Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3680 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. un., 17/02/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 17/02/2010), n.3680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, iscritto al n.

5632 del Ruolo Generale degli affari civili dell’anno 2009 e proposto

da:

H.H.P.S.V.S., nato a

(OMISSIS) e residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, per

procura

speciale autenticata dal Consolato d’Italia in Bruxelles del 24

febbraio 2009, reg. n. 1065 e Rep. n. 120/2009, dall’avv. Francesco

Mazzei del foro di Salerno, con il quale elettivamente domicilia in

Roma, alla Via Costantino Morin n. 45.

– ricorrente –

contro

M.A.M., nata ad (OMISSIS) e

residente in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma alla Via

Sestio Calvino n. 33, presso l’avv. Luciana Cannas che, con l’avv.

Alberto Batini da Livorno, la rappresenta e difende, per procura in

calce al controricorso.

– controricorrente –

nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, nel ricorso di

separazione personale proposto dalla M. in data

(OMISSIS) nei confronti del marito S.v.S., non ancora

decisa

in primo grado.

Lette le conclusioni rese dal sostituto procuratore generale dr.

Massimo Fedeli, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del

giudice italiano sulle domande proposte dalla M., e sentiti

all’adunanza del 2 febbraio 2010 l’avv. Mazzei per il ricorrente in

questa sede e l’avv. Batini per la controricorrente nel regolamento

preventivo.

Fatto

Con ricorso depositato il 27 ottobre 2008 e notificato il 6 novembre 2008 M.A.M., cittadina (OMISSIS) residente a (OMISSIS), premesso di aver contratto in (OMISSIS) matrimonio concordatario con il cittadino tedesco H.H.P. S.v.S., residente in (OMISSIS), ha chiesto al Tribunale di Pisa di pronunciare la separazione personale di lei dal marito.

Dall’unione era nato il (OMISSIS) il figlio A., dopo che le parti avevano già acquistato nel (OMISSIS) un appartamento in comunione in (OMISSIS); dopo pochi mesi dalla nascita del figlio, la M., secondo quanto dedotto nel ricorso di separazione, ha ridotto a tempo limitato il suo lavoro per poter dedicarsi più completamente al bambino, pur continuando a svolgere attività di controllo nell’erogazione degli aiuti comunitari all’agricoltura per conto della Commissione Europea, alle cui dipendenze ella operava, funzioni che le imponevano spesso di viaggiare tra i vari stati membri.

Pertanto nel (OMISSIS) si era deciso, sull’accordo dei coniugi, che la M. avrebbe lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia e al figlio, mentre il v.S. avrebbe continuato il lavoro prestigioso e sempre meglio remunerato, che gli ha consentito di coltivare la sua passione per il volo, acquistando a tal fine un aereo la cui manutenzione è costosissima.

Il lavoro dell’uomo sempre più impegnativo e assorbente, aveva comunque deteriorato i rapporti tra i coniugi, con la conseguenza che, nel (OMISSIS), il marito ha comunicato alla moglie la sua intenzione di lasciare il domicilio coniugale e la donna si è trasferita in (OMISSIS) con il figlio A. che aveva espresso la volontà di intraprendere gli studi universitari a Pisa; l’uomo ha corrisposto alla moglie dal (OMISSIS), Euro 2.500,00 mensili, elevate dal (OMISSIS) a Euro 3000,00 fino a (OMISSIS), avendo i suoi emolumenti raggiunto nelle more una somma di Euro 16.500,00 al mese.

Poichè lo S.v.S. aveva manifestato l’intenzione di sospendere il pagamento della somma indicata e di interrompere qualsiasi contributo al mantenimento della moglie e del figlio, la tensione tra i coniugi si era accentuata e aveva indotto la moglie a chiedere la separazione oggetto del processo principale in corso dinanzi al Tribunale di Pisa.

Ai sensi della Direttiva CE n. 2201 del 2003, sono competenti a decidere sulla domanda di separazione, le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi o l’ultima residenza abituale dei coniugi, o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi ovvero quella abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, ovvero la residenza abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso…”.

Tale disciplina non è derogata dalla disciplina di diritto internazionale privato italiano, di cui alla L. n. 218 del 1995, che prevede la sussistenza della giurisdizione italiana oltre che nei citati casi dell’art. 3 anche “quando uno dei coniugi è cittadino italiano e il matrimonio è stato celebrato in territorio italiano”.

In ordine poi alla ripartizione della competenza interna essa, ai sensi dell’art. 706 c.p.c., si riconosce “al tribunale del luogo in cui il coniuge ha la residenza o il domicilio”, ferma restando l’applicabilità dell’art. 18 c.p.c., comma 2, per effetto del quale “se il convenuto non ha residenza nè domicilio, nè dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore”.

Richiamate le norme di diritto internazionale privato e specificamente quelle che regolamentano la vita matrimoniale in rapporto alle fattispecie nelle quali in concreto il rapporto coniugale era tra soggetti cittadini di Stati diversi e in cui non facilmente è rinvenibile una localizzazione prevalente della vita comune, perchè nel caso i coniugi, pur avendo risieduto a lungo insieme in (OMISSIS), successivamente avevano vissuto separati di fatto per la scelta della donna dell'(OMISSIS) come luogo di residenza prima ancora che di dimora abituale, tanto che il figlio A. aveva voluto in tale paese affrontare i propri studi universitari, la M. chiedeva in ogni caso di applicare la legge italiana per disciplinare la separazione.

Lo S.v.S., costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiesto il rigetto della domanda di separazione e con ricorso notificato il 2 7 febbraio – 3 marzo 2009, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione articolato in tre motivi, perchè sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello belga. In primo luogo, si afferma che il criterio di cui all’art. 3, n. 1, lett. a, del Regolamento del Consiglio CE n. 2201 del 27 novembre 2003, che collega la competenza al luogo di residenza abituale dell’attore nell’ultimo anno precedente alla sua domanda di separazione su cui la M. ha fondato la pretesa giurisdizione del giudice italiano, in diritto ad avviso del ricorrente in questa sede, vale come parametro esclusivo che come parametro integrato da quello della cittadinanza, soltanto per il caso di domanda congiunta ai sensi dell’art. 158 c.c. che nella fattispecie non vi è stata.

Comunque il ricorso per regolamento afferma in fatto che la M. non ha mai fissato la residenza in Italia, dove è stata sempre residente in via secondaria e per vacanza, come è possibile in base allo stesso Regolamento CE ed è accaduto in fatto, in base alla documentazione anagrafica e alla “Declaration sur l’Honneur” del 29 dicembre 2007 resa dalla M. quale funzionario in pensione della Commissione, nella quale ella da atto di continuare ad abitare nella abitazione coniugale a (OMISSIS) rimasta nella sua disponibilità e dove in fatto ha vissuto per oltre trent’anni.

La Corte Europea di giustizia ha definito la residenza come il luogo ove la persona ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi ed affari, anche se lo stesso non coincide con la nozione nazionale di residenza (il ricorrente cita la sentenza del tribunale della funzione pubblica – prima sezione – dell’8 aprile 2008, Bordini c. Commissione).

La M. ha continuato a pagare la manutenzione della casa familiare a (OMISSIS) e, in (OMISSIS), si è solo formalmente trasferita con l’iscrizione del figlio all’università di (OMISSIS), senza modificare il centro principale delle sue relazioni di vita e di lavoro rimasto sempre in (OMISSIS).

Pertanto residenza abituale dei coniugi negli ultimi 30 anni prima del ricorso per separazione, è stata quella comune di (OMISSIS) e unico giudice da adire per la separazione era quello belga, essendo stata la vita matrimoniale prevalentemente localizzata in tale città. In secondo luogo, il ricorrente in questa sede deduce la inapplicabilità nella fattispecie della L. 21 maggio 1995, n. 218, art. 31, per il quale giudice sulla domanda di separazione dovrebbe essere quello del luogo ove è stata prevalentemente localizzata la vita matrimoniale che non è l'(OMISSIS), ma il (OMISSIS), dovendosi comunque ritenere che in quest’ultimo paese sia disciplinata una separazione in sostanza analoga a quella domandata in (OMISSIS), ai sensi dello stesso art. 31 citato, comma 2, non potendosi applicare le norme interne che in via residuale fissano la giurisdizione nel luogo ove risiede l’attore (art. 18 c.p.c., comma 2, e art. 706 c.p.c., comma 2), cui non è soggetto lo straniero, essendo per lui irrilevante la celebrazione in (OMISSIS) del matrimonio stesso. In riferimento al criterio di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 32, esso è comunque residuale e si applica solo in mancanza di ogni altro principio, che regoli diversamente la materia.

Nel controricorso della M. nel presente procedimento incidentale si insiste per l’applicabilità del criterio della residenza abituale dell’attore, anche in assenza di una domanda congiunta di separazione e da identificare nella casa in cui la donna vive con il figlio dal (OMISSIS), nessun rilievo avendo la residenza anagrafica rispetto a quella di fatto per il diritto comunitario, nè le dichiarazioni rese alla Commissione valevoli solo per indicare recapiti o luoghi ove far pervenire comunicazioni agli ex dipendenti di tale organismo. Anche la M. esclude, come la controparte, l’applicabilità di criteri diversi da quelli di cui al citato Regolamento della CE, in base ai quali ha chiesto la separazione in (OMISSIS); la donna ha depositato memoria illustrativa del suo controricorso ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

Occorre premettere che i parametri di cui all’art. 3 del Regolamento CE del Consiglio n. 2201 del 27 novembre 2003 sono ritenuti in dottrina esclusivi e alternativi, per cui ognuno di essi determina la individuazione del giudice che può essere adito e solo se nessun giudice di uno degli Stati membri abbia giurisdizione in base ai criteri di cui alla norma regolamentare, si può procedere secondo quanto è stabilito dalla normativa interna dello Stato stesso, come sancisce l’art. 7 del citato regolamento (in tal senso da ultimo C. Giustizia Ce, sez. 3^, nel procedimento C – 523/07 del 2 aprile 2009, sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale sul concetto di residenza abituale). Quanto detto esclude ogni rilievo alle affermazioni del ricorrente nella causa principale in ordine all’applicazione pretesa di norme del diritto internazionale privato di cui alla L. n. 218 del 1995, in realtà inapplicabile, non solo in base al citato art. 7, ma anche in quanto l’art. 31 non disciplina in alcun modo i poteri dei giudici dei vari Stati di decidere sulla domanda di separazione, ma solo le norme applicabili ai relativi giudizi, mentre l’art. 32 ha funzione residuale ed è quindi inapplicabile in ogni caso, stante la chiara individuazione della normativa da applicare nella concreta fattispecie di separazione di due cittadini di Stati membri della U.E., in ordine ai criteri determinativi della giurisdizione espressamente previsti negli artt. 3, 4 e 5 del Reg. n. 2201 del 2003.

In dottrina, come emerge chiaro dalla lettera del citato art. 3 del Regolamento, si afferma in genere che la giurisdizione si aggancia alla residenza effettiva di uno dei coniugi solo “in caso di domanda congiunta”, perchè esclusivamente nell’alinea relativo a tale tipo di procedimento, tale criterio di collegamento è specificamente richiamato, essendo ciascuna e tutte le altre ipotesi di criteri indicati nella norma regolamentare per individuare il giudice avente potere di decidere sulle domande di separazione e di annullamento del matrimonio, tenute distinte nella norma regolamentare con i diversi sette alinea inseriti nell’art. 1, lett. a, che chiarisce pure il carattere “alternativo” di ciascuno di tali criteri, con l’uso della particella “o”, che mantiene distinte l’una da ciascuna delle altre fattispecie, per individuare quale autorità giurisdizionale degli Stati membri debba conoscere della domanda proposta nelle cause matrimoniali di cui sopra.

Dalla relazione di accompagnamento al Regolamento CE n. 1347 del 2000, sostituito da quello n. 2301 del 2003, risulta già esplicato il concetto di “residenza abituale”, come luogo in cui l’interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto di cui sopra in base al diritto comunitario, essendo rilevante a individuare tale residenza “effettiva”, ai sensi del regolamento stesso, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa, alla data di proposizione della domanda.

La natura effettiva del concetto di residenza è abitualmente usata anche nel diritto interno in relazione alle cause relative ai minori, per determinare la competenza territoriale del giudice adito in rapporto alla vicinanza di esso al luogo ove il minore stesso “si trova” (così di recente S.U. ord. 9 dicembre 2008 n. 28875); ad essa, questa Corte ha fatto riferimento in più casi di sottrazione internazionale di minori, in rapporto al concetto di residenza abituale, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con la L. n. 64 del 1994 (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22507, 2 febbraio 2005 n. 2093, tra altre). Nella fattispecie, la sicura frequenza universitaria in (OMISSIS) del figlio A., principale riferimento dei rapporti affettivi ed umani della M., ammesso anche dal ricorrente, evidenzia con certezza che il centro abituale delle relazioni della donna è in (OMISSIS), comune in provincia di (OMISSIS), in cui ella convive ancora con tale figlio.

Accertato che, in caso di ricorso per la separazione il ricorrente che debba chiedere la separazione dal coniuge appartenente ad altro Stato membro della CE, sia o meno cittadino di tale Stato, ha diritto ad adire il giudice del luogo ove ha posto la sua residenza abituale, può presumersi che da molto più di un anno la M. abiti stabilmente nel Comune di (OMISSIS) per assistere, nella casa della sua famiglia di origine, il figlio A. che dal (OMISSIS) è stato iscritto alla locale università e dopo la laurea lavora stabilmente in (OMISSIS). In tale contesto deve quindi ritenersi che la M. quale attrice residente in Italia abitualmente da oltre un anno prima del suo ricorso di separazione abbia correttamente individuato nel Tribunale di Pisa il giudice della sua domanda, dovendosi rigettare il presente regolamento che chiedeva di dichiarare sulla domanda la giurisdizione del giudice belga. In deroga al principio della soccombenza e in ragione del carattere personale della controversia e dell’assenza specifica di precedenti nella materia, appare equa la totale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano nella causa principale tra M.A.M. ed H.H.P.S. v.S. e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso; compensa le spese del presente procedimento incidentale tra le parti.

Dispone di ufficio che, a cura della Cancelleria, sia apposta su questa ordinanza l’annotazione, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 5, che vieta di riportare le generalità delle parti, in caso di divulgazione o diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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