Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 368 del 10/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 10/01/2018, (ud. 30/05/2017, dep.10/01/2018),  n. 368

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 giugno 2011 ha respinto, previa riunione, le impugnazioni proposte avverso le sentenze del Tribunale di Roma del 26 ottobre 2004 e del 4 marzo 2008, le quali avevano rispettivamente: 1) dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dallo Studio F. e R.D. s.n.c. contro la Diving World s.r.l. per il pagamento di compensi professionali relativi alla pretesa di un compenso per la realizzazione di alcuni documentari televisivi; 2) respinto la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla Diving World s.r.l. e da B.S. avverso la controparte, per il pregiudizio patito a causa della violazione del diritto d’autore, con riguardo ai medesimi documentari.

La corte territoriale ha ritenuto: a) che l’invito, rivolto dall’opponente all’opposto in primo grado, a costituirsi entro il termine di dieci giorni (invece che venti) prima dell’udienza rappresentasse l’inequivoca espressione della volontà di avvalersi dei termini processuali abbreviati, con conseguente onere di costituzione, a sua volta, entro cinque giorni dalla notificazione ed improcedibilità dell’opposizione, in mancanza del suo adempimento; b) che, una volta accolta la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale per l’opera d’autore prestata, sulla base delle condizioni contrattuali pattuite inter partes, divenisse incompatibile l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, avanzata contro la committente per indebito sfruttamento dei diritti sulle opere dell’ingegno e per lesione del diritto morale d’autore.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla Diving World s.r.l. e da B.S., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Studio F. e R.D. s.n.c., nonchè in proprio l’unica socia Lucilla Pagnani, i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale propone tre motivi d’impugnazione, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2575 – 2577 e 2581 c.c., nonchè della L. 22 aprile 1941, n. 633, perchè, a fronte della contestazione circa la paternità dei documentari realizzati dai ricorrenti, i testimoni ascoltati in primo grado hanno chiarito, in modo incontrovertibile, che il B. è l’autore delle riprese e l’ideatore dei soggetti di cui ai documentari in questione: infatti, la L. n. 633 del 1941, art. 20, tutela il diritto morale d’autore, così come l’art. 2575 c.c., il quale ben può avere ad oggetto un’opera audiovisiva, ed ogni cessione a terzi richiede la prova scritta;

2) nullità della sentenza ed omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, perchè, nel primo grado del giudizio, gli attori avevano chiesto l’accertamento della loro titolarità esclusiva del diritto d’autore, ma sul punto la sentenza non ha motivato;

3) motivazione insufficiente o contraddittoria, in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 4, per avere essa confermato il rigetto della domanda risarcitoria in quanto “fondata su causa petendi del tutto incompatibile” con quella di adempimento, onde la motivazione è inadeguata.

Con il ricorso incidentale, sono stati proposti tre motivi, come segue riassumibili:

1′) violazione o falsa applicazione degli artt. 165 e 645 c.p.c., L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, perchè l’assegnazione del termine di soli dieci giorni per la costituzione dell’opposto era un mero refuso, mentre i termini di comparizione erano congrui;

2′) violazione o falsa applicazione degli artt. 165 e 645 c.p.c., L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, con nullità della sentenza;

3′) violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè dall’accoglimento del ricorso deriva la statuizione sulle spese.

2. – Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto esso, sotto l’egida della violazione di legge, mira invece al riesame delle prove assunte, in particolare delle prove testimoniali, delle quali infatti riporta ampi passaggi, giudizio di fatto tuttavia non ammesso in sede di legittimità, restando il richiamo delle norme menzionate puramente astratto.

3. – Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto privo di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non menzionando il luogo ed il tempo della sottoposizione della questione, relativa alla domanda di accertamento della paternità dell’opera, al giudice d’appello.

Invero, costituisce principio consolidato in tema di ricorso per cassazione che, per consentire alla corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle domante o tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (e multis, Cass. 9 agosto 2016, n. 16655; 15 luglio 2015, n. 14784; 9 aprile 2013, n. 8569; ord. 16 marzo 2012, n. 4220).

4. – Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata decisione: che, peraltro, è sul punto adeguatamente motivata, avendo essa argomentato in modo netto che, una volta accolta l’azione contrattuale, non sarebbe stata ammissibile l’azione di risarcimento del danno, dal momento che in quel modo è rimasta accertata la debenza della somma non a titolo risarcitorio per violazione del diritto d’autore, ma a titolo contrattuale, per l’uso autorizzato dei risultati dell’opera dell’ingegno della Diving World s.r.l. e di B.S..

Risulta altresì inadeguatamente formulato il motivo, che confonde indebitamente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione: laddove, come da tempo è stato chiarito (fra le altre, Cass. 4 aprile 2013, n. 8315), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.

5. – L’eccezione di nullità della procura speciale rilasciata dalla società controricorrente, per non essere l’unica socia anche rappresentante legale della società, non è stata vinta da contraria produzione documentale di questa, ex art. 372 c.p.c..

Invero, costituisce principio consolidato quello che “la procura alle liti, rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società, è valida quando dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica; ove però la fonte della legittimazione di tale potere sia oggetto di contestazione ad opera della controparte, è la società rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa nella società medesima, tale potere abbia legittimamente speso rilasciando la procura speciale” (Cass. 1 luglio 2000, n. 8838; 28 settembre 2011, n. 19824; 30 settembre 2014, n. 20563).

In mancanza della prova predetta, deve pronunciarsi dunque l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla società.

6. – Il ricorso incidentale proposto in proprio da P.L. è inammissibile, non risultando essa essere stata parte del giudizio nei gradi di merito, nè essendo consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado (Cass. 17 maggio 2011, n. 10813).

7. – Le spese vengono interamente compensate per la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, compensando per intero le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2018

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