Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3680 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3680 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA
sul ricorso 15214-2015 proposto da:
A.T.A.C. AZIENDA TRANVIE ED AUTOBUS COMUNE DI ROMA
SPA in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante p.t. Dott. DANILO ORESTE BROGGI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA
PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERO
2017
1497

D’AMELIO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, STEFANO
BIBBOLINO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –

1

Data pubblicazione: 15/02/2018

contro

COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI COTRAL SPA in persona
dell’amministratore delegato e legale rappresentante
pro tempore Dott. ARRIGO EMILIO GIANA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIO
LAVITOLA giusta procura speciale a margine del
controricorso;
ROMA CAPITALE in persona del Sindaco in carica Prof.
IGNAZIO R. MARINO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

COMUNE DI ROMA 02438750586;
– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2015 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la 4 t7

2

lo studio dell’avvocato RICCARDO LAVITOLA, che la

parziale inammissibilità e comunque il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA;

udito l’Avvocato LIVIO LAVITOLA;

3

FATTI DI CAUSA
1. con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2004, la Compagnia Trasporti
Laziale S.p.A. (COTRAL) evocava in giudizio Roma Capitale e l’Azienda Tramvie
e Autobus del Comune di Roma (ATAC), per ottenere il pagamento delle
somme corrispondenti ai minori introiti derivanti dal rilascio di titoli di viaggio a
tariffa agevolata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno

corrispondere alle aziende di trasporto interessate i minori introiti connessi alle
tariffe agevolate applicate in favore di particolari categorie di utenti. Il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 8599 del 2010, condannava Roma Capitale
ed Atac (quest’ultima in virtù del ruolo di mandataria ricoperta all’interno del
consorzio Metrebus), in solido, al pagamento dell’importo di euro
15.325.456,88 oltre interessi legali e spese di lite e la prima a tenere indenne
ATAC delle conseguenze patrimoniali della decisione.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello Roma Capitale, mentre ATAC
spiegava appello incidentale autonomo, chiedendo il rigetto delle domande
avversarie contestando la fondatezza della sentenza di primo grado. In corso di
causa Cotral depositava la copia dell’accordo transattivo stipulato con il
Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro dal debito
pregresso di Roma Capitale, dichiarando il proprio sopravvenuto difetto di
interesse alla lite, mentre ATAC insisteva per l’accoglimento dell’appello
incidentale.
3. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata 1’8 gennaio 2015, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia
del contendere tra Cotral e Roma Capitale con compensazione delle spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio e respingeva l’appello incidentale
proposto da ATAC, con condanna al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Atac sulla base di due
motivi e resistono in giudizio, con separati controricorsi, Cotral e Roma
Capitale. La ricorrente deposita memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3

6.t

2003, in quanto spettava all’ente locale, che riceve appositi finanziamenti,

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto
previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di
cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.
2. Con il primo motivo Atac lamenta la violazione degli artt. 1710 e 1362 c.c, in
relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale
erroneamente fondato il proprio convincimento applicando al mandato
alla

ricorrente

per

le

agevolazioni

tariffarie,

la

diversa

regolamentazione prevista per i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti). In
sostanza, l’obbligo di trasferimento delle somme in favore dei due mandanti si
riferiva solo a quelle incassate direttamente da ATAC dall’utenza per effetto
della vendita dei titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti), ma non anche per le
somme che il Comune di Roma avrebbe dovuto erogare ad ATAC per le
agevolazioni tariffarie (per compensare i minori introiti conseguenti alle
agevolazioni disposte dall’Amministrazione comunale). Pertanto, la ricorrente
non avrebbe potuto attivarsi per ottenere i fondi necessari presso il Comune o
per segnalare al Comune di regolare i conti con Cotral: si trattava di attività
eccedenti i limiti del mandato, come riconosciuto anche dal TAR Lazio nella
sentenza n. 11913 del 2007.
3. Con il secondo motivo, subordinato all’accoglimento del primo, deduce
violazione dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha
ritenuto Atac responsabile in solido, anche per non avere trasferito a Cotral le
somme che le spettavano, in quanto dal materiale probatorio non emergono
elementi idonei a fondare tale affermazione.
4. Preliminarmente con riferimento alla specifica questione sollevata::
controricorrente deve individuarsi l’interesse di Atac a ricorrere,risiede nel fatto
che la transazione presuppone un profilo di responsabilità solidale di Atac con
Cotral verso il Comune di Roma.
5. Il ricorso è inammissibile essendo l’atto carente della sommaria esposizione dei
fatti di causa e, in particolare, del contenuto dell’appello incidentale che
costituisce il presupposto di ammissibilità del ricorso in cassazione, al fine di
verificare la novità o meno delle questioni sottoposte alla Corte di legittimità.
4

conferito

6. In ogni caso il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché la
Corte territoriale nell’esaminare il corrispondente motivo di appello ha ritenuto
irrilevante la prospettazione del mandato senza rappresentanza con riferimento
alle agevolazioni tariffarie nei corrispettivi del trasporto pubblico locale,
evidenziando che “il rapporto interno tra mandante e mandataria aveva
certamente consentito ad Atac di ottenere, rendicontare e versare i

desumendo che i poteri del mandatario correlati a tali attività erano contenuti
nella convenzione che andava interpretata anche sulla base della condotta
delle parti, successiva alla stipulazione, indipendentemente dal fatto che si
trattasse o meno di un mandato senza rappresentanza. Tale profilo non è
censurato con il primo motivo con il quale si prospetta, in sostanza, una
diversa interpretazione dei fatti al fine di contrapporre una valutazione
giuridica più favorevole alla ricorrente, senza individuare i vizi denunciati
(Cass. n. 635 del 15 gennaio 2015).
7. Il secondo motivo è inammissibile poiché l’ipotesi individuata dalla società
ricorrente avrebbe dovuto riguardare l’omesso esame di un fatto decisivo
oggetto di discussione tra le parti e non una censura sulla contraddittorietà o
insufficienza della motivazione, fondata, a sua volta, su una richiesta di
riesame di tutto il materiale probatorio, assumendo l’inesistenza della prova
dei presupposti delle affermazioni di diritto poste a fondamento della sentenza
di secondo grado. Pertanto la mancata individuazione del fatto storico decisivo
rispetto al quale sussisterebbe l’ipotesi di omessa considerazione pone la
censura al di fuori del perimetro del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass.
SSUU n. 8053/2014).
8. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del
presente giudizio di cassazione sostenute da ciascuno dei due controricorrenti liquidate nella misura indicata in

dispositivo – seguono la soccombenza,

dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o

corrispettivi pro quota spettanti a Cotral … negli anni precedenti” da ciò

e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso”.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese liquidandole in C 9.200,00 in favore di ciascuno dei due controricorrenti
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema
di Cassazione in data 28 giugno 2017

P.T.M.

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