Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 368 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 10/01/2011), n.368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10781/2005 proposto da:

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati SABATINI Luigi, LANOCITA

FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO, in persona dei Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIO ROMANO 5, presso l’avvocato PRUNAS

FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTERA Americo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Salerno con sentenza del 6 maggio 2004 ha confermato la decisione del Tribunale che aveva revocato il decreto emesso il 20 febbraio 1998 con cui il Presidente dell’Ufficio ingiungeva al comune di Salerno il pagamento in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni di L. 145.551.203, a titolo di residuo corrispettivo dell’appalto per la costruzione di 336 alloggi in località (OMISSIS). Ciò perchè: a) gli artt. 27 e 28 della Convenzione stipulata tra le parti nel 1984, successivamente riprodotta nei contratti successivi devolveva le relative controversie alla cognizione di un arbitrato; b) trattatasi di clausola liberamente concordata dalle parti, non tenute ad osservare il capitolato generale per le opere pubbliche appr. con D.P.R. n. 1063 del 1962, come modificato dalla L. 741 del 1981, che aveva introdotto l’arbitrato obbligatorio.

Per la cassazione della sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per due motivi,illustrati da memoria,cui resiste il comune di Salerno con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo,il Consorzio, deducendo violazione degli art. 111 Cost., art. 113 cod. proc. civ., e segg., nonchè difetti di motivazione si duole che a Corte di appello abbia disatteso la nota decisione 152/1996 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il menzionato della L. n. 741 del 1981, art. 16, laddove aveva istituito un arbitrato obbligatorio, nel caso peraltro derogato dalle parti con l’esplicito richiamo al cap. gen. delle o.p. del 1962.

Il motivo è infondato,avendo la Corte di appello correttamente applicato i principi ripetutamente enunciati al riguardo da questa Corte secondo i quali: a) In materia di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 16 – sostitutivo del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47 – nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: perciò trovando applicazione nei soli appalti dello Stato nonchè in quelli degli enti pubblici tenuti per legge all’osservanza dei capitolati generali per le opere statali (Cass. 10850/2003; 7535/2002; b) negli altri appalti, invece, ove le parti abbiano richiamato il capitolato per disciplinare il rapporto contrattuale, come avviene nel caso in cui abbiano testualmente pattuito che esso costituisca parte integrante del contratto, le norme del capitolato, ivi comprese quelle che prevedono il deferimento delle controversie nascenti dal contratto ad un collegio arbitrale, assumono la stesse natura e portata negoziale dell’atto che le richiama, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa di provenienza, e conservando efficacia indipendentemente dalle successive modifiche della stessa; c) in tal caso, avendo l’arbitrato la sua fonte non già nella legge, ma in una convenzione compromissoria intercorsa tra le parti, che trova fondamento nella loro concorde volontà, non assume alcun rilievo la questione relativa alla facoltatività dell’arbitrato, prevista dal cit. D.P.R. n. 1063, art. 47 e ripristinata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 16 e la clausola negoziale conserva, così, efficacia, indipendentemente dalle successive modifiche della norma da cui sono tratte, proprio per l’effetto vincolante che, liberamente, i contraenti hanno attribuito al loro contenuto (Cass. 23670/2006;

11216/2005; 563/2001).

Pertanto siccome nel caso la Corte di appello ha accertato – e le parti confermato – che si trattava di appalto di un comune, non sottoposto alla normativa prevista dal menzionato capitolato statale, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la clausola compromissoria, trovando la sua fonte nella volontà negoziale delle parti (artt. 27 e 28 della Convenzione) e non nella normativa del Capitolate Generale delle opere pubbliche istitutiva dell’arbitrato obbligatorio, era rimasta estranea alla declaratoria di incostituzionalità del menzionato art. 16, ed aveva continuato a regolare le controversie nascenti dall’appalto intercorso tra le parti.

Con il secondo motivo, il Consorzio deducendo altra violazione delle medesime disposizioni di legge, nonchè difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’appalto si era regolarmente concluso così come si erano esauriti i rapporti contrattuali tra le parti, rendendo non più operante la clausola compromissoria; e che la controversia non rientrava quindi tra quelle nascenti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata dopo avere riportato il contenuto della clausola ha desunto sia dal suo tenore letterale che dal suo complessivo contenuto che le parti avevano inteso devolvere alla cognizione arbitrale tutte indistintamente le controversie aventi per oggetto “la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto” di appalto: con esclusione, quindi, di qualsiasi tentativo di interpretazione restrittiva.

Ed in tema di interpretazione di un contratto l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce certamente in un’indagine di fatto, pertanto, affidata in via esclusiva al potere istituzionale del giudice del merito. Ne discende la censurabilità in sede di legittimità dell’operazione interpretativa nei soli casi di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto; oppure per inosservanza delle norme ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e 1371 c.c., che il Consorzio non ha neppure prospettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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