo secondo cui, fino alla pronuncia del
Tribunale di Frosinone che ha accertato la misura delle obbligazioni
risarcitorie dei soggetti corresponsabili della causazione del sinistro
mortale, non sarebbe potuto insorgere – giacché indeterminato anche
nel quantum

l’obbligo della ricorrente di mettere a disposizione il

massimale, si osserva che, sin dal 13 febbraio 1986 (data della
pronuncia della sentenza penale di primo grado che riconobbe la
responsabilità – con statuizione ormai coperta da giudicato – del
Gulia e del D’Amico per il delitto di omicidio colposo dello Iannarilli),
era noto come il proprietario e conducente del veicolo privo di
copertura assicurativa dovesse rispondere nella misura del 30%. In
ordine, poi, al fatto che gli attori non avrebbero mai domandato il
riconoscimento della responsabilità ultramassimale, si evidenzia come
gli stessi – nella domanda che ha introdotto il giudizio di primo grado,
come in occasione della precisazione delle conclusioni – avessero
10

possa essere mossa al Tribunale frusinate e alla Corte capitolina “in

richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, il tutto “oltre
interessi e rivalutazione”, utilizzando una formula che (anche in
difetto di un riferimento al superamento del massimale o alla
condotta renitente dell’assicuratore) è ritenuta dalla giurisprudenza di
legittimità idonea a veicolare la domanda di condanna

citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 27 giugno 2014, n. 14637).
In merito, infine, alle censure formulate per l’ipotesi di conferma della
responsabilità per mala gestio,

sarebbe sufficiente osservare –

secondo i controricorrenti – che entrambe le pronunce, come si
evincerebbe “per tabulas”, “non hanno riguardato il capitale, ma
sempre e solo interessi e maggior danno”.

5.1. Con atto successivo, i medesimi eredi Iannarilli hanno
impugnato, a propria volta, la stessa sentenza della Corte di Appello
di Roma, nella parte in cui – in accoglimento del gravame proposto da
Fondiaria Sai s.p.a. (assicuratrice di Adolfo Zappieri, proprietario del
veicolo condotto dal D’Amico in occasione del sinistro mortale per cui
è causa) – ha dichiarato non dovuti interessi e rivalutazione sul
massimale versato dalla predetta compagnia di assicurazione.
Secondo quanto riferito dai ricorrenti, il giudice di appello ha
motivato siffatta decisione sul presupposto che essi non ebbero a
convenire in giudizio la predetta compagnia di assicurazione
(chiamata in causa dallo Zappieri), limitandosi costoro a dare atto che
la medesima aveva messo a loro disposizione il massimale di polizza,
escludendo, inoltre, la Corte romana che ricorressero le condizioni per
“un’estensione soggettiva ex officio della domanda attorea verso la
chiamata in causa”. Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata ha
osservato che, “diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in
giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto
a rispondere della pretesa dell’attore”, caso nel quale opera
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dell’assicuratore al ristoro del danno da mala gesti° impropria (è

l’estensione automatica della domanda attorea, siffatta evenienza non
si verifica “nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia” e ciò “in
ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti”.
Avverso tale decisione, come detto, gli eredi Iannarilli impugnano
la sentenza, sulla base di un unico motivo, con il quale assumono
“violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 18

Rilevano, in proposito, i ricorrenti di avere proposto sin dall’atto
introduttivo del giudizio di primo grado (premessa l’avvenuta, ma
tardiva, corresponsione del massimale di polizza) domanda di
“risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”, il tutto “oltre interessi
e rivalutazione”. Per parte propria, il convenuto Zeppieri nell’assumere di avere “ripetutamente” invitato la propria
assicuratrice, senza peraltro esito, “a risarcire tempestivamente il
danno”, ciò che costituisce inadempimento di un’obbligazione
contrattuale a fronte del quale la stessa “ha assunto verso i terzi
danneggiati l’accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria secondo
i principi e la disciplina dell’art. 1224 c.c.” – non si è limitato a
chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa Fondiaria Sai
s.p.a., per “essere manlevato e comunque tenuto indenne” da “ogni e
qualsivoglia pretesa avanzata dagli attori oltre il limite del massimale
da svalutazione ed interessi”, ma ha domandato pure che il
contraddittorio venisse integrato nei confronti della compagnia di
assicurazione, onde la stessa potesse “essere condannata in via
diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969″.
Orbene, premesso che il contegno osservato dagli attori e dal
convenuto Zeppieri è stato conforme a quello prescritto dalla
giurisprudenza di legittimità (visto che l’assicurato ha espressamente
chiesto, come era suo onere, di essere manlevato dal proprio
assicuratore oltre il limite del massimale, e ciò sul presupposto del
colpevole ritardo di costui nell’adempimento dell’obbligazione
12

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché 106, 112 e 269 c.p.c.”.

indennitaria, mentre i danneggiati dal sinistro stradale si sono limitati
– come ben potevano fare – ad avanzare la pretesa risarcitoria, non
essendo tenuti a formulare in modo espresso la domanda di
riconoscimento della responsabilità ultramassimale dell’assicuratore
per mala gestio),

alla stregua di tali principi non sarebbe stato

domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo
nell’adempimento dell’obbligazione, donde l’erroneità dell’impugnato
capo di sentenza.
In altri termini, si ipotizza che l’iniziativa assunta dallo Zeppieri
avrebbe giovato anche ad essi eredi Iannarilli, e ciò considerato “il
duplice titolo della chiamata del terzo”. La stessa, infatti, è stata
effettuata sia “a titolo di responsabilità diretta ex art. 18 I. n. 990 del
1969, comprensiva – allora – delle somme dovute anche a titolo di
interessi e rivalutazione da ritardo”, e ciò “quale domanda accessoria
già ricompresa in quella spiegata dagli attori”, sia “a titolo di garanzia

tout court”, per essere il convenuto manlevato da qualsiasi “pretesa
avanzata dagli attori oltre il limite del massimale”.

6. Generali Italia ha resistito, con controricorso, all’impugnazione
proposta dagli eredi Iannarlli, della quale ha eccepito
l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 333 cod. proc. civ.
Sul presupposto che quella proposta da essa Generali Italia s.p.a.,
in quanto notificata per prima, è da considerare l’impugnazione
principale, richiamato il principio dell’unitarietà del giudizio
impugnatorio, si assume che gli eredi Iannarilli avrebbero dovuto – a
pena di decadenza – impugnare incidentalmente la sentenza della
Corte di Appello di Roma in occasione del deposito del controricorso,
senza, invece, scindere i due atti.

13

necessario che parte attrice proponesse, già in primo grado, la

Né, d’altra parte, il loro ricorso potrebbe convertirsi in incidentale,
quantunque proposto entro quaranta giorni dalla notificazione del
primo (e principale) ricorso, atteso che essi, attraverso il
controricorso, avrebbero consumato il potere di impugnazione.

7. Hanno presentato memoria sia Generali Italia s.p.a. che gli

In particolare, gli eredi Iannarilli, in relazione all’eccezione di
inammissibilità del proprio ricorso, sottolineano come la proposizione
dello stesso con l’atto contenente il controricorso non fosse affatto
essenziale, essendo stato rispettato il termine di quaranta giorni per
la notificazione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso principale non è fondato.

9. In via preliminare va evidenziato che i motivi di ricorso – come
posto in luce dai controricorrenti – possono essere riuniti in due
gruppi, l’uno (che comprende il primo, il secondo ed il terzo motivo),
incentrato sulla violazione dei limiti del massimale di legge, come
risultante dalla Tabella A alla legge n. 990 del 1969, l’altro che
prospetta – alternativamente – l’impossibilità di ravvisare, a carico di
essa Generali Italia s.p.a., i presupposti della mala gestio impropria
(motivi quarto e quinto), ovvero denuncia, in via di subordine,
l’illegittimità della liquidazione del risarcimento ultramassimale non
solo per il maggior danno e per gli interessi, ma anche per il capitale
(sesto e settimo motivo).

9.1. Nessuna di tali censure è, però, fondata.

14

eredi Iannarilli, ribadendo le rispettive richieste e difese.

9.1.1. Innanzitutto deve osservarsi come del tutto inconferente
risulti il richiamo all’istituto dell’acquiescenza, atteso che nella
sentenza impugnata non si trova traccia alcuna di alcun riferimento
ad esso, prospettandosi, semmai, dubbi sull’ammissibilità del
proposto gravame in relazione alla sua specificità, per non essere

Di qui, dunque, l’infondatezza del primo motivo.

9.1.2. Analogo esito si impone anche per i motivi secondo e terzo,
non potendosi dubitare, in primo luogo, che la sentenza impugnata al netto del richiamo ad un inesistente “massimale di polizza” (frutto,
con tutta evidenza, di lapsus calami)

abbia inteso riferirsi al

massimale “di legge”. D’altra parte, poi, non fondata appare la
pretesa della ricorrente di far discendere “ipso iure” dalla natura
legale del massimale l’impossibilità del suo superamento, come se gli
importi fissati dalla lettera b) della Tabella A) della I. n. 990 del 1969
non potessero essere mai oltrepassati (al punto da evocare finanche
la violazione dell’art. 101 Cost.), perché ciò equivarrebbe a
contraddire il principio secondo cui “il limite del massimale minimo di
legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di
«mala gestio» o di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo
risarcitorio gravante sul Fondo di garanzia, con riferimento a quanto
risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione” (cfr. Cass. Sez. 3,
sent. 14 maggio 2005, n. 19971, Rv. 586398-01).
Considerazioni, queste ultime, che evidenziano la centralità – ai
fini della definizione del presente giudizio – dei motivi quarto e
quinto, e dunque della questione relativa alla configurabilità di una
responsabilità per “mala gestio” dell’odierna ricorrente.

9.1.3. Sul punto va premesso che nessun dubbio pare ipotizzabile
sulla circostanza che siffatta questione sia appartenuta al
15

thema

stata indicata la misura del superamento del massimale.

dispatundum ac decidendum delle fasi di merito presente giudizio,

risultando priva di fondamento la censura (veicolata con il quarto
motivo di ricorso) secondo cui nessuna domanda in tal senso sarebbe
stata formulata da parte attrice. Al riguardo, infatti, è sufficiente
richiamare – come hanno fatto i controricorrenti – al principio

da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore
al risarcimento del danno per «mala gestio» cosiddetta impropria
deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima
abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e
rivalutazione” (come avvenuto nel caso in esame), “anche senza
riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente
dell’assicuratore […]” (Cass Sez. 3, sent. 27 giugno 2014, n. 14637,
Rv. 631816-01).
D’altra parte anche il fatto che l’odierna ricorrente abbia proposto
uno specifico motivo di appello per contestare l’affermazione della
propria “mala gestio” corrobora vieppiù tale conclusione.

9.1.4. Neppure fondata – per concludere sul punto – è la
doglianza della ricorrente (quinto motivo) relativa alla supposta
assenza dei presupposti per l’affermazione della propria
“responsabilità ultramassimale”, censura fondata sul rilievo che un
suo ritardo nella messa a disposizione del massimale sarebbe stato
ipotizzabile solo a partire dal momento in cui il giudice di prime cure
risultava aver determinato le percentuali di responsabilità a carico del
D’Amico e del Gulia. Siffatto rilievo, invero, pare infrangersi sulla
constatazione – fatta valere, nuovamente, dai controricorrenti – che
dette percentuali erano state fissate dalla sentenza, passata in
giudicato sin dal 1986, che ha riconosciuto D’Amico e Gulia
responsabili penalmente per il reato di omicidio colposo in danno dello
Iannarilli. Senza, poi, tacere del fatto che non si è mai dubitato 16

secondo cui, “nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile

persino con riferimento alle fattispecie disciplinate dalla normativa
anteriore alla legge n. 990 del 1969 – che la responsabilità
dell’assicuratore per mala gestio non deve “valutarsi alla stregua
dell’esito del giudizio, ma con riferimento alla situazione preesistente
ed alla probabilità dell’esito della lite secondo un parametro di

circostanza ivi compresa quella dell’incertezza della lite sull’«an» e sul
«quantum»” (Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 1997, n. 3362, Rv.
503793-01).

9.1.5. Infine, non sono fondati neppure i motivi sesto e settimo,
non sussistendo alcuna erroneità o contraddittorietà nella sentenza
impugnata che ha inteso conformarsi al principio enunciato da questa
Corte e secondo cui la responsabilità per mala gestio “può comportare
la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi
CÌ e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte
non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il
limite del massimale è insuperabile” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent.
14 marzo 2016, n. 4892, R. 639443-01).

10. Anche il ricorso incidentale va rigettato.

10.1. Preliminarmente, tuttavia, deve osservarsi che è infondata
l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata da Generali Italia
s.p.a.
Sussistono, infatti, le condizioni perché l’impugnazione degli eredi
Iannarilli – proposta il 24 febbraio 2015 e, dunque, entro quaranta
giorni dalla notificazione di quello di Generali Italia s.p.a. (avvenuta il
21 gennaio 2015) – si converta in incidentale, atteso che il “principio
dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza
comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima
17

diligenza media propria di un assicuratore, tenendo conto di ogni

impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via
incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per
• cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia
quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni
ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla
forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso

di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto
degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini
(l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi […]”
(ex multis, Cass. Sez. Lav., sent. 20 marzo 2015, n. 5695, Rv.
634799-01).

10.2. Sebbene ammissibile, tuttavia, il ricorso incidentale risulta nel suo unico motivo – infondato.
La sentenza è conforme all’affermazione più volte enunciata da
questa Corte e secondo cui “il principio dell’estensione automatica
della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa
dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal
convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea,
individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore,
in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico
rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia
impropria, attesa l’autonomia dei rapporti […]”. (da ultimo, Cass. Sez.
2, sent. 27 aprile 2016, n. 8411, Rv. 639737-01).
Né, d’altra parte, questi dicta sono superabili ipotizzando – come
assume il ricorrente – che l’assicurato/danneggiante Zappieri non si è
limitato a chiamare in giudizio in garanzia la propria assicuratrice, ma
ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei suoi confronti, affinché la
stessa fosse condannata in via diretta ex art. 18 legge n. 990 del
1969. Difatti, deve ritenersi l’irritualità di una simile iniziativa, in
18

incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine

quanto, se è vero che così come “il danneggiante assicurato non è
legittimato ad impugnare la decisione che non accolga la domanda di
risarcimento per colpevole inerzia proposta dal danneggiato nei
confronti dell’assicuratore, che attiene ad un diverso rapporto
processuale” (Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2000, n. 536189-01),
deve parimenti escludersi che egli possa – anche sotto forma di
ab ovo

iniziative siffatte.

11. Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese del
presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
A carico tanto della ricorrente, quanto dei ricorrenti incidentali,
rimasti entrambi soccombenti, sussiste l’obbligo di versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale,
compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e dei
ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione

richiesta di integrazione del contraddittorio – promuovere

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