Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3679 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3679 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 15/02/2018

SENTENZA
sul ricorso 9441-2015 proposto da:
PIZZAMIGLIO GIANFRANCO, domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO
GASPARI giusta procura speciale in calce alla memoria
art. 378 C.P.C.;
– ricorrente-

2017
1496

contro

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore
GIULIANO PISAPIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato(

1

r

RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati RUGGERO MERONI, ANTONELLO MANDARANO,
IRMA MARINELLI, ENRICO BARBAGIOVANNI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

MILANO, depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il
4r

rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 1042/2014 del TRIBUNALE di

FATTI DI CAUSA
1. Con atto dell’Il marzo 2010, il Comune di Milano ingiungeva a Gianfranco
Pizzamiglia, ai sensi dell’articolo 2 del R.D. n. 639 del 1910, di versare la somma
di euro 294.769,95 corrispondente alle pigioni e alle spese riscosse nell’ambito del
rapporto di mandato con rappresentanza conferito per la gestione di uno stabile
sito in via Correnti in Milano, esponendo che, quale comproprietario della metà
indivisa di tale stabile, unitamente a Luisa e Luciana Raiteri, in data 31 maggio

l’impegno alla riscossione delle pigioni e delle spese e versamento degli introiti in
favore dei proprietari. Con atto notificato il 22 maggio 2010 Pizzamiglia proponeva
opposizione all’ingiunzione e il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, chiedeva
il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna di Pizzamiglia al
pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di canoni, oneri accessori
riscossi e non pagati e, in parte, non riscossi, in qualità di amministratore dello
stabile, oltre interessi.
2. Il Tribunale, sulla base della documentazione contabile riteneva violati gli obblighi
del mandatario oggetto degli articoli 1 e 8 della convenzione, atteso il mancato
pagamento in favore del Comune di Milano di somme precedentemente riscosse e
di altre, oggetto della domanda riconvenzionale, non richieste agli inquilini morosi.
Con sentenza del 23 gennaio 2014, revocava l’ingiunzione e condannava
Gianfranco Pizzamiglia al pagamento della somma di euro 206.321,38, oltre
interessi e spese nella misura di due terzi.
3. Avverso tale decisione proponeva impugnazione Gianfranco Pizzamiglia e la Corte
d’Appello di Milano, ritenuta insussistente una ragionevole probabilità di
accoglimento del gravarne, con ordinanza depositata il 30 gennaio 2015,
dichiarava inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’articolo 348 bis e seguenti
c.p.c, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Milano propone ricorso per cassazione ex art.
348 ter c.p.c. Gianfranco Pizzamiglia sulla base di quattro motivi. Resiste in
giudizio il Comune di Milano con controricorso e deposita memoria difensiva. Il
ricorrente si costituisce con nuovo difensore e deposita memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3

2000, aveva conferito mandato per la gestione dell’immobile al Pizzamiglia, con

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto
previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di
cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.
2. Con il primo motivo Gianfranco Pizzamiglia lamenta violazione e falsa applicazione
degli articoli 1710 e 1713 c.c, nonché dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’articolo
360, n. 3 c.p.c, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente richiamato le
norme sul mandato di cui agli articoli 1710 e 1713 c.c, mentre -eventualmente- la

rendiconto, che era stato regolarmente fornito dal ricorrente e non contestato dal
Comune di Milano. Sotto altro verso non era stata proposta alcuna domanda tesa
a valutare l’operato di Pizzamiglia, in quanto la controversia aveva ad oggetto solo
l’accertamento delle poste di dare e di avere.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli
articoli 99, 101 e 112 c.p.c, nonché 2697 c.c, in relazione all’articolo 360, n. 3
c.p.c, per avere il Tribunale male interpretato le risultanze della consulenza
tecnica. In particolare, al consulente non era stato conferito l’incarico di valutare il
comportamento di Pizzamiglia, ma di ricostruire la contabilità senza esprimere
valutazioni in ordine alla responsabilità dello stesso e alla presunta prescrizione di
cannoni, operando non richieste detrazioni di affitti.
4. Con il terzo motivo lamenta l’erronea interpretazione degli articoli 1710, 1713,
2043 e 2697 c.c, in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando che, sck Comune
di Milano, incombeva l’onere di dimostrare la responsabilità di Pizzamiglia per i
presunti mancati introiti e in tale ambito il Tribunale aveva omesso di considerare
che, per poter agire per il recupero delle somme, Pizzamiglia aveva la necessità di
essere autorizzato al recupero delle somme, mentre la proprietà Raiteri si era

disciplina da osservare riguardava l’articolo 1713 c.c. che impone al mandatario il

sempre opposta a ciò, vanificando gli sforzi del ricorrente.
5. Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1710,
1713, 2043 e 2697 c.c, nonché dell’articolo 36 c.p.c, in relazione all’articolo 360 n.
3 c.p.c. per avere il Tribunale errato nell’accogliere la domanda riconvenzionale
spiegata dal Comune, in quanto sfornita di prova. Il Tribunale ha ritenuto
dimostrato il comportamento gravemente inadempiente di Pizzamiglia riguardo al
considerevole importo riferito agli affitti non incassati dai conduttori e alle spese
(
4

4-Y

condominiali non richieste agli inquilini, ma ciò in difetto di prova, per avere, al
contrario, il ricorrente dimostrato di avere tentato di recuperare dagli inquilini
morosi le somme dovute, ma le relative azioni erano state respinte.
6. Il ricorso presenta insuperabili profili d’inammissibilità che caratterizza tutte le
censure sopra individuate. In primo luogo il ricorso è inammissibile ai sensi
dell’articolo 366, n. 3 c.p.c. in quanto il ricorrente non riporta alcun passaggio

Milano che, al contrario, rappresenta un requisito processuale speciale di
ammissibilità per cui è “necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia
fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ai
sensi dell’articolo 348 bis c.p.c.” (Cass. 15 maggio 2014, n. 10722). Nel caso di
specie il ricorrente ha riportato in sintesi i motivi di appello (pagina 8), ma ha
omesso del tutto l’indicazione della motivazione della decisione della Corte
territoriale.
7. Il ricorso è, altresì, inammissibile per difetto di autosufficienza, come rilevato dal
controricorrente, poiché il nucleo centrale della controversia -che riguarda in
maniera trasversale tutte e quattro le doglianze- attiene alla contestata violazione
delle clausole del contratto di mandato del 31 maggio 2000, che non viene
allegato o trascritto in nessuna parte; analoghe considerazioni riguardano il
contenuto della consulenza contabile, oggetto di contestazione in tutti i motivi, che
non viene trascritto.
8. Da ultimo va rilevata la novità e l’attinenza al merito di buona parte delle questioni
oggetto delle memorie difensive, con le quali il ricorrente sostiene la mancanza di
un pregiudizio per il Comune corrispondente all’ammontare dei canoni non riscossi
e la necessità di escludere dal computo del danno i crediti non ancora prescritti,
precisando che occorrerebbe verificare se la presenza di insoluti abbia determinato
o meno una diminuzione del prezzo di vendita dello stabile. Difetta in questo caso
la prova di avere sottoposto al giudice di appello tali specifiche questioni le quali,
in ogni caso, riguardano esclusivamente il merito della controversia e non sono
sindacabili in sede di legittimità.
9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del
presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo 5

della motivazione dell’ordinanza d’inammissibilità resa dalla Corte d’Appello di

seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha
proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma

presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso”.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
in favore del controricorrente, liquidandole in C 7.600,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00
ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di
Cassazione in data 28 giugno 2017
Il Consigliere estensore

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del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei

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