Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 368 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14251/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIBORIO GAMBINO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti –

avverso il decreto n. 1323/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSITTA, emesso il 05/11/2014 e depositato il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto depositato il 23 dicembre 2014, ha rigettato l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter e confermato il rigetto della domanda di equa riparazione proposta da M.P. nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze;

che la Corte d’appello ha osservato, quanto alla domanda proposta nei confronti del Ministero della giustizia, che il ricorrente non aveva prodotto gli atti del giudizio presupposto in copia autentica, che non era argomentata la prospettata applicabilità in via analogica dell’art. 640 c.p.c., ai fini dell’integrazione officiosa della documentazione;

che l’ulteriore documentazione prodotta in sede di giudizio di opposizione (fascicolo di parte del giudizio presupposto), peraltro anch’essa non in copia autentica, non poteva essere esaminata, posto che la valutazione della domanda di equa riparazione doveva essere effettuata sulla base degli elementi in possesso del primo giudice;

che, quanto alla domanda proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte d’appello ha confermato la relativa improponibilità, in quanto nel giudizio presupposto – pendente alla data del 16 settembre 2010 – non risultava presentata istanza di prelievo;

che per la cassazione del decreto M.P. ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

che l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atti per l’eventuale partecipazione all’udienza nell’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che preliminarmente si deve rilevare che la formulazione del ricorso non soddisfa il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, per carenza di specificità nella descrizione della fattispecie e delle vicende processuali presupposte – di cui non sono indicate neppure le date -, essendo escluso, per il principio di autosufficienza del ricorso, che tali elementi possano essere ricavati dalla documentazione prodotta ovvero dal fascicolo d’ufficio (ex plurimis, Cass., Sez. U, ord. n. 26644 del 2009);

che il decreto della Corte d’appello, oggetto di impugnazione, non supplisce al deficit di esposizione che connota il ricorso, con la conseguenza che questa Corte non è posta in grado di entrare nel merito delle questioni prospettate dal ricorrente;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e non si pronuncia sulle spese di lite, in assenza di attività difensiva degli intimati Ministeri;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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