Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3681 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3681 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 24489-2014 proposto da:
VITO ANTONIO SANGIULO o SANGIUOLO
(SNGVNT52C25G611B), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DI SANT’ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA PANZAROLA, che lo rappresenta e difende, per procura
speciale rogata per notar Iazeolla in Benevento in data 30.9.14, n.
91842 rep.;
– ricorrente contro
TRANFAGLIA ANGELA, TRANFAGLIA ANGELO,
TRANFAGLIA GIUSEPPINA (tutti in qualità di eredi di Tranfaglia
Ernesto), SAGINARIO CARMINA, in proprio ed in qualità di erede

4Si
–It

Data pubblicazione: 24/02/2016

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di Tranfaglia Ernesto, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CONCA D’ORO 221, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
GIULIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI GIULIANO
giusta procura speciale a margine del controricorso;

nonché contro
LEMMO

FLORINDA,

TRANFAGLIA

AUGUSTO,

TRANFAGLIA NICOLA;

– intimati avverso la sentenza n. 1153/2012 del TRIBUNALE di
BENEVENTO del 29/07/2012, depositata il 30/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Andrea Panzarola, difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti ed insiste sulle conclusioni già rassegnate;
udito l’Avvocato Luigi Giuliano, difensore dei controricorrenti, che si
riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
§ 1. — Con atto notificato a partire dal 3.10.14 il Notaio Vito
Antonio Sangiulo (così in ricorso; ma, in altri atti, Sangiuolo) ricorre, ai
sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi a tre motivi, per la
cassazione della sentenza del tribunale di Benevento n. 1153 del
30.7.12, l’appello avverso la quale è stato dichiarato con ordinanza
della corte di appello di Napoli in data 8.7.14 ai sensi dell’art. 348-bis
cod. proc. civ.; in particolare, il giudice di primo grado aveva accolto la
domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale
avanzata nei suoi confronti da Ernesto Tranfaglia e Carmina Saginario
(sia pure in solido con Pasquale Tranfaglia e Florinda Lemmo).
Ric. 2014 n. 24489 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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– controricorrenti –

Degli intimati resistono Giuseppina, Angela, Angelo Tranfaglia
e Carmina Saginario (i primi tre quali eredi di Ernesto Tranfaglia e
l’ultima in proprio e nella medesima qualità), eccependo prima di ogni
altra cosa la tardività del ricorso in relazione all’avvenuta notifica
dell’ordinanza di appello, a mezzo posta elettronica certificata, fin dal

depositano memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

5 2. — Il ricorrente articola tre motivi di ricorso:
– il primo, di “violazione e/o falsa applicazione degli articoli
1218, 1223, 1225 e 2056 c.c. … per aver la sentenza impugnata
ritenuto che, in caso di responsabilità del notaio per omesso
accertamento delle risultanze dei registri immobiliari, il danno
risarcibile dal notaio stesso debba individuarsi nella perdita del bene
acquistato dagli attori e, quindi, debba consistere nella reintegrazione
del valore di mercato di tale bene al momento della subita
espropriazione”;
– il secondo, di “violazione e/o falsa applicazione degli articoli
1218, 1223, 1225, 2058, 2697 c.c. e 115 c.p.c. … per aver la sentenza
impugnata quantificato il danno corrispondente al valore venale degli
immobili acquistati in permuta dagli attori con riferimento al momento
del loro trasferimento in proprietà a terzi a seguito di procedura
esecutiva” ed “omessa motivazione e conseguente nullità della
sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. — omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.”;
– il terzo, di “violazione e/o falsa applicazione degli articoli
1218, 1223, 1225, 2058, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione
all’articolo 360, comma primo, n. 3), c.p.c. e, comunque, in relazione
all’articolo 360, n. 4), c.p.c. per aver la sentenza impugnata accertato il
Ric. 2014 n. 24489 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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giorno 8.7.13; e, per la pubblica udienza del 20.1.16, i controricorrenti

valore venale degli immobili acquistati in permuta dagli attori sulla base
di un documento non prodotto dagli attori (provvedimento di
aggiudicazione) e, in ogni caso, contraddicendo le esplicite ed
inequivoche risultanze del documento depositato dagli attori per
fornire la prova del prezzo di aggiudicazione”, specificando poi che “in

motivo anche per omessa motivazione e conseguente nullità della
sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nonché
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione
all’art. 360, n. 5), c.p.c.”.

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3. — Può ritenersi però, per la tardività dell’impugnazione,

superfluo l’esame dei motivi di ricorso e delle analitiche repliche ad essi
sviluppate dai controricorrenti: il ricorso medesimo è stato infatti
proposto non prima del 3.10.14 e quindi ben oltre il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, risultante avvenuta a mezzo p.e.c.
— secondo l’indicazione dei controricorrenti (del resto, lealmente
riconosciuta dal ricorrente nel corso della discussione orale) e le
risultanze degli atti di causa, soprattutto il doc. 3 della produzione dei
controricorrenti — in data 8.7.13: sul punto, come pure sulla
costituzionalità del sistema che individua il dies a quo del termine breve
dalla comunicazione dell’ordinanza di secondo grado, potendo bastare
qui un mero richiamo alle più ampie espresse argomentazioni di Cass.,
ord. 5 novembre 2014, n. 23526 (seguita, tra le altre, da: Cass., ord. 2
luglio 2015, n. 13622; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20236; Cass., ord. 26
ottobre 2015, n. 21761; Cass. 18 novembre 2015, n. 23637; Cass. 25
novembre 2015, n. 24074; Cass. 26 novembre 2015, n. 24121, sia pure
con precisazioni in ordine alla necessaria completezza della
comunicazione; Cass., ord. 10 dicembre 2015, n. 24931; Cass., ord. 14
dicembre 2015, n. 25115; 18 dicembre 2015, n. 25592).
Ric. 2014 n. 24489 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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relazione a tale questione la sentenza viene impugnata con il presente

§ 4. — E tanto va dichiarato in dispositivo, con condanna del
ricorrente — dato atto che il cognome indicato nell’intestazione del
ricorso (Sangiulo) non coincide con quello risultante numerosi altri atti
del giudizio (Sangiuolo), ma non essendo dubbia la sua identità — alle
spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro

attribuzione, in conformità alla richiesta in tal senso del loro difensore.
§ 5. — Infine, trova applicazione l’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24
dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i
giudizi di impugnazione.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Vito
Antonio Sangiulo o Sangiuolo al pagamento, in favore di Giuseppina,
Angela ed Angelo Tranfaglia, nonché di Carmina Saginario, tra loro in
solido, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.200,00, di
cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura di legge, con
attribuzione al difensore di detti controricorrenti per dichiaratone
anticipo; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 gennaio 2016.

in solido per l’unitarietà dell’interesse processuale, ma con la chiesta

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