Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3680 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3390-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Torino, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, o comunque dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, posto che il decidente avrebbe trascurato le doglianze difensive ove si lamentava la mancata concessione della protezione sussidiaria in relazione alla situazione generale del paese di provenienza; e 2) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia posto che il decidente avrebbe omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente al fine di riconoscere il diritto alla protezione umanitaria.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi esaminabili congiuntamente, stante l’unitarietà della censura che vi è dispiegata, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità evidenziabile, sotto un primo profilo, a fronte delle esaustive considerazioni che il decreto impugnato si dà cura di ostendere in relazione ad ambedue le questioni oggetto di denuncia, nell’indiretta sollecitazione a rivedere l’apprezzamento in fatto operato dal decidente di merito e, sotto un secondo profilo, nell’estraneità delle doglianze al perimetro di attuale ricorribilità per cassazione dell’errore motivazionale.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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