Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3681 del 10/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5672/2016 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALATAFIMI 31,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA GROSSI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4835/2015 della CIRTE D’APPELLO di ROMA del

22/07/2015, depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4835 del 2015 (depositata il 25 agosto 2015), in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da B.R. ha riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città ed ha elevato l’assegno di mantenimento dei tre figli, posto a carico del Sig. F.I., respingendo ogni altra doglianza proposta (con appello principale) da costui e dalla B., con parziale compensazione delle spese, poste per il resto a carico del F..

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, andavano

respinte le censure dell’appellante principale in ordine: a) all’assegno di mantenimento del coniuge (fissato in Euro 200,00 mensili) stante la sproporzione dei redditi tra i due coniugi e la durata del rapporto coniugale; b) alle spese straordinarie già corrisposte dalla sola B. per il periodo settembre 2006/aprile 2010, risultando le medesime dalla documentazione da quest’ultima versata e non specificamente contestata dal coniuge.

Il ricorrente assume, di contro, l’accrescimento della condizione reddituale della moglie e la mancata dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio nonchè la duplicazione della domanda in ordine alla richiesta delle spese arretrate (essendosi risolto sfavorevolmente la domanda risarcitoria proposta nel processo penale) e il mancato sostenimento delle spese, peraltro coperte on i suoi contributi.

A seguito della notificazione della proposta di definizione della controversia alle parti costituite nel presente procedimento, le medesime hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che si è tradotto in un accordo complessivo tra le parti litiganti e nella rinuncia al ricorso da parte del procuratore del ricorrente (depositato unitamente all’accordo comprendente anchel’accettazione alle future rinunce da parte dell’altra parte), munito dei necessari poteri.

Il processo, pertanto, deve essere dichiarato estinto senza che occorra provvedere sulle spese avendo la parte preventivamente accettato la rinuncia.

Va dato atto, altresì, della non ricorrenza del raddoppio del contributo unificato poichè questo non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte:

Dichiara estinto il processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA