Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3682 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31006-2006 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VILLANI FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. S.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio dell’avvocato GREZ E ASSOCIATI S.R.L., rappresentato

e difeso dall’avvocato STEFANELLI SANDRO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

INA S.P.A., COMUNE DI BRINDISI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 802/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 24/11/2005, depositata il 22/12/2005,

r.g.n. 1124/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno 11 giugno 1991 alle ore 17 circa R.F. mentre a bordo del proprio ciclomotore percorreva la (OMISSIS), direzione centro, rovinava al suolo per la presenza di una buca sul manto stradale, riportando lesioni gravi e danni al ciclomotore.

Con citazione del 16 dicembre 1991 il R. conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi il Comune, proprietario e custode della strada e l’assicuratore INA e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni biologici, morali e patrimoniali.

Resistevano le parti convenute: l’Ina deduceva il difetto di legittimazione passiva ed il comune la infondatezza delle pretese, ma chiamava in lite l’ente autonomo Acquedotto pugliese – EAAP – che era addetto alla manutenzione di quel tratto stradale. La causa era interrotta a causa della trasformazione dello ente acquedotto in Acquedotto Pugliese spa ed era riassunta dallo infortunato.

2. Il Tribunale di Brindisi con sentenza del 25 agosto 2003 rigettava la domanda attrice per carenza di prova, condannava l’attore a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti convenute e compensava le spese tra Comune e Acquedotto.

3. Contro la decisione proponeva appello R. chiedendone la riforma; resistevano il Comune e lo Acquedotto pugliese,, restava contumace l’INA. 4. La Corte di appello di LECCE, con sentenza del 22 dicembre 2005 rigettava lo appello e condannava R. alla rifusione delle spese del grado a ciascuna delle parti costituite in appello.

5. Contro la decisione ricorre R. deducendo tre motivi di ricorso, resiste il solo Acquedotto Pugliese con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi ed a seguire la loro confutazione in diritto.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione degli art. 2051 c.c., R.D. n. 256 del 1923, art. 5, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 nonchè vizio della motivazione su punto decisivo.

La tesi è che la responsabilità del comune non doveva essere considerata unicamente sotto la fattispecie del neminem laedere di cui allo art. 2043 ma anche in relazione al danno verificato nello ambito del dinamismo della cosa di cui il comune è custode ai sensi dello art. 2051 c.c. e cita giurisprudenza evolutiva sul punto.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce invece error in iudicando in relazione all’art. 2043 c.c. e artt. 40 e 41 c.p. ed il vizio della motivazione su punto decisivo, sul rilievo che il lasciare scoperto il tombino che determinò la caduta, comporta la responsabilità del comune a titolo di negligenza avendo determinato un ragionevole affidamento del motociclista sulle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Si sostiene infine che la parte lesa aveva dato la prova del nesso causale tra la condotta omissiva del comune, la caduta sul tombino e le conseguenze di ingiusto danno.

Nel TERZO MOTIVO SI DEDUCE OMESSA PRONUNCIA con violazione dello art. 112 c.p.c. non avendo la Corte di appello emesso alcuna statuizione sulla domanda di garanzia proposta dal Comune di Brindisi nei confronti dello Acquedotto Pugliese spa.

Il controricorrente ha dedotto la inammissibilità del ricorso proposto anche nei riguardi dello Acquedotto, sotto il profilo della mancanza di interesse del ricorrente, il quale nei precedenti gradi del giudizio non aveva proposto alcuna domanda contro detto ente.

6.B. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI IN PUNTO DI DIRITTO. I PRIMI DUE MOTIVI vengono in esame congiunto, in relazione alle conclusioni precisate in appello dal ricorrente, che deducono il fatto dannoso come illecito, senza una precisa qualificazione della domanda anche in relazione allo atto introduttivo che resta incentrato nella mera descrizione del fatto dannoso. La Corte di appello ha interpretato la domanda come deduzione di un fatto illecito da imputarsi a titolo di comportamento omissivo da parte del Comune che non aveva provveduto alla amministrazione e pertanto ai sensi dello art. 2043 c.c.. Incombeva al ricorrente censurare tale interpretazione come error in iudicando o in procedendo, mentre i motivi del ricorso sono ora proposti come se vi fosse un cumulo di domande concorrenti.

Risulta pertanto inammissibile il primo motivo,in quanto non attiene al devolutum in appello, come risulta dalle stesse conclusioni riprodotte nella parte introduttiva e motiva della sentenza di appello.

Il secondo motivo risulta invece infondato, ed in vero la Corte ai ff. 5 e 6 della sentenza ha motivato in punto di accertamento di fatto, iuxta alligata et probata, sulla inesistenza di condizioni di pericolo occulto essendo l’incidente avvenuto in pieno giorno ed essendo il tombino non perfettamente allineato con il manto stradale ma di notevoli dimensioni.

La caduta del motociclista deriva dunque unicamente dalla sua condotta negligente ed imprudente e non già per la esistenza di una insidia o di altro ostacolo che poneva una concreta situazione permanente di pericolo.

Pertanto la tesi del ricorrente secondo cui vi era la prova del nesso eziologico tra la omissione del Comune e lo evento di danno non risulta dedotta in modo compiuto e in termini di certezza del fatto su cui era controversia, restando invece evidente la ragionevolezza della imputazione dello evento di danno alla condotta esclusiva del danneggiato.

IL TERZO MOTIVO è inammissibile, per le ragioni dette dal resistente Acquedotto, come risulta anche dalle stesse conclusioni proposte dal ricorrente in appello. Lo acquedotto è estraneo alle infondate azioni di danni proposte dal ricorrente.

Ne segue che il ricorrente resta tenuto a rifondere il resistente in ordine alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna R.F. a rifondere allo ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1200 di cui Euro 200 per spese oltre accessorie e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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