Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3680 del 24/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3680 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 11101-2014 proposto da:
FERRAGINA R. & C. SNC, in persona dell’amministratore e legale
rappresentante, Agente procuratore della UGF SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio
dell’avvocato FELICE ASTORINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BRUNO DORIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
MAZZA’ ILARIO;
– intimato avverso le sentenze:
n. 579/2013 del GIUDICE DI PACE di CAULONIA del
17/10/2013, depositata il 22/10/2013;
n. 310/2011 del GIUDICE DI PACE DI CAULONIA depositata il
26/05/2011;

Data pubblicazione: 24/02/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Premesso in fatto

2013, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di revocazione (proposta dalla
Ferragina S. & C., ai sensi dell’art. 395, n. 1 cod. proc. civ.) della sentenza n.
310/2011, pronunciata dallo stesso ufficio e depositata il 26 maggio 2011. Con
quest’ultima sentenza, pure oggetto della presente impugnazione, era stata
accolta, nella contumacia dell’opposta società, l’opposizione , proposta, ai sensi
dell’art. 617 cod. proc. civ., da Ilario Mazzà, avverso l’atto di precetto
notificatogli dalla Ferragina S. & C., con cui l’opponente aveva dedotto la
mancata notifica del titolo esecutivo, e l’opposta era stata condannata al
pagamento delle spese processuali, liquidate nell’importo di € 855,00, oltre
accessori;
1.1.- l’odierna ricorrente, venuta a conoscenza della sentenza n. 310/2011 solo a
seguito della notifica in forma esecutiva della stessa, effettuata dal Mazzà in
data 6 giugno 2012 (ovvero ormai decorso il termine c.d. lungo di cui all’art.
327, primo comma cod. proc. civ.), impugnava tale pronuncia per revocazione
ritenendola frutto del dolo della parte, in quanto l’opponente, in modo
fraudolento,non aveva notificato all’opposta l’atto introduttivo del giudizio di
opposizione, con la finalità di impedirne la difesa in giudizio;
1.2.- il Giudice di Pace, in funzione di giudice della revocazione, dopo aver
sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione con provvedimento del
29 giugno 2012 (ai sensi dell’art. 398, ultimo comma cod. proc. civ.), rigettava
la domanda di revocazione, poiché non riteneva che sussistesse il dolo della
parte nell’omissione della notificazione degli atti del procedimento, rilevando
che, peraltro, l’atto di citazione in opposizione risultava essere stato notificato,
ma soltanto presso la cancelleria e non presso il domicilio eletto dalla società
attrice nell’atto di precetto;
1.3.- la Ferragina S. &C. S.n.c. ricorre per cassazione, affidando le sorti
dell’impugnazione a due motivi di ricorso, di cui il primo avverso la sentenza di
rigetto della revocazione e il secondo avverso la sentenza del Giudice di Pace
già impugnata per revocazione;
l’intimato non svolge attività difensiva;
2.- con il primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395,
n. 1 cod. proc. civ., dell’art. 88 cod. proc. civ., dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ.,
dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., anche in relazione all’art.

Ric. 2014 n. 11101 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1.- con la prime delle due sentenze impugnate, depositata il 22 ottobre Ric. 2014 n. 11101 sez. M3 - ud. 20-01-2016 -3- 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza n. 579/2013 sarebbe errata per i seguenti profili: - l'atto di citazione in opposizione a precetto introduttivo del giudizio n. 204/11, definito con la sentenza n. 310/ 2011, non era mai stato notificato da Ilario Mazzà, tanto che nemmeno quest'ultimo aveva contestato la circostanza dell'omessa notificazione, una volta che la società l'aveva dedotta nel successivo giudizio di revocazione. Il giudice della revocazione sarebbe incorso in una <>, laddove ha ritenuto che la notifica dell’atto di citazione in
opposizione al precetto, anziché inesistente, fosse stata fatta presso la
cancelleria dell’ufficio del Giudice di Pace (e non presso il domicilio
eletto in precetto); si tratterebbe di un vizio della sentenza n. 579/13, che
ne dovrebbe comportare anche l’impugnabilità per revocazione ai sensi
dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Comunque, avrebbe errato il giudice a
svilire la gravità del comportamento di controparte, riducendolo ad un
mero errore di notificazione dell’atto introduttivo della lite;
lo stesso giudice avrebbe errato nel considerare lecito il comportamento
del Mazzà, nonostante fosse ravvisabile, oltre al mendacio ed alle false
allegazioni, anche un’attività di macchinazione intenzionalmente
fraudolenta della controparte, diretta sia a provocare l’errore del giudice
di merito che a paralizzare la difesa avversaria, per le condotte
processuali ed extraprocessuali di Ilario Mazzà (nonché della società
Olea s.r.l. e di Anna Niola, nei cui confronti era stato pronunciato il
decreto ingiuntivo portato ad esecuzione contro la società Olea s.r.1.,
oltre che contro Ilario Mazzà) illustrate in ricorso (pagg. 15-19); vi
sarebbero stati inoltre gli estremi della responsabilità processuale
aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
2.1.- sotto il primo profilo si ritiene che la censura non possa trovare
accoglimento, poiché il ricorrente, attraverso la pretesa violazione dell’art. 395,
n. 4 cod. proc. civ., lamenta un errore di fatto di natura revocatoria in cui
sarebbe incorsa la sentenza che decide sulla revocazione: in primo luogo, va
richiamato l’art. 403, primo comma cod. proc. civ., che esclude espressamente
che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione possa essere impugnata
per revocazione, a sua volta; comunque, va ribadito che col ricorso per
cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non
sono deducibili censure diverse da quelle previste dall’art. 360 cod. proc. civ., e,
in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 cod.
proc. civ., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata
nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per
revocazione (così Cass. n. 6441/07 ed altre);

Ric. 2014 n. 11101 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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2.2.- anche sotto il secondo profilo il primo motivo di ricorso non può trovare
accoglimento, in quanto la censura appare manifestamente infondata per le
ragioni di cui appresso.
Secondo giurisprudenza univoca di questa Corte il dolo processuale di una
delle parti in danno dell’altra può costituire motivo di revocazione della
sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in
un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da
paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento
della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (cfr. da
ultimo Cass.,9 giugno 2014, n. 12875).
Ne consegue che non è idonea ad integrare la suddetta fattispecie la inesistente
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto,
taciuta dalla parte opponente e non rilevata dal giudice dell’opposizione, in
quanto tale omissione potrebbe configurare un comportamento censurabile sotto
il profilo della lealtà e della correttezza processuali, ma, in sé sola considerata,
senza che risulti che si siano messi in atto artifici o raggiri idonei ad impedire il
rilievo officioso della mancanza di notificazione, non appare idonea a
pregiudicare il diritto di difesa dell’odierna ricorrente. Questa, infatti, avrebbe
potuto e dovuto impugnare la sentenza del Giudice di Pace, avente il n. 310/11
(che è stata impugnata -erroneamente- per revocazione) ai sensi dell’art. 327,
secondo comma cod. proc. civ., a norma del quale è ammessa l’impugnazione
tardiva quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del
processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, con norma che
si ritiene pacificamente applicabile anche all’ipotesi della mancata conoscenza
del processo per inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n. 11853/04, n.
18243/08), come nel caso di specie.
Di talché la pronuncia di rigetto della domanda di revocazione è corretta e non
può ravvisarsi alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto,
apparendo opportuno soltanto correggere la motivazione nel senso appena
detto.
Inoltre,va rilevato che non appare decisiva la circostanza che il Giudice di Pace
abbia ritenuto che la notificazione dell’atto di citazione in opposizione fosse
stata fatta in cancelleria —laddove la società ricorrente sostiene non essere mai
stata fatta: anche per la prima ipotesi, il giudice si è, infatti, avvalso della
categoria giuridica dell’inesistenza della notificazione. In punto di rimedio
esperibile, il riferimento che il Giudice di Pace ha fatto all’azione di
accertamento (di norma esperibile soltanto quando la notificazione inesistente
abbia dato luogo ad una sentenza inesistente: cfr. Cass. n. 12292/01, relativa
all’ipotesi di notificazione fatta nei confronti del soggetto deceduto) piuttosto
che all’impugnazione tardiva, pur se non corretto, non è, a sua volta, decisivo:
comunque, il giudice è pervenuto alla decisione di inammissibilità della
revocazione, che è conforme a diritto.

Ric. 2014 n. 11101 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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Infine, proprio in ragione della correttezza di tale ultima decisione, il Giudice di
Pace, con la sentenza 579/13, non avrebbe potuto condannare il resistente
Mazzà per responsabilità processuale aggravata;
3.- con il secondo mezzo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli
art. 3, 24 e 111, secondo comma Cost., dall’art. 480, terzo comma cod. proc.
civ. e dell’art. 88 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
cod. proc. civ., in quanto la sentenza n. 310/2011 del Giudice di Pace (poi
impugnata per revocazione) sarebbe nulla a causa della nullità del relativo atto
introduttivo e della sua notificazione, la quale non sarebbe mai stata effettuata,
ovvero sarebbe stata effettuata presso la cancelleria dell’ufficio del Giudice di
Pace, nonostante il precetto opposto contenesse l’elezione di domicilio;
3.1.- si ritiene che il motivo sia inammissibile, in quanto proposto oltre il
termine per proporre l’impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 327, comma
secondo, cod. proc. civ.; considerato che si tratta di sentenza emessa all’esito di
un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposto
ricorso straordinario per cassazione, entro il termine di sessanta giorni
decorrente dalla notificazione.
A quest’ultimo proposito, va richiamato il principio per il quale la valida
notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta
dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della
sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione,
qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui
all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., sia quella soggettiva della mancata
conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al
contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone a
carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio
l’onere di fornire la relativa prova (così, da ultimo, Cass. n. 24763/13, nonché
già Cass. S.U. n. 14570/07).
Va peraltro considerato che, nella specie, la sentenza de qua è stata impugnata
per revocazione e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è stato
sospeso in pendenza del giudizio di revocazione.
Riguardo a siffatta situazione processuale, è stato affermato che la
proposizione dell’istanza di revocazione, avverso la sentenza impugnabile
per cassazione ed in pendenza del relativo termine, comporta, ai sensi
dell’art. 398 quarto comma cod. proc. civ., non l’interruzione, ma la
sospensione di tale termine, fino al momento della comunicazione della
sentenza sulla revocazione (non della comunicazione della pronuncia della
Suprema Corte che abbia deciso sull’eventuale impugnazione contro
quest’ultima sentenza), con la conseguenza che il ricorso per cassazione può
ritenersi tempestivo solo se, dalla data di quella comunicazione (che spetta
al ricorrente dimostrare), non sia decorsa la parte residua del termine

La relazione è stata notificata come per legge.

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l’intimato non si è
difeso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Ric. 2014 n. 11101 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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sospeso (cfr. Cass., 6 ottobre 1989, n. 3997, e più recentemente, in senso
analogo, Cass., 17 aprile 2013, n. 9239).
Nel caso di specie la società ricorrente ha ricevuto la notificazione della
sentenza n. 310/2011 in data 6 giugno 2012. Pertanto, da questa data è iniziato
a decorrere il periodo di sessanta giorni per proporre il ricorso straordinario per
cassazione. Tuttavia, dopo avere impugnato per revocazione, la società
ricorrente, in data 29 giugno 2012, ha ottenuto il provvedimento del Giudice di
Pace che, ai sensi dell’art. 398, comma quarto, cod. proc. civ., ha disposto la
sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione <>.
Quest’ultima è stata depositata presso la cancelleria il 22 ottobre 2013, e non
risulta se e quando sia stata data comunicazione del deposito alla ricorrente.
Comunque risulta tardivo il ricorso avverso la sentenza n. 310/2011 notificato il
22 aprile 2014, poiché ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della sentenza intervenuta il 6 giugno 2012.
In ogni caso, considerato il periodo di ventitrè giorni trascorso da quest’ultima
data fino a quella del provvedimento di sospensione del 29 giugno 2012, e
considerato che la sospensione del termine per impugnare è durata fino al 22
ottobre 2013, alla data di notificazione del presente ricorso (22 aprile 2014)
era comunque trascorso un termine maggiore di sei mesi dal momento in cui la
ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza n. 310/11, impugnata col secondo
motivo.>>.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Così deciso in Roma, il giorno 20 gennaio 2016, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

articolo 13.

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