Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3681 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3681 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 15/02/2018

SENTENZA
sul ricorso 23957-2015 proposto da:
FARSETTIARTE SAS in persona del legale rappresentante
FARSETTI FRANCO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato
GIAMMARIA CAMICI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIO VITIELLO giusta procura speciale
2017

a margine del ricorso;

1498

ricorrente

contro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR SPA , elettivamente
,7
domiciliata in ROMA, P.ZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo 7/

n/
,3

che la

studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA,

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO
SFAMENI, MARCO RIZZO, FRANCESCA ANDREA CANTONE giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controri corrente –

D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARIATERESA VITIELLO per delega;
udito

l’Avvocato

STEFANIA

PAZZAGLIA

anche

sostituzione dell’Avvocato M. RIZZO e P. SFAMENI

2

in

avverso la sentenza n. 2450/2015 della CORTE

FATTI DI CAUSA
1. Con atto del 27 giugno 2007 la Altianz Bank Financial conferiva mandato, alta
Galleria d’Arte Farsettiarte, per la vendita all’asta di due opere, di proprietà di
Angelo, Gabriella e Alessandra Maj, detenute in pegno in favore di tale banca a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte dalla srl AIP e non
adempiute. Il contratto di mandato prevedeva la revoca, con efficacia dal 60°

fissazione dell’asta. Con atto di citazione del 29 febbraio 2008 la sas
Farsettiarte evocava in giudizio l’Istituto di credito rilevando che, in occasione
della data dell’asta, la banca aveva tardivamente comunicato la revoca, in
conseguenza di un provvedimento d’urgenza emesso dal Tribunale di Milano
con il quale si inibiva all’Allianz Bank di procedere alla vendita dei beni di
proprietà Maj. Ritenendo la revoca priva di causa e, comunque, adottata in
violazione del termine previsto dalla clausola n. 9 del contratto, l’attrice
richiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese e del danno
all’immagine. Si costituiva in giudizio Allianz Bank contestando la pretesa e il
Tribunale di Milano, con sentenza del 16 maggio 2011, respingeva la domanda
volta a far dichiarare l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni sorte
dal contratto di mandato.
2. Con citazione notificata il 27 giugno 2011 la sas Farsettiarte proponeva
appello, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente trascurato le risultanze
documentali, aveva impropriamente richiamato il principio della “factum
principis” ed erroneamente disatteso la disciplina della “giusta causa obiettiva”
della revoca. Allianz spiegava appello incidentale, chiedendo la restituzione
della somma di euro 60.000 versata “banco iudicis” a transazione della
controversia, dal momento chek!importo era stato trattenuto a titolo di acconto.
Con sentenza pubblicata il 10 giugno 2015 la Corte d’Appello di Milano
respingeva l’appello principale, dichiarava inammissibile la domanda proposta
da Allianz Bank, compensando per un terzo le spese di lite e ponendo la
restante parte a carico dell’appellante principale.

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giorno della data di spedizione e, comunque, in data anteriore a quella di

3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Farsettiarte sas sulla
base di tre motivi. Resiste in giudizio Allianz Bank Financial Advisor con
controricorso. La ricorrente deposita memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per
violazione dell’articolo 112 c.p.c, in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c.

il Tribunale aveva ravvisato la giusta causa della revoca nel provvedimento di
urgenza del 30 novembre 2007, senza considerare che quel provvedimento
attestava la responsabilità di Allianz Bank con riferimento all’articolo 8 del
contratto (il luogo in cui avrebbe dovuto essere tenuta l’asta di vendita). Al
contrario, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la giusta causa sulla base
della successiva sentenza di merito del 12 luglio 2011, senza considerare che alla data di manifestazione della revoca- l’unico provvedimento emesso era
quello ex articolo 700 c.p.c. Pertanto, o non ricorre giusta causa perché tale
provvedimento evidenzia una colpa dell’Allianz Bank, oppure tale presupposto
non sussiste perché la sentenza ha fatto venir meno il valore del
provvedimento cautelare;
2. Sotto l’apparente deduzione della violazione dell’articolo 112 c.p.c, parte
ricorrente censura la circostanza che la Corte territoriale avrebbe fondato la
decisione sulla base del contenuto della sentenza del 12 luglio 2011 al fine di
dimostrare che non sussisteva alcun profilo di responsabilità dell’Allianz Bank e
che, quindi, vi erano i presupposti della giusta causa della revoca. Il motivo è
manifestamente infondato perché parte ricorrente intende contestare
l’esistenza della giusta causa facendo intendere che, dalla motivazione del
provvedimento cautelare (che non viene trascritto neppure in parte al fine di
consentire alla Corte territoriale di valutare la fondatezza della censura),
emergerebbe una responsabilità del mandante, senza considerare le ragioni
che hanno imposto all’Allianz Bank di interrompere, con lo strumento più
efficace e immediato, l’espletamento dell’asta con un comportamento che,
come statuito con sentenza del 12 luglio 2011, passata in giudicato, non
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precisando che, in sede di appello, la doglianza era limitata alla circostanza che

presentava alcun profilo di responsabilità in capo al mandante. Va evidenziato
che la valutazione di idoneità del provvedimento cautelare quale presupposto
della giusta causa a sostegno della revoca del mandato prescinde dal
contenuto del provvedimento stesso. Infatti, l’ordine del giudice designato ex
art. 700 c.p.c. costituiva il fatto storico che imponeva alla Banca di procedere
alla revoca immediata del mandato. Differente è, invece, il profilo relativo al

responsabilità della banca per avere dato luogo (secondo la tesi della
ricorrente) a quel provvedimento cautelare, a causa di un inadempimento
rispetto alle clausole del contratto di mandato. Tale profilo è stato
espressamente escluso dalla sentenza del Tribunale di Milano del 30 novembre
2007.
3. Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c, per avere La Corte
erroneamente ritenuto sussistente l’ipotesi del “factum principis” oggetto di
contestazione in sede di appello, rimasta priva di valutazione.
4. il motivo è inammissibile poiché erroneamente ricondotto all’ipotesi prevista
all’articolo 360 n. 5 c.p.c, che si riferisce all’omesso esame di un fatto storico e
non all’omessa pronuncia su una domanda. La ricorrente avrebbe dovuto
formulare il motivo sulla base di quello precedente (art. 360 n. 4 e 112 c.p.c.).
In ogni caso la censura è inammissibile poiché il nucleo centrale della decisione
impugnata tende a dimostrare la sussistenza della giusta causa
(indipendentemente dal “factum principis” in senso tecnico) e tale motivazione
è da sola idonea a sostenere la decisione in quanto, come rilevato dalla Corte
territoriale, “indipendentemente da questa qualificazione, Allianz, di fronte ad
un ordine del giudice, non poteva che revocare il mandato, per non incorrere in
responsabilità nei confronti dei signori Maj e Amati”.
5. Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo riferito alla
questione della decadenza del termine contrattuale, già oggetto di appello.
6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poiché la ricorrente si
limita a riportare dei brevi passaggi dell’atto di impugnazione dai quali non è
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risarcimento dei danni richiesti dalla società attrice, sul presupposto della

dato comprendere se la questione sia stata espressamente sottoposta alla
Corte d’Appello considerando, altresì, che nella premessa del ricorso (pagina 5)
tale doglianza non è presente; è altresì inammissibile perché formulato ex art.
360 n. 5 c.p.c, mentre si riferisce non all’omesso di un fatto storico decisivo,
ma al mancato esame di una domanda o eccezione, comunque di una
questione giuridica.

giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono
la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta
integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha
proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento
della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore
della controricorrente, liquidandole in C 10.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema
di Cassazione in data 28 giugno 2017

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente

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