Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3678 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7487-2017 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO n.

2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PATE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

– intimati –

avverso la sentenza n. 17102/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 15/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato ai sensi dell’art. 615 c.p.c. A.L. evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Roma Equitalia Sud s.p.a., agente di riscossione, e Roma Capitale, instando per l’annullamento di una intimazione di pagamento notificatagli sulla base di cartelle e verbali di accertamento di violazioni al C.d.S. mai ritualmente notificate.

Si costituivano in giudizio Roma Capitale ed Equitalia Sud s.p.a. contestando l’opposizione.

Con sentenza n. 32520/2015 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione rilevando la mancata notificazione degli atti presupposti all’intimazione di pagamento opposta.

Interponeva appello la A. limitatamente alla quantificazione delle spese del giudizio di prime cure e si costituivano in seconde cure, resistendo al gravame, gli originari convenuti.

Con la sentenza impugnata, n. 17102 del 2016, il Tribunale di Roma rigettava l’appello ma, riformando d’ufficio la decisione di prime cure, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla A., compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.L. affidandosi a tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 329,342,343,344,345 e 346 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe deciso d’ufficio, riqualificando la domanda originariamente proposta dalla A., senza che Roma Capitale o l’agente per la riscossione avessero proposto alcun motivo di appello, nè principale, nè incidentale. La censura è fondata.

Il Tribunale, invero, propone una lettura astrattamente corretta del contesto normativo applicabile all’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento, distinguendo tra i diversi vizi proposti dalla A., taluni dei quali erano soggetti al termine di 30 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, altri invece a quello di 20 giorni dal medesimo momento, e rigettando l’eccezione di prescrizione, la quale invece sarebbe stata comunque proponibile senza limiti temporali ex art. 615 c.p.c. In tale disamina, tuttavia, il giudice di merito non tiene conto che nessuna delle parti appellate aveva proposto impugnazione incidentale invocando la riforma della sentenza di prime cure, nè aveva riproposto l’eccezione di decadenza dell’ A. dall’azione. La sentenza impugnata, infatti, indica chiaramente (cfr. pag. 3) che Roma Capitale aveva solo dedotto la regolare quantificazione degli onorari da parte del Giudice di Pace, mentre Equitalia Sud s.p.a. aveva protestato soltanto la propria carenza di legittimazione passiva, invocando la compensazione delle spese. In assenza di impugnazione incidentale, o anche solo di riproposizione dell’eccezione di decadenza, il giudice di appello avrebbe dovuto limitare la propria disamina al solo tema delle spese.

Al riguardo, occorre dare continuità al principio secondo cui “Il divieto di “reformatio in peius” costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del “thema decidendum” in appello, per cui, una volta stabilito il “quantum devolutum”, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013, Rv. 628907; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020, Rv. 657150).

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento degli altri due, con i quali la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 112 c.p.c. – secondo motivo – e della L. n. 689 del 81, artt. 22 e 23 nonchè artt. 615 e 617 c.p.c. – terzo motivo.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri due. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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