Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3680 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25437/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 245/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 07/07/2014, depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 245/2/14, depositata il 29 ottobre 2014, non notificata, la CTR del Molise ha solo in parte accolto l’appello proposto nei confronti della Dott.ssa B.M. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Isernia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Isernia – che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la Dott.ssa B. aveva presentato per l’Irap versata per gli anni dal 2004 al 2007 – ritenendo che per le annualità 2004 e 2005 la contribuente fosse incorsa in decadenza.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Il ricorso è da ritenere manifestamente infondato, avendo l’Amministrazione ricorrente incentrato le sue censure, tanto sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione quanto delle denunciate ipotesi di violazione di legge unicamente sul non aver rilevato la sentenza impugnata l’utilizzazione da parte della contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, di personale dipendente.

Risultando, peraltro, dalle doglianze dell’Amministrazione quale esposte nel ricorso in appello, essere pacifico in fatto che la contribuente si fosse avvalsa, per gli anni per i quali era stato riconosciuto il diritto al rimborso, della collaborazione di una sola dipendente con mansioni di segretaria impiegata part time, la pronuncia impugnata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP alla luce dei principi enunciati da Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo del suddetto tributo ricorre invece quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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