Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3677 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28962/2006 proposto da:

KATIUSCIA S.N.C. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore Sig. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato

SCIUBBA Pietro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DE NICOLAO ROBERTO giusta procura speciale del Dott. Notaio CRISTIANA

CASTALLO in ASCOLI PICENO del 16/11/2010, Rep. n. 9641;

– ricorrenti –

contro

ICO INIZIATIVA COMERCIALE S.R.L. IN LIQ.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1129/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 21/03/2005, depositata il 12/07/2005

R.G.N. 1759/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al Tribunale di Padova la società Katiuscia S.n.c. conveniva in giudizio la società Iniziativa Commerciale S.r.l. in liquidazione per ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento della società convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni, che reclamava nella misura di L. 500.000.000.

Assumeva la società istante che:

-aveva stipulato in data 10.12.1992 con la società Iniziativa Commerciale S.r.l. un contratto preliminare, con il quale le parti avevano stabilito tutti gli elementi essenziali del rapporto di collaborazione tra esse già in atto in via di fatto;

– la società convenuta, con telegramma, l’aveva diffidata a sottoscrivere il contratto, da formare sulla base del suddetto preliminare, entro la data del 24.2.1993, con la precisazione che la mancata stipulazione del contratto entro la suddetta data l’avrebbe resa libera da qualsiasi impegno;

– la stessa società convenuta in data 10.3.12993 aveva poi comunicato di ritenere risolto il precario rapporto intercorso tra esse parti, nonostante che da parte sua, con lettera del 4.3.1993, fosse stata dichiarata la disponibilità alla contrattazione e si fosse giustificato il ritardo nella stipulazione del contratto con il fatto che il telegramma suddetto era stato inoltrato con una errata destinazione.

La costituita società convenuta contrastava la domanda, deducendo che la scrittura del 10.12.1992 non rappresentava un contratto perfetto e che le prestazioni reciproche intanto intervenute tra le parti trovavano titolo in un pregresso rapporto assimilabile a quello di agenzia.

Il tribunale adito, disattese le eccezioni in rito della convenuta, rigettava le domande della società Katiuscia S.n.c., che condannava alle spese, al riguardo considerando che la scrittura del 10.12.1992, denominata “accordo preliminare”, non integrava vero e proprio contratto, fonte di reciproche obbligazioni, ma semplice puntazione del futuro contratto, aggiungendo che le prestazioni eseguite trovavano la loro fonte nel diverso contratto di agenzia in corso tra le stesse parti.

Sul gravame della soccombente società Katiuscia S.n.c. provvedeva la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza quivi denunciata, depositata il 12.7.2005, che, rigettando l’impugnazione, confermava la pronuncia di primo grado sulla scorta delle seguenti considerazioni:

a) nella fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la domanda della società Katiuscia S.n.c. integrava la diversa ipotesi della responsabilità precontrattuale ex art. 1373 c.c.;

b) a fronte della suddetta pretesa, era assolutamente carente la prova del pregiudizio che la società appellante assumeva esserle derivato in conseguenza dei fatti descritti;

c) gli elementi emersi in causa (costituiti dalle labili deduzioni istruttorie, ancorchè confermate dal teste L.S.) non permettevano di affermare che i contatti tra le parti fossero giunti ad un livello di concretizzazione corrispondente al dettagliato contenuto della scrittura 10.12.1992 e che la società fosse stata costretta a rinunciare ad altre occasioni di guadagno, quale la formalizzazione dell’accordo con l’altra società Top Level.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Katiuscia S.n.c., che ha affidato l’impugnazione ad un unico motivo.

Non ha svolto difese in questa sede la intimata società Iniziativa Commerciale S.r.l.. Ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione – deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla prova del pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza della condotta della società Iniziativa Commerciale S.r.l. – la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale, in modo contraddittorio, avrebbe, da un lato, affermato l’assenza di prova del danno e, per altro verso, dichiarato che gli elementi probatori offerti erano al riguardo insufficienti.

Aggiunge che il giudice dell’appello avrebbe anche omesso di valutare l’elemento costituito dalla mancata presentazione all’interpello da parte del legale rappresentante della società Iniziativa Commerciale S.r.l..

Sostiene che a favore della sua tesi avrebbero dovuto deporre non solo le prove documentali ed orali, ma anche l’asseverazione ex art. 232 c.p.c., del legale rappresentante della società convenuta e che detta società non aveva mosso in giudizio alcuna contestazione “circa la valenza del documento prodotto sub 11, nè in genere sulla esistenza e la quantificazione del danno operata dalla deducente”.

La censura è manifestamente infondata.

Essa, invero, innanzitutto, prospetta una pretesa contraddittorietà di motivazione del tutto inesistente, laddove il giudice del merito ha chiarito come gli elementi probatori acquisiti erano del tutto insufficienti a provare il richiesto danno.

Il motivo, poi, sollecita nella sede di legittimità un diverso apprezzamento della mancata prestazione del formale interrogatorio deferito alla società convenuta, laddove è pacifico che in tema di interrogatorio formale, l’art. 232 c.p.c., non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l’effetto automatico della ficta confessio, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, senza dire che la mancata comparizione o la mancata risposta della parte nonchè la valutazione del contenuto ammissivo meno dell’interpello costituiscono un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.

La censura, infine, quanto alla dedotta errata valutazione degli altri elementi di prova, documentale ed orale, è inammissibile, perchè non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, dato che la ricorrente non riproduce in ricorso il tenore delle prove e non consente, quindi, il controllo che questa Corte deve poter operare sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Il ricorso, pertanto, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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