Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3678 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22168/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VARS DI SPERTI CARLA & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avvocato SALVATORE NISI, giusta procura in calce al

ricorso;

– controlicorrente –

avverso la sentenza n. 1801/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 07/03/2014, depositata il

15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1801/23/14, depositata il 15 settembre 2014, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – ha accolto, nei limiti di seguito precisati, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Lecce, Ufficio controlli – per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Lecce, che aveva integralmente accolto i ricorsi della contribuente per l’annullamento degli avvisi di accertamento per IVA ed IRAP per gli anni 2002 e 2003. La CTR accolse l’appello per l’anno 2002 limitatamente ai bonus c.d. qualitativi, oggetto di prestazioni di fare ritenute imponibili, dichiarando inammissibile l’appello per l’annualità 2003 per la quale l’Amministrazione non ne aveva specificato la natura.

Avverso la suddetta pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata società si è costituita al solo fine di essere destinataria delle comunicazioni relative al giudizio, dichiarando di rimettersi alle decisioni della Corte in ordine alle questioni ad esso relative.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con l’unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, deducendo come nell’atto di appello l’Amministrazione avesse censurato la pronuncia di primo grado, riguardo all’annualità 2003, anche con riferimento alla questione dell’applicazione dell’IVA al valore maggiore rispetto a quello di stima conseguito dalla vendita di autoveicoli usati acquisiti in conto vendita, riguardo al patto in forza del quale la VARS, in caso di vendita ad un prezzo maggiore a quello di stima, effettuata al momento del deposito del veicolo presso la società, avrebbe trattenuto la differenza a titolo di compenso per l’attività prestata; tale patto comportando, per l’Amministrazione, la necessità che il maggior compenso scaturito dalla cessione del veicolo dovesse configurarsi quale corrispettivo di prestazione di servizi imponibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, da assoggettare quindi ad IVA, con aliquota, all’epoca, del 20%.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, totalmente omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello in punto di assoggettamento ad IVA, quali frutto di prestazioni imponibili, dei maggiori compensi derivanti dalla rivendita di autoveicoli acquisiti in conto vendita rispetto al c.d. prezzo di stima, che costituisce motivo del tutto autonomo rispetto all’ulteriore censura della pronuncia di primo grado impugnata, per quanto riferito anno 2003, ritenuta inammissibile dalla CTR per difetto di specificazione della natura dei cd. bonus, non potendo, dunque, ravvisarsi alcuna pronuncia, sia pure implicita, di rigetto della questione come proposta nel motivo in questione quale formulato nell’atto di appello e riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. 2, 20 agosto 2015, n. 17049).

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Puglia -sezione staccata di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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