Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3678 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3678 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso 21041-2015 proposto da:
DATA AR COOP ARL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
PALAZZOLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2018

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA;
– intimata –

avverso il decreto n. 478/2015 del TRIBUNALE di ROMA, Ru-0 (2,c a°83depositato il 25/06/2015;

-t2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

rilevato che con decreto n. 478 pubblicato in data 25 giugno 2015 il
Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da DATA AR
COOP. A R.L. avverso il provvedimento di rigetto della domanda di
ammissione allo stato passivo di ALITALIA LINEE AEREE
ITALIANE S.p.A. in amministrazione straordinaria;
che, avverso tale pronuncia, DATA AR COOP. A R.L. ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la procedura
intimata non ha svolto difese;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta: “Ex art. 360, n.
4) c.p.c. — omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, censurando il decreto
impugnato per avere erroneamente affermato la mancanza di data
certa delle prestazioni rivendicate e omesso di esaminare i documenti
versati in atti da cui emergeva il riconoscimento di tali prestazioni da
parte dei commissari straordinari;
che il secondo motivo di ricorso lamenta: “Ex art. 360, n. 4, c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio” censurando il decreto
impugnato per avere omesso di pronunciarsi sulla natura privilegiata
del credito;
ritenuto che il primo motivo è inammissibile atteso che, pur riferito
formalmente all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c, censura in effetti la
motivazione del provvedimento impugnato; ma, ancorché riguardato
Ric. 2015 n. 21041 sez. MI – ud. 05-12-2017
-2-

Il Collegio

sotto il canone del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., il motivo
è comunque inammissibile giacché per un verso appare privo di
specificità, non indicando dove e quando i documenti che indica
come omessi sarebbero stati introdotti all’attenzione del Tribunale;
peraltro, laddove investe il giudizio di merito reso nel decreto

inammissibile, posto che si risolve in una critica della motivazione
adottata dal Tribunale, non più consentita dopo la novellazione del
citato art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.;
che il secondo motivo è infondato atteso che — oltre a ripetere la
impropria crasi tra il n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e il vizio di motivazione di
cui al n. 5 — nella sostanza lamenta una nullità del decreto per
violazione dell’art. 112 c.p.c.; in tali termini, tuttavia, esso è infondato
poiché il decreto impugnato a pagina 7 mostra di avere tenuto in
considerazione la domanda di collocazione in privilegio dei crediti
fatti valere; il che esclude l’omessa pronuncia sul punto, dovendo solo
rilevarsi che la reiezione della domanda è fondata dal Tribunale sulla
totale carenza di prova del rapporto contrattuale, che logicamente
assorbe la questione della collocazione del credito;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata
procedura svolto difese;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002,
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Ric. 2015 n. 21041 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-3-

sull’assolvimento dell’onere probatorio, il motivo è parimenti

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017

Il Presidente

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