Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3680 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 8914/2016) proposto da:

B.V., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv.

Rosa Michele Rizzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Eugenio Picozza, in Roma, via di San Basilio, n. 61;

– ricorrente –

contro

M.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di

procure speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv.

Francesco Beccara, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 315/2015

(depositata il 5 ottobre 2015 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RITENUTO

– che con ricorso depositato ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. nel giugno 2014 il sig. B.V. chiedeva, dinanzi al Tribunale di Trento, che venisse accertato, nei confronti del sig. M.A., che il pozzetto di scolo delle acque meteoriche, dei marciapiedi, del giardino e delle relative tubazioni al servizio della particella edilizia n. (OMISSIS) insisteva sulla particella edilizia n. (OMISSIS) di proprietà di esso ricorrente, e, per l’effetto, condannare il M. ad asportare il pozzetto, i tubi di collegamento ed ogni manufatto esistente all’interno della proprietà dello stesso istante, oltre a rimettere in pristino il precedente stato dei luoghi;

– che, nella costituzione del convenuto ed all’esito dell’espletata istruzione probatoria, l’adito Tribunale, con ordinanza depositata il 28 ottobre 2014, accoglieva parzialmente la domanda, rilevando che, nel caso di specie, era stata costituita una servitù irregolare di scolo delle acque meteoriche provenienti dal giardino del M.A. e che detta servitù non avrebbe potuto essere revocata “ad nutum” dal B.V., difettando la prova della provvisorietà dell’autorizzazione, mentre per lo scolo delle acque provenienti dal tetto dell’abitazione del M.A. il Tribunale ordinava la rimozione dalla p.f. (OMISSIS) delle condutture ivi adducenti l’acqua meteorica che proveniva dal tetto della p.e. (OMISSIS), con la conseguente condanna del resistente al pagamento della metà delle spese giudiziali, che veniva compensate per l’altra metà.

– che, decidendo sull’appello dal B.V. e nella costituzione dell’appellato M.A., la Corte di appello di Trento, con sentenza n. 315/2015 (depositata il 5 ottobre 2015), rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado;

– che, a fondamento dell’adottata decisione, la Corte trentina osservava che il giudice di primo grado aveva correttamente giustificato il suo convincimento in ordine alla mancanza del carattere precario del permesso concesso dal B. alla realizzazione, da parte del M., dello scarico e che, quindi, altrettanto legittimamente, l’attore avrebbe potuto ottenere solamente la rimozione dello scarico che non aveva costituito oggetto di convenzione, ovvero quello delle acque meteoriche provenienti dal tetto, la cui esecuzione, perciò, avrebbe dovuto considerarsi come un fatto illecito autonomo, come tale sanzionabile con l’eliminazione del relativo scarico eseguito;

– che il soccombente appellante ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, riferito a tre motivi, a cui l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RILEVATO

– che con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione e mancanza di decisione e/o di motivazione in relazione alla omessa contestazione da parte del resistente circa le opere-tubature e contestazione limitata alla sola opera-pozzetto;

– che con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1175 e 1176 c.c., avuto riguardo alla valutazione e qualificazione del rimedio operato dal giudice, avendo escluso che, nella fattispecie, ricorressero le condizioni per la configurazione della proposta azione come “negatoria servitutis”;

– che con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato – sempre in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872 c.c., comma 2, e degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., non avendo la Corte di appello ritenuto che, nel caso di specie, coevamente alla proposizione di un’actio negatoria servitutis (con riferimento alla rimozione delle opere lesive del suo diritto di proprietà realizzate dal M.), fosse stata formulata anche una domanda tendente ad ottenere la riduzione in pristino, come prevista dal citato art. 872 c.c..

Considerato che, alla stregua del contenuto dei formulati motivi, viene in rilievo la necessità della risoluzione della controvertibile questione sulla individuazione delle condizioni per la configurazione della servitù irregolare e sul possibile carattere temporaneo o meno della stessa, ragion per cui il collegio ravvisa l’opportunità che il ricorso sia deciso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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