Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3679 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27410-2006 proposto da:

L.S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. GURRIERI GIOVANNI in 95100 CATANIA, Via Orto Limoni

46, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ACQUE CARCACI FASANO S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1215/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 30/11/2005, depositata il

12/12/2005 R.G.N. 14/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GUERRIERI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 30-11/12-12-2005 di rigetto della impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato al pagamento di metà delle spese processuali nei confronti della Acque Caraci del Fasano s.p.a. pur riconoscendolo vittorioso nei confronti del Condominio di (OMISSIS), convenuto unitamente alla società Acque Caraci del Fasano s.p.a..

Le Acque Caraci del Fasano s.p.a. non sì costituivano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L.S.G. ha dedotto erronea a falsa applicazione degli artt. 329, 342 e 346 c.p.c. in quanto il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che l’atto di appello contenesse l’impugnazione solo della statuizione sulle spese processuali e non anche la mancata condanna in solido con il Condominio della società Acque Caraci del Fasano.

Al contrario, il ricorrente evidenziava di aver impugnato sia il giudizio formulato dal giudice di primo grado sull’irreprensibilità del comportamento tenuto dalla società Acque Caraci del Fasano, sia la conseguenza logica di tale giudizio vale a dire in regolamento delle spese processuali poste per la metà a suo carico.

Erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che egli non avesse impugnato la statuizione principale, prestando alla stessa di fatto acquiescenza, con conseguente decadenza dalla impugnazione sul merito.

Infatti,dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell’atto di appello, risultava in maniera chiara la volontà dell’appellante di sottoporre al giudice dell’impugnazioni tutte le questioni dibattute in primo grado, strettamente connesse con la statuizione impugnata.

Come ultimo motivo deduceva la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla condanna delle spese del giudizio di secondo grado che, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe dovuto essere modificata.

Il ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza in ordine ai suoi primi motivi.

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia interpretato erroneamente l’atto di appello in quanto l’impugnazione avrebbe avuto come oggetto non solo la statuizione sulle spese processuali, ma anche la statuizione ad essa connessa, vale dire il riconoscimento del comportamento esente da responsabilità tenuto nella vicenda dalla società Acque Caraci del Fasano.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, non essendo la Corte di Cassazione abilitata all’esame diretto degli atti delle cause di merito, trascriva in ricorso (in modo completo o quantomeno nelle parti salienti) l’atto di cui lamenta il difetto di interpretazione nella specie Patto di appello, per dimostrare l’errore in cui è incorso il giudice di merito.

Il ricorrente ha completamente omesso la trascrizione, anche parziale, dell’atto di appello, limitandosi a denunziare l’erronea interpretazione dello stesso, e di conseguenza questa Corte non è stata messa in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure proposte.

Il terzo motivo è assorbito dalla decisione sui primi due e dalla conferma della sentenza della Corte di appello.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, stante la contumacia della società Acque Caraci del Fasano s.p.a..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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