Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3677 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3677 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20538-2015 proposto da:
APREA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALERIO LACCETTI 3, presso lo studio dell’avvocato SONIA
MARAFFINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE
SICIGNANO;
– ricorrente contro
PROGRESS ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI
10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentata e
difesa dall’avvocato DANILO MESSINA;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso il decreto n. 3745/2015 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI

rilevato che con decreto depositato in data 18 giugno 2015 il
Tribunale di Palermo (procedimento n. 17866/2014 R.G.) ha
respinto l’opposizione proposta da APREA GIOVANNI avverso il
provvedimento del commissario liquidatore della PROGRESS
ASS.NI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
con il quale il credito vantato dall’opponente era stato escluso
perché prescritto;
che avverso tale pronuncia APREA GIOVANNI ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi;
che il commissario liquidatore resiste con controricorso,
illustrato anche da memoria, nella quale ha rilevato la
inammissibilità del ricorso per cassazione dovendo proporsi
appello a norma dell’art.255 D.Lgs.n.209/2005;
ritenuto che non sussistono i presupposti per provvedere in
camera di consiglio ex art.380 bis cod.proc.civ., tenuto conto
che la questione, rilevabile anche d’ufficio, relativa alla
ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi della
normativa richiamata dalla parte controricorrente risulta
recentemente esaminata da questa Sottosezione prima
(cfr.ord.n.18119/17), pervenendo a conclusioni opposte a
quelle espresse dalla Sezione prima in altro provvedimento di
poco anteriore (cfr.sent.n.1331/17);
che pertanto la causa deve essere rimessa alla pubblica
udienza della Sezione prima civile;

Ric. 2015 n. 20538 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

Il Collegio

P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima
civile.

Roma, 5 dicembre 2017

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