Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3679 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/02/2017), n. 3679
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23984/2015 proposto da:
M.A., MA.AN., P.R.,
elettivamente domiciliati in RONA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli Avvocati ANTONIO
DE ANGELIS, DANIELE PORENA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 155/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA del 19/02/2015, depositata il 02/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR dell’Umbria, con sentenza n. 155/03/15, depositata il 2 marzo 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti in epigrafe, il primo usufruttuario e gli altri eredi del patrimonio oggetto della successione testamentaria della sig.ra C.F., avverso la sentenza della CTP di Terni, che ne aveva invece accolto il ricorso avverso avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore di un terreno ritenuto in parte edificabile in forza di previsione di PRG.
Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Appare assorbente l’esame del terzo motivo, nel quale i ricorrenti compendiano due ordini di censure, che appaiono ammissibili in relazione ai principi esposti da Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100. Il motivo, nella parte in cui i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è manifestamente fondato.
La pronuncia impugnata, nella parte in cui si limita a dar conto, senza specificarne il contenuto, della produzione di un certificato di destinazione urbanistica del terreno che l’Agenzia delle Entrate ha prodotto in grado d’appello, omette di dar conto degli elementi minimi per poter verificare se essa abbia stimato congruo il valore attribuito dall’Ufficio a ciascuna parte rispettivamente classificata nel PRG, allora solo adottato, come zona di completamento BC5 e dell’altra in zona G (spazi pubblici) in ragione delle effettive potenzialità edificatorie, ciò che costituiva oggetto di doglianza dei ricorrenti, oppure abbia impropriamente ritenuto che gli stessi avessero riferito all’intero terreno la destinazione agricola propria di una sola parte del terreno in questione.
L’assoluta lacunosità della pronuncia non consente quindi di verificare in forza di quali elementi la decisione impugnata abbia ritenuto la legittimità della pretesa tributaria, essendo ben al di sotto del c.d. minimo costituzionale, che fa sì che il vizio di motivazione si converta in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, rendendo ammissibile, oltre che nel caso di specie fondata, la censura proposta ai sensi della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo i principi enunciati da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme.
Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR dell’Umbria.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR dell’Umbria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017